Cassazione, sentenza n. 12473 del 10/05/2019

Sentenza n. 12473 del 10/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12473
Data
10/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva contestato un accertamento ICI relativo a un’area in parte industriale e in parte agricola, censurandone valore venale, edificabilità e motivazione; i giudici di merito avevano respinto l’impugnazione. Durante il giudizio di cassazione, la contribuente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e l’integrale pagamento delle somme richieste, domandando la cessazione della materia del contendere. Preso atto della mancata opposizione del Comune, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato integralmente le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La società S. S.p.A., incorporante la M. s.r.l., all'epoca dei fatti proprietaria degli immobili oggetto di accertamento, impugnava, innanzi alla CTP di Caserta, un avviso di accertamento per ICI, anno 2006, relativo ad una area ricompresa, ai sensi del vigente Strumento Urbanistico del Comune di San Prisco, in zona D, Insediamenti Industriali, area PIP, di cui alcune particelle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ricomprese in Zona D, insediamenti industriali; part. (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ricomprese in Zona D, interessate anche zona agricola gravata da vincolo di rispetto stradale. La p.lla individuata sub (OMISSIS), n. (OMISSIS), interessava una superficie complessiva di mq. 104,980 mq ricadente, in buona parte, in zona agricola. La CTP, con sentenza n. 288/7/12, rigettava il ricorso. La società proponeva appello, denunciando l'assoluta carenza di idoneità della Delib. di c.c. 31 maggio 2006, n. 31, già oggetto di domanda di disapplicazione, a dimostrare la correttezza della determinazione del valore venale dell'area di riferimento essendo stati completamente trascurati i parametri dettati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè il difetto di motivazione dell'atto impugnato. La contribuente assumeva che il valore venale assegnato all'ente al 1 gennaio del 2006 non corrispondeva al valore di mercato, che le aree non erano suscettibili di utilizzazione edificatoria, in quanto gli strumenti urbanistici vigenti subordinavano l'attività edificatoria alla preventiva approvazione di convenzione di lottizzazione e/o concordato, e che i terreni erano privi di urbanizzazione primaria e secondaria.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello. S. S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. Il Comune di San Prisco si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando error in iudicando in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, e art. 7, comma 5, del nonchè violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, Allegato E. Si argomenta che i giudici di appello, muovendo dal presupposto che gli immobili di cui si discorre erano ricompresi nella zona D- Area PIP e che, in relazione a tale area, il Comune di San Prisco aveva determinato nel 2006 (con Delib. n. 31 del 2006) il valore in Euro 60.000 mq., avrebbero erroneamente ritenuto che fosse onere della società contestare dinanzi al G.A. il suddetto valore, mediante impugnazione della delibera. Tale statuizione sarebbe errata, atteso che il giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, mediante la disapplicazione delle delibere illegittime.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando error in iudicando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, nonchè della L. n. 2248 del 1865, art. 5. Parte ricorrente rileva che, fermo restando quanto dedotto nel primo motivo, la sentenza de qua va cassata anche per non risultare esercitato, comunque, d'ufficio, il potere di disapplicazione della delibera, pur in presenza di specifiche censure svolte da parte appellante.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per error in iudicando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, avendo il giudice del merito ritenuto semplicemente di affermare l'infondatezza del motivo di doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato, perchè sufficientemente motivato. Si lamenta che l'avviso riporterebbe l'estensione degli immobili, l'indicazione del valore al mq., nonchè le individuazioni catastali ecc., ma non indicherebbe alcuna informazione obbligatoria circa il criterio o i criteri seguiti dall'ente impositore per la determinazione del valore attribuito alle aree.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per error in iudicando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, e della L. n. 2248 del 1965, art. 5, all. E. Parte ricorrente lamenta di aver denunciato l'illegittimtà dell'avviso di accertamento impugnato perchè l'Ufficio aveva ricompreso tra le superfici tassabili una buona parte di terreno ricadente in zona agricola gravata da vincolo di rispetto stradale.

5. Il Collegio rileva che la società S. S.p.A. ha depositato memoria con la quale ha rappresentato a questa Corte che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, c.d. "Rottamazione cartelle", di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, (c.d. Decreto Fiscale, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225), e che Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., con nota del 14 giugno 2017, ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata per l'intero importo oggetto del giudizio. La contribuente ha precisato di avere provveduto a saldare integralmente quanto richiesto dall'Agente della Riscossione, secondo le cadenze raterali previste, pertanto ha concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con nota depositata all'udienza del 6 marzo 2019, il difensore del Comune di San Prisco, con riferimento alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per definizione ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, ha dichiarato testualmente: "nulla osta e non si oppone alla rinuncia alla domanda e azione della S. S.p.A. e richiesta di questa alla estinzione del predetto procedimento per cessata materia del contendere con compensazione delle reciproche spese di giudizio".

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019

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