Cassazione, sentenza n. 12486 del 10/05/2019
Sentenza n. 12486 del 10/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12486
- Data
- 10/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la revocazione della sentenza che aveva confermato il recupero di dazi doganali applicati al tonno importato con tariffa preferenziale; la contribuente deduceva un errore sulla data di notifica dell’atto e la conseguente omissione dell’esame del termine successivo al processo verbale. La Cassazione ha applicato il testo allora vigente della disciplina processuale, secondo cui la revocazione non era ammessa quando la medesima sentenza fosse già stata impugnata con ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato inammissibile la revocazione, cassato senza rinvio la relativa sentenza e compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La SPA N. impugnava l'avviso di rettifica n. (OMISSIS) per l'anno 2007 emesso dall'Ufficio delle Dogane di Modena ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, per il recupero – sulla base della segnalazione dell'OLAF per cui il tonno era stato importato e pescato da navi non legittimanti il trattamento agevolato – dei dazi doganali nella misura del 24% a fronte della Tariffa Preferenziale Generalizzata applicata dalla società importatrice.
La Commissione Tribunale Regionale dell'Emilia Bologna, con sentenza n. 1179/10/2014, depositata il 1 ottobre 2015, confermava la sentenza n. 133/3/2011 che aveva rigettato il ricorso della Spa N..
La sentenza veniva impugnata dalla Spa N. con ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi, iscritto con il numero di r.g. n. 3690 del 2015 e, successivamente, con ricorso per revocazione, notificato in data 3.2.2015, davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, lamentando l'errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, in ragione del fatto che nella predetta sentenza la CTR aveva erroneamente ritenuto l'atto originariamente impugnato come notificato in data 14.7.2010, anzichè in data 2.7.2010 (a fronte del PVC notificato in data 6.5.2010) cui conseguiva la mancata pronuncia sulla eccezione relativa alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che era stata proposta dalla società ricorrente al fine di ottenere la pronuncia di invalidità dell'atto impugnato.
Con sentenza n. 1908/4/2015, depositata il 1 ottobre 2015, la CTR dell'Emilia Romagna disponeva la revocazione della sentenza n. 1179 del 2014 ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento di revisione fosse stata in effetti effettuata in data 2.7.2010 (e non in data 14.7.2010, come indicato nella sentenza di appello) e quindi prima dello spirare del termine di 60 giorni rispetto alla notifica del PVC "infatti – come appare chiaro dalla lettera della sentenza di secondo grado – i Giudici decidenti nel considerare rispettato (erroneamente) il termine di 60 giorni, non ha orientato gli stessi a considerare tale situazione, distogliendoli dal pronunciarsi sulla eccezione circa la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7".
Avverso detta decisione, notificata in data 10.11.2015, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Dogane con atto notificato in data 21.12.2015 affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Spa N. che ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato notificato il 2.2.2016.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la Agenzia delle Dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 402 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 cod. cit., n. 4, poichè la sentenza impugnata aveva disposto esclusivamente la revocazione senza decidere il merito, come espressamente previsto dall'art. 402 c.p.c..
2. Con il secondo motivo lamenta violazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 2 e della L. n. 241 del 1990, art. 1 octies, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, poichè, nella ipotesi in cui la CTR avesse implicitamente dichiarato nullo l'atto impugnato, avrebbe illegittimamente applicato la L. n. 212 del 2000, art. 12 al procedimento doganale cui si applicava invece il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, commi 7 e 8, nel testo vigente ratione temporis che prevedeva, al fine di ridurre le tempistiche pre-contenzioso, in considerazione della particolare natura dei tributi, il minore termine di 30 giorni, così come ritenuto dalla Corte Suprema con giurisprudenza consolidata.
3. Con il ricorso incidentale tardivo condizionato, notificato il 2 febbraio 2016, la Spa N. deduce a sua volta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell'art. 402 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, poichè, una volta disposta la revocazione, la CTR avrebbe dovuto consequenzialmente dichiarare nullo l'avviso di rettifica, così come aveva chiesto la ricorrente in revocazione.
4. Deve preliminarmente rilevarsi, d'ufficio, che la decisione di primo grado non era impugnabile con ricorso per revocazione.
4.1. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, nel testo in vigore ratione temporis, trattandosi di ricorso per revocazione promosso con atto notificato in data 3.2.2015 e depositato nella segreteria della CTR in data 25.2.2015, disponeva che "contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.".
