Cassazione, ordinanza n. 12381 del 03/05/2026

Trust esteri - Beneficiario individuato

Tipologia
Sentenza
Numero
12381
Data
03/05/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva imputato al disponente, quale beneficiario individuato di un trust estero, dividendi, interessi e plusvalenze assoggettandoli all’IRPEF progressiva; il giudice regionale aveva confermato integralmente l’accertamento. La Cassazione ha stabilito che la trasparenza fiscale richiede non soltanto l’indicazione nominativa del beneficiario, ma anche un suo diritto attuale a pretendere dal trustee il reddito imputato. Poiché tempi e misura delle attribuzioni restavano discrezionali, ha escluso tale diritto, accolto il primo motivo, cassato la decisione e, pronunciando nel merito, annullato l’avviso di accertamento.

Massima

In materia di imposte dirette, è beneficiario, ai sensi dell'art. 73, comma 2, TUIR, soltanto il soggetto che, oltre a essere nominativamente individuato nell'atto istitutivo, sia titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione della quota di reddito imputata per trasparenza. In difetto di tale diritto, il trust non può essere qualificato come trasparente nei confronti di quel soggetto. In conclusione, la trasparenza fiscale del trust non può prescindere dall'esistenza, in capo al beneficiario, di un diritto attuale al reddito. Nei trust esteri (o interni) in cui il trustee conservi un ampio potere discrezionale sull'attribuzione dei redditi, l'imputazione per trasparenza ai fini IRPEF non è legittima.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di C. A. un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 con il quale, ai sensi degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r., imputava per trasparenza al predetto contribuente, nell'asserita qualità di "beneficiario individuato", il reddito prodotto in quell'anno dal "Trust C. A.", da lui stesso costituito a New York (Stati Uniti d'America) nel 2004.

Tale reddito, consistente in dividendi, interessi e utili di capitale (capital gains), era dall'Ufficio assoggettato a IRPEF con applicazione delle aliquote progressive di cui all'art. 11 del medesimo testo unico.

2. C. A. impugnava l'atto impositivo davanti alla Commissione Tributaria (CT) di primo grado di Trento, la quale, accogliendo la domanda da lui proposta in via subordinata, disponeva che il maggior reddito accertato dall'Ufficio fosse tassato con l'aliquota sostitutiva del 12,50 per cento.

3. La decisione veniva impugnata da entrambi i contendenti dinanzi alla CT di secondo grado tridentina.

4. Quest'ultima, con sentenza n. 104/02/2017 del 9 ottobre 2017, accoglieva l'appello principale dell'Amministrazione Finanziaria e respingeva, invece, quello incidentale della parte privata; per l'effetto, in riforma della decisione di prime cure, rigettava integralmente l'originario ricorso del contribuente.

5. Contro tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, commi 1 e 2, del t.u.i.r..

1.1 Si assume che avrebbe errato la CT di secondo grado nell'attribuire al contribuente la qualità di "beneficiario individuato", ai sensi e per gli effetti del citato art. 73, comma 2, del t.u.i.r., pur essendo stato accertato in sentenza che con l'atto costitutivo del trust non era stato a lui riconosciuto il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione dei redditi derivanti dalla gestione del trust medesimo.

1.2 Il motivo è anzitutto ammissibile, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, atteso che, lungi dal tendere a una rivalutazione degli accertamenti di merito compiuti dalla CT di secondo grado, preclusa in questa sede, appare diretto a contestare l'errata sussunzione della fattispecie concreta, come ricostruita dai giudici di appello, nelle astratte previsioni normative di cui agli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, del t.u.i.r..

1.3 Oltre che ammissibile, esso è fondato.

1.4 Giova premettere che il trust è un tipico istituto di common law -recepito nell'ordinamento italiano dalla legge n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985- che si sostanzia in un rapporto giuridico caratterizzato da un vincolo di natura fiduciaria fra disponente (settlor o grantor) e gestore (trustee).

Il disponente, di norma, trasferisce per atto inter vivos o mortis causa taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra e ne dispone in conformità alle istruzioni contenute nel regolamento del trust (trust agreement) o alle norme di legge e in coerenza con lo scopo a cui il patrimonio è destinato.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è costituito dalla segregazione patrimoniale: in virtù di essa, i beni conferiti dal settlor costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee.

1.5 In àmbito fiscale l'istituto ha trovato una sua precisa collocazione nell'art. 73, comma 1, del t.u.i.r..

Tale norma include i trust, residenti o meno nel territorio dello Stato, fra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

L'ultimo periodo del comma 2 del medesimo art. 73 prevede, tuttavia, che, «[n]ei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».

