Cassazione, sentenza n. 14547 del 28/05/2019
Sentenza n. 14547 del 28/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14547
- Data
- 28/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli eredi chiedevano il rimborso dell’IRPEF versata durante il giudizio, richiamando la sentenza definitiva che aveva accolto il ricorso contro l’accertamento; la CTR aveva attribuito a tale decisione un effetto integralmente caducatorio. La Cassazione precisa che il giudicato va interpretato congiuntamente attraverso dispositivo e motivazione: nella specie, la pronuncia definitiva non aveva escluso la tassazione dell’indennità, ma ne aveva imposto la tassazione separata, già recepita dall’Ufficio mediante sgravio parziale. Il ricorso dell’Agenzia è accolto e la causa rinviata alla CTR per riesaminare la domanda di rimborso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, contro la sentenza della CTR del Lazio n. 120/10/12 emessa il 9.2.12, pubblicata il 26.6.12 e notificata il 26.2.13, che ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la decisione della CTP di Roma, favorevole ai contribuenti R.O., L.L., Li.Lu. e l.l., quali eredi di L.S., in controversia concernente l'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della somma di Euro 67.265,89 versata a titolo di Irpef per l'anno 1996.
In particolare, come risulta dalla ricostruzione della sentenza impugnata e dagli atti delle parti, il de cuius L.S. aveva impugnato nel 2001 avanti alla CTP di Roma l'accertamento effettuato nei suoi confronti in relazione all'anno 1996; il 12.10.2002 era stata notificata una cartella di pagamento per la riscossione della somma di Euro 67.265,89, di cui all'accertamento impugnato; tuttavia, su istanza di autotutela del contribuente, tale importo era stato ridotto ad Euro 55.116,28 (L. 106.620.000), avendo l'Ufficio riconosciuto che un'indennità percepita dall'Enpam era soggetta a tassazione separata ed a ritenuta alla fonte del 20%, per cui non doveva essere inclusa nell'imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi. Il 12.11.2004, gli eredi del de cuius avevano pagato tale somma, come riliquidata dall'Ufficio in sede di sgravio parziale, al netto della ritenuta d'acconto del 20%; successivamente la CTP, con sentenza n. 161/49/05 aveva annullato l'avviso di accertamento de quo; infine, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, con istanza in data 28.12.2006 gli eredi del de cuius avevano chiesto il rimborso di