4.2. Secondo un orientamento di questa Corte, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, ponendo la "non ulteriore impugnabilità" di una sentenza, sotto il profilo del suo accertamento di un fatto, come condizione per l'ammissibilità del ricorso per la sua revocazione, si riferiva all'inoppugnabilità derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, cioè all'accertamento del fatto che non è consentito contestare in sede di legittimità. Ciò in quanto l'art. 64, comma 1, affermando che la revocazione è ammessa contro le sentenze della Commissioni tributarie "che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili", intende riferire la non ulteriore impugnabilità sul punto costituito dall'accertamento di fatto (Cass. 22385/2017; 11613/2013; 19522 del 2008). Questo orientamento è stato però contrastato da altri arresti secondo i quali, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1, l'istanza di revocazione è ammessa soltanto nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state effettivamente impugnate nei termini, per cui, quando una sentenza del giudice tributario, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata (come nel caso di specie in cui il ricorso per cassazione è stato proposto addirittura prima del ricorso per revocazione) coi mezzi ordinari di gravame, la revocazione non è ammessa (Cass. n. 11596 del 2007 e n. 15319 del 2000; 5827/2011).
4.4. Detta ultima interpretazione, che ha trovato recente conferma nella pronuncia Sez. 5 -, Ordinanza n. 12784 del 23/05/2018 Rv. 648664 – 01 (per cui "Nel processo tributario, i ricorsi per revocazione proposti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. cc), sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione), appare preferibile poichè la disposizione, nel disciplinare l'istituto della revocazione, fa riferimento esclusivo alle sentenze che involgono accertamenti di fatto, il che rende evidente che il legislatore ha considerato come ostativo al predetto rimedio, non solo la possibilità di ulteriori impugnazioni "sul punto", dicitura non ripetuta nella parte successiva della medesima norma, bensì anche il già esercitato potere impugnatorio di dette sentenze, senza rilevare se l'impugnazione con altro mezzo – avendo ad oggetto un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità – sia ammissibile o meno.
4.5. Tale interpretazione trova conferma nella modifica legislativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, ad opera del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. cc), applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 10 gennaio 2016 cc) del seguente tenore "all'art. 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.", secondo la quale la revocazione cd. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione, in conformità, peraltro, all'art. 398 c.p.c., comma 4, (secondo cui la proposizione della 3 revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo), norma operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di procedura civile di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (cfr. Cass. n. 327 del 10/01/2018).
4.6. Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. cc), ha infatti riformulato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, o meglio testualmente lo ha sostituito "allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente" (così nella relazione illustrativa al decreto) ed attualmente la norma prevede che "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 c.p.c."; disposizione, questa, applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2016, come espressamente previsto dall'art. 12 del decreto di riforma.
4.7. Da quanto detto, consegue che in base alla nuova formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, cit. art. 64, comma 1, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, per i ricorsi per revocazione iscritti dopo detta data, non può più seguirsi l'insegnamento impartito da questa Code con riferimento alla precedente disposizione in materia di ricorso per revocazione. Nella fattispecie, in cui non trova applicazione la novella legislativa, la proposizione del ricorso per revocazione ordinaria, ex art. 395 c.p.c., avverso una sentenza della CTR, è invece pregiudicata dalla contestuale proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., nei confronti della medesima statuizione, come deve desumersi, peraltro, dal disposto di cui all'art. 398 c.p.c., comma 4, secondo l'orientamento confermato dalla nuova formulazione normativa che non ha valenza interpretativa, come desumibile dall'ambito di applicabilità della nuova norma.
5. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe perciò dovuto dichiarare, anche d'ufficio, inammissibile il ricorso per revocazione contro la sentenza di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, applicabile ratione temporis. Trattandosi infatti di inammissibilità che attiene ai presupposti dell'impugnazione, la stessa è rilevabile d'ufficio nei gradi di merito, così come lo è anche in sede di legittimità (Cass., 31 ottobre 2005, n. 21110; Cass. 21 novembre 2001, n. 14725; Sez. 1 -, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017 Rv. 645418 – 01).
6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso per revocazione della sentenza impugnata determina l'assorbimento dei motivi del presente ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia delle Dogane. Resta assorbito altresì, per gli stessi motivi, il motivo di ricorso incidentale condizionato della Spa N..
7. Deve pertanto procedersi in questa sede alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione e alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata poichè la causa non poteva essere proposta, a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, u.p..
8. Il rilievo ufficioso dell'inammissibilità giustifica la compensazione delle spese processuali. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo con riguardo alla posizione della ricorrente incidentale N., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019 Rv. 652317 – 01), ma neppure nei confronti della Agenzia delle Dogane poichè si tratta di ricorrente pubblico che è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna n. 1179/10/2014 e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa interamente fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019
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