Il legislatore ha, quindi, individuato, ai fini impositivi, due diversi tipi di trust:

(i)quelli con beneficiari individuati (cd. trust trasparenti), i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari medesimi e assoggettati a IRPEF ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del t.u.i.r.;

(ii)quelli senza beneficiari individuati (cd. trust opachi), i cui redditi vengono direttamente assoggettati a IRES in capo agli stessi trust.

1.6 Ora, dal momento che, ai sensi dell'art. 1 del t.u.i.r., il presupposto di applicazione dell'IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6, per «beneficiario individuato» deve intendersi il «beneficiario di reddito individuato», ovvero il soggetto che ha in rapporto al reddito una capacità contributiva attuale.

Occorre, dunque, che il soggetto in questione, oltre ad essere puntualmente individuato come beneficiario nell'atto di costituzione del trust, risulti anche titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

In tal senso questa Corte si è già espressa con le ordinanze nn. 3986/2021 e 7973/2021.

L'indicata soluzione interpretativa è stata, peraltro, sostenuta dalla stessa Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi, anche anteriori alle pronunce giurisprudenziali innanzi richiamate.

Si segnalano, in particolare:

– la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, art. 4 («Disciplina dei redditi del beneficiario del trust»);

– la risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008;

– la risposta a istanza di interpello n. 239 del 15 settembre 2025.

1.7 Del surriferito indirizzo ermeneutico non ha fatto corretta applicazione dal CT di secondo grado.

1.8 Essa ha accertato che, in base all'atto costitutivo del "Trust C. A.", spettava alla trustee Gloria Meneghini Brown, sorella del disponente, «decidere periodicamente quanta parte della rendita (ma anche, eventualmente, quanta parte del capitale) versare a favore del fratello Claudio a seconda delle sue necessità» (pag. 3 della sentenza, paragrafo 2, penultimo periodo), soggiungendo che «[…] la "discrezionalità" riconosciuta alla sorella concerne[va] solamente il quantum debeatur e l'individuazione della periodicità dei versamenti, fattori all'evidenza da determinare a seconda delle esigenze del disponente/beneficiario» (pag. 6 della sentenza, paragrafo 4.1, righi 6-8).

Sulla scorta dell'operato apprezzamento delle risultanze di causa, ha ritenuto legittima l'imputazione al contribuente dei redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2007 dall'omonimo trust non residente nel territorio dello Stato.

Sennonchè, una volta appurato che in base al trust agreement era rimessa alla discrezionalità della trustee la determinazione dei tempi e della misura dei versamenti da effettuare in favore del beneficiario, doveva in tutta evidenza escludersi che quest'ultimo fosse titolare del diritto di pretendere l'assegnazione della parte di reddito a lui imputata per trasparenza.

1.9 Nel descritto contesto, non poteva, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r..

1.10 Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di imposte dirette, ai fini della tassazione dei redditi conseguiti dal trust, deve intendersi per beneficiario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, il soggetto che, oltre ad essere puntualmente individuato come tale nell'atto di costituzione del trust, risulti in base ad esso titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza».

1.11 Alla luce dei rilievi fin qui svolti, deve ritenersi sussistente il dedotto vizio di erronea sussunzione della fattispecie concreta nelle previsioni normative summenzionate.

2. Con il secondo mezzo è lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. o altrimenti dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

2.1 Si sostiene che l'impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità per avere la Commissione di seconda istanza omesso di pronunciare sulla subordinata richiesta del contribuente di applicazione dei regimi sostitutivi d'imposta con aliquota fissa del 12,50 per cento.

3. Con il terzo motivo è prospettata ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 11, 18, 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, del t.u.i.r., nonché dell'art. 2, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 239 del 1996, dell'art 27, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997.

3.1 Per l'ipotesi in cui l'anzidetta domanda subordinata fosse da considerare implicitamente respinta, la CT di secondo grado sarebbe comunque incorsa in errore di diritto nell'aver ritenuto applicabili ai redditi ripresi a tassazione dall'Ufficio le aliquote IRPEF progressive previste dall'art. 11 del t.u.i.r..

4. I due predetti motivi rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo.

5. Per quanto precede, va disposta la cassazione della gravata sentenza.

5.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con statuizione di annullamento dell'atto impositivo impugnato.

6. Le spese dell'intero giudizio -sia quelle dei gradi di merito, da regolare ex novo per effetto della pronuncia cassatoria qui adottata, sia quelle dell'odierna fase processuale- vanno compensate in toto fra le parti, essendo intervenute solo successivamente alla proposizione del presente ricorso le innanzi richiamate pronunce di legittimità riguardanti la questione dirimente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento dell'originario ricorso del contribuente, annulla l'avviso di accertamento impugnato; compensa interamente fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.

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