Cassazione, sentenza n. 12476 del 10/05/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Classificazione doganale - Revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Iniziativa - Conseguenze - Ricorso amministrativo della parte - Classificazione più favorevole - Possibilità - Avvio della revisione d'ufficio - Ostatività al riconoscimento - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
12476
Data
10/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

A seguito della riclassificazione doganale di fusioni grezze di acciaio, l’importatore aveva chiesto, già nel ricorso amministrativo, l’applicazione di una voce tariffaria più favorevole e l’esenzione dal dazio. La Cassazione ha chiarito che la revisione d’ufficio e quella su iniziativa dell’operatore sono poste sullo stesso piano e che l’avvio officioso non impedisce di domandare, nel contraddittorio amministrativo, una diversa classificazione; la CTR aveva inoltre rilevato d’ufficio una tardività non dedotta dall’Amministrazione. Accolti i primi due motivi e assorbito il terzo, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Massima

In tema di classificazione doganale, l'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 pone sullo stesso piano, anche con riguardo al termine decadenziale, l'esecuzione d'ufficio o su iniziativa di parte dell'accertamento in revisione; ne consegue che l'operatore interessato, in sede di ricorso amministrativo, unitamente al diniego della rettifica attuata "in peius" dall'Amministrazione finanziaria, può chiedere il riconoscimento di una diversa e più favorevole classificazione, non ostandovi l'avvenuto avvio officioso della procedura.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle dogane, a seguito di verifica, emetteva nei confronti della T. Srl 5 avvisi di accertamento con cui, per quattro di essi, in rettifica delle dichiarazioni doganali di importazione di partite di "fusioni grezze di acciaio" effettuate tra il 2006 e il 2008, la merce era stata classificata nella voce NC 7325 9990 90, con dazio al 2,7%, anzichè nella voce NC 7325 1099 90, con dazio al 1,7%, recuperando le maggiori somme dovute per dazi ed Iva, mentre per il quinto, per merce classificata nella voce NC 7325 1099 90, intimava il pagamento dei diritti dovuti ma non riscossi.

Avverso detti avvisi la contribuente proponeva impugnazione in via amministrativa TULD, ex art. 65, innanzi alla Direzione regionale di (OMISSIS), chiedendo altresì, per tutti gli avvisi, la variazione della classificazione originaria nella voce NC 8431 4980 00, in esenzione di dazio. La Direzione Generale, con decisione del 26 luglio 2010, confermava gli avvisi e la classificazione operata dall'Ufficio.

T. Srl impugnava gli avvisi di rettifica, e la decisione emessa in sede di ricorso amministrativo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, contestando la pretesa poichè i prodotti importati, pur non finiti, avevano le caratteristiche fisiche della voce NC 8431 4980 00, di cui chiedeva il riconoscimento.

L'impugnazione, accolta dalla CTP, era rigettata dal giudice d'appello.

La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste l'Agenzia delle dogane con controricorso. T. Srl deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, e della normativa doganale in tema di accertamento successivo e su istanza di parte (artt. 6 e 243 CDC).

1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati.

2.1. La contribuente si duole, infatti, che la CTR abbia escluso, con rilievo officioso di una questione – la ritenuta tardività dell'istanza di revisione – in alcun modo sollevata dalla controparte, l'ammissibilità della revisione su istanza di parte a fronte della avviata revisione d'ufficio e, dunque, l'esame della richiesta di riconoscimento, per la totalità delle importazioni, della voce NC 8431 4980 00.

2.2. Emerge dagli atti – riprodotti in termini adeguati ai fini dell'osservanza del principio di autosufficienza – che la questione dell'asserita tardività dell'istanza di revisione non era stata in alcun modo introdotta nel giudizio dall'Ufficio, sicchè sussiste il dedotto vizio processuale.

Nè può essere invocata, a sostegno della rilevabilità d'ufficio, un asserito ordine pubblico comunitario, tanto più che la questione attiene alla pienezza delle deduzioni che il contribuente è legittimato a proporre in sede di contraddittorio doganale.

2.3. Nel merito è comunque condivisibile la tesi della ricorrente in ordine al carattere non ostativo dell'avvenuto avvio della revisione d'ufficio rispetto alla richiesta di revisione su istanza di parte.

Nessuna norma, infatti, prevede una simile preclusione.

Il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, si limita a stabilire (comma 1) che "La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo", senza prevedere un rapporto di alternatività tra l'iniziativa officiosa e quella proveniente dal contribuente che, anzi, sono sullo stesso piano anche con riguardo al termine decadenziale entro il quale l'accertamento in revisione può essere attivato.

Il successivo comma 5, ("Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errore relativi agli elementi presi a base dell'accertamento…") conferma, poi, la considerazione normativa di sostanziale parità tra le due iniziative, mentre, infine, il comma 6, si limita a disciplinare il regime di impugnazione amministrativa dell'istanza di parte e, dunque, non assume rilievo a tal fine.

2.4. Si può anche ritenere, invero, che la revisione su istanza di parte non possa essere avviata ove la questione dell'esatta classificazione abbia già formato oggetto di una controversia doganale decisa dal direttore generale per l'ovvia considerazione che, in tale evenienza, il contraddittorio è stato già compiutamente svolto, con possibilità per l'interessato di dedurre le proprie osservazioni e, dunque, a fronte di una decisione non favorevole in tale sede, debba necessariamente essere attivato lo strumento del ricorso giurisdizionale.

Ma proprio tale ragione conferma che è possibile chiedere anche in sede di ricorso amministrativo (pur avviato contro la procedura di revisione d'ufficio) unitamente al diniego della rettifica operata (in pejus) dall'Ufficio anche il riconoscimento di una diversa e più favorevole classificazione.

Va sottolineato sul punto, che l'originaria dichiarazione doganale, seppure determini un vincolo per il dichiarante, non può ritenersi definitivamente preclusiva di eventuali rettifiche su istanze di parte ove l'interessato abbia commesso errori determinanti, a suo avviso, una più gravosa liquidazione dei diritti dovuti.

2.5. Orbene, nella vicenda in esame la stessa CTR dà atto che la richiesta era "stata introdotta al momento della controversia doganale" e, dunque, non poteva incontrare alcuna legittima preclusione (salva solo l'eventuale tardività, nella specie non sussistente e, comunque, non dedotta, rispetto al termine triennale dalla definitività dell'accertamento).

Ricorre, anzi, proprio la situazione sopra prospettata: nella controversia doganale il contribuente, nel presentare le sue osservazioni, ha chiesto una riclassificazione più favorevole, perchè riteneva inesatta quella inserita nella bolletta doganale, rimasta invece stata disattesa dalla decisione del direttore generale (che ha ritenuto corretta la revisione operata dall'Ufficio), da cui la necessità di dedurla nella sede contenziosa.

3. Il terzo motivo – con cui si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, – resta conseguentemente assorbito.

3. In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019

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