Cassazione, sentenza n. 12129 del 08/05/2019

Sentenza n. 12129 del 08/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12129
Data
08/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva il recupero di dazi e IVA sull’importazione di tonno privo, secondo le indagini OLAF, dei requisiti di origine necessari al trattamento preferenziale. La Cassazione esclude l’invalidità dell’atto per mancato contraddittorio, non essendo stato allegato un concreto pregiudizio, e reputa adeguata la motivazione che riportava gli esiti essenziali delle indagini; conferma inoltre l’onere dell’importatore di dimostrare la diligenza qualificata. La censura relativa ad alcuni soli lotti è dichiarata inammissibile perché diretta contro l’accertamento di fatto, e il ricorso viene integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata sentenza, la Regionale dell'Emilia Romagna confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso promosso da N. S.p.A. avverso un avviso di rettifica con il quale venivano recuperati dazi IVA 2007 2008 2009 in relazione all'importazione di tonno dalla (OMISSIS).

2. La Regionale, rigettata l'eccezione di difetto di contraddittorio endoprocedimentale, rigettata quella di difetto di motivazione dell'avviso di rettifica e giudicato inapplicabile il Reg. CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, comma 2, lett. b); riteneva, nel merito, che il tonno importato da (OMISSIS) non poteva godere del regime preferenziale, ex lege riconosciuto soltanto alla condizione che il prodotto ittico fosse stato estratto dal mare con navi e equipaggio del Paese beneficiario (Reg. CE 2 luglio 1993, n. 2454, art. 68, par. 1, lett. f), applicabile ratione temporis); e, questo, perchè, come provato dalle indagini OLAF, le navi, oltrechè l'equipaggio, che aveva pescato il tonno, non possedevano il "requisito della nazionalità"; e non potendo trovare applicazione retroattiva il Reg. CE 18 novembre 2010, n. 1063, che aveva modificato l'anteriore disciplina di riferimento.

3. La contribuente ricorreva per sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria, mentre l'ufficio resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con primo motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374, art. 11, comma 2, nonchè la violazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, art. 41, la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver considerato obbligatorio il preventivo contraddittorio amministrativo, sbagliando a non annullare la rettifica.

1.1. Il motivo è infondato, seppur per una spiegazione diversa da quella utilizzata dalla Regionale (art. 384 c.p.c., comma 4); la quale Regionale, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, ha sostenuto la non obbligatorietà del contraddittorio disciplinato dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11, comma 2; invero, pur essendo obbligatorio il preventivo contraddittorio amministrativo in materia di tributi armonizzati, lo stesso, in assenza di un'espressa previsione di nullità, non può condurre a invalidare l'atto impositivo se il contribuente non dimostra il pregiudizio in concreto ricevuto, cioè se il rispetto della regola del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe consentito un risultato diverso, cosiddetta prova di resistenza (Corte giust. UE sez. II n. 129 del 2013; Cass. sez. un. 24823 del 2015; Cass. sez. trib. n. 701 del 2019; Cass. sez. VI n. 12832 del 2018); un concreto pregiudizio, sotto il profilo dell'autosufficienza, nemmeno allegato; va aggiunto, in ragione del non chiaro rinvio che la contribuente ha fatto alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, che la disciplina del contraddittorio preventivo in esso contenuta, non è esportabile in materia doganale (Cass. sez. trib. n. 8399 del 2013).

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 374 cit., art. 11, comma 5-bis, della L. n. 212 cit., art. 7, del Reg. CE 25 maggio 1999, n. 1073, artt. 3 ss., la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver annullato la rettifica per difetto di sua motivazione, in particolare sotto il profilo della mancata allegazione dei documenti OLAF in esso richiamati; con il terzo motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 cit., art. 36, la contribuente addebitava alla Regionale di aver solo apparentemente motivato circa il "dedotto vizio di motivazione dell'atto impugnato".

2.1. I motivi sono infondati, giacchè correttamente la Regionale ha rilevato che deve ritenersi motivato l'atto impositivo che "riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti richiamati per relationem, ancorchè non allegati" (Cass. sez. trib. n. 4396 del 2018); e ponendo, altresì, correttamente in evidenza come la documentazione OLAF, essendo riservata, non avrebbe potuto, ad ogni modo, essere allegata; in effetti, bastando che nell'avviso, come avvenuto, fossero stati riportati con esattezza gli esiti dell'indagine (v. Cass. sez. trib. n. 10118 del 2017).

3. Con il quarto motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 564 cit., art. 36, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver soltanto "apparentemente motivato quanto alla ritenuta inapplicabilità del Reg. CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, comma 2, lett. b)", in particolare di non aver motivato il negativo accertamento della sua buonafede; con il quinto motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione del Reg. CE n. 2913 cit., art. 220, comma 2, lett. b), oltrechè la violazione dell'art. 2697 c.c., la ricorrente sosteneva che la dimostrazione della sua malafede, sub specie di rilascio di FORM A inesatti per fatti addebitabili alla contribuente, era ex lege posta a carico dell'amministrazione; sicchè aveva errato la Regionale che, sulla scorta del contrario assunto, aveva ritenuto inapplicabile il suddetto Reg. CE n. 2913 cit., art. 220, comma 2, lett. b).

3.1. I motivi sono infondati, avendo la CTR fatto invece correttamente osservare che la concreta fattispecie era estranea alla normale previsione contenuta nel Reg. CE n. 2913 cit., art. 220, comma 2, lett. b), nel senso che non era possibile imputare all'autorità doganale alcun tipo errore; ciò, in ragione della circostanza che qui si trattava di una importazione in frode alle regole dell'agevolazione, scoperta soltanto a seguito di indagini OLAF; con il conseguente riparto dell'onere della prova a carico del contribuente, che avrebbe dovuto dimostrare una diligenza particolarmente qualificata dal carattere imprenditoriale della sua attività (Corte giust. UE sez. II, n. 293 del 2006; Cass. sez. trib. n. 12719 del 2018; Cass. sez. trib. n. 13770 del 2016).

4. Con il sesto motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del Reg. CE n. 2913 cit., art. 78, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, del Reg. CE n. 2454 cit., art. 75, la contribuente censurava la Regionale "nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione della Società circa l'illegittimità del recupero", "in quanto le presunte irregolarità dei certificati FORM A riguarderebbero solo alcuni lotti del pescato importato"; e, questo, anche con specifico riferimento ai diversi esiti delle indagini condotte dall'autorità doganale spagnola.

4.1. Il motivo è inammissibile, perchè con lo stesso non viene censurata la violazione delle suddette disposizioni; bensì, peraltro solo "in parte", viene contestato l'accertamento in fatto del presupposto delle stesse compiuto dalla Regionale, cioè che la nave del pescato, nonchè il suo equipaggio, non possedessero l'indispensabile "requisito della nazionalità" (Cass. sez. I n. 24155 del 2017).

5. La novità della questione, induce la Corte a compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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