Cassazione, sentenza n. 14019 del 23/05/2019
Sentenza n. 14019 del 23/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14019
- Data
- 23/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva utilizzato in compensazione un credito IVA maturato nel 2001, esposto in una dichiarazione annuale presentata oltre il termine, ricevendo una cartella per carenti versamenti, sanzioni e interessi. La Corte conferma il riconoscimento del credito, poiché la CTR ne aveva accertato l’esistenza, l’impiego tempestivo e i requisiti sostanziali, ma esclude che l’assenza di danno erariale renda non sanzionabile il ritardo dichiarativo. Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è cassata con rinvio per verificare il ritardo applicabile e rideterminare proporzionalmente la sanzione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
All'esito di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 – bis, della dichiarazione presentata da E. s.r.l. per l'anno di imposta 2002, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento, per carenti versamenti IVA, complessivi Euro 637.084,00, oltre sanzioni ed interessi, trattandosi di corrispondente credito IVA, maturato nel 2001 e derivante dalla dichiarazione annuale del 2002, tuttavia presentata oltre il termine perentorio previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, cioè oltre il 31.10.2002.
Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Lecco lo respinse con sentenza n. 165/01/10. La C.T.R. della Lombardia, con decisione del 15.1.2013, in riforma della prima sentenza, accolse però l'appello della società, annullando la cartella impugnata e compensando le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi; la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta l'Agenzia l'erroneità della decisione impugnata, laddove la C.T.R. ha ritenuto che la mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA non escluda la possibilità, per il contribuente, di utilizzare il credito IVA in compensazione per l'annualità successiva.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente, avrebbe errato la C.T.R. nel ritenere insussistenti i presupposti della sanzione applicata sul solo rilievo della mancanza di danno per l'Erario, giacchè è inequivoco che la società non ha presentato nei termini la dichiarazione annuale IVA, così incorrendo nella sanzione all'uopo prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1. Nè del resto, conclude l'Agenzia, la circostanza che nella specie non si sia verificato alcun danno costituisce causa di non punibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6.
2.1 – Il primo motivo è infondato.
Al riguardo, si osserva che il contrasto di giurisprudenza, che emerge dalla lettura degli atti di parte, è stato risolto dalla nota Cass., Sez. Un., n. 17757/2016, secondo cui "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili".
Detto principio è stato poi seguito da questa Sezione con numerose pronunce (da ultimo, Cass. 15549/2018, Cass. n. 19938/2018) e può darsi per consolidato.
Occorre adesso verificare se, nel presente giudizio, la contribuente abbia fornito o meno la prova della sussistenza del credito in discorso.
La risposta al quesito che precede non può che essere affermativa, perchè la C.T.R. ha accertato che "Parte ricorrente ha dato prova dell'esistenza del credito Iva pari a Euro 637.084,00 maturato nell'anno d'imposta 2001" e che esso è stato utilizzato entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.
Alcuna violazione di legge può quindi riscontrarsi al riguardo.
3.1 – Il secondo motivo è invece fondato.
La C.T.R. ha escluso l'applicabilità della sanzione irrogata, sul rilievo che, nella fattispecie, non era riscontrabile alcun danno per l'Erario.
Ritiene la Corte come il percorso argomentativo adottato dal giudice d'appello sia eccessivamente semplicistico, perchè la violazione dei termini per la presentazione della dichiarazione non attiene al mero dato formale, ma è strumentale al corretto funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, sicchè non può esservi spazio per l'applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 (Statuto contribuente). D'altra parte, non può certo obliterarsi la considerazione che si tratta di un illecito tipizzato, disciplinato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 (che sanziona, appunto, la mancata presentazione della dichiarazione).
4.1 – In definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo è accolto.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che, accertato preliminarmente se la società abbia presentato la dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2001 con un ritardo superiore ai trenta giorni successivi alla scadenza (pacificamente individuata nella data del 31.10.2002) e se quindi debba applicarsi la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, da calcolarsi in forza del combinato disposto dello stesso art. 5 cit. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. c, (Cass. n. 279/2010), ovvero quella prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, provvederà a rideterminare la stessa tenuto conto del principio della proporzionalità.
La C.T.R., infine, provvederà anche a liquidare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019
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