Cassazione, sentenza n. 14031 del 23/05/2019
Sentenza n. 14031 del 23/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14031
- Data
- 23/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’indennità aggiuntiva di previdenza spettante al personale dell’amministrazione finanziaria, che la CTR aveva considerato integralmente esente perché equiparabile al trattamento di fine rapporto. La Cassazione ha confermato la natura di retribuzione differita e l’assimilazione alle indennità equipollenti al TFR, precisando però che ne deriva la tassazione separata, non l’esenzione totale. Ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito, riconosciuto il rimborso della sola ritenuta eccedente l’imposta dovuta secondo tale regime.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2805/44/14, pubblicata il 19 marzo 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di P.C. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso della somma di Euro 11.003,20 a titolo di IRPEF versata sull'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato tale pronuncia assimilando l'indennità di liquidazione in questione con le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 TUIR, tenendo anche conto della natura previdenziale di tale indennità e del suo collegamento eziologico con il cessato rapporto di lavoro.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del (TUIR) D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 e 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l'erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha equiparato l'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze alle "indennità equipollenti" al TFR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, facendone derivare l'illegittimità tout court della ritenuta IRPEF applicata sull'indennità in questione. Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati.
Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 12 giugno 2003, n. 9430; Cass. sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19859; Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2458; Cass. sez. 6 T, 25 ottobre 2017, n. 25396) ha chiarito – tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all'attività d'istituto – che l'erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata.
La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l'erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all'IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 TUIR (cfr. in particolare comma 2 bis). (cfr. da ultimo, Cass. sez. 5, nn. 11126, 11127 e 11128 dell'11 maggio 2017). Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento del ricorso del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 TUIR. Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, le spese dell'intero giudizio vengpno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 – 19.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019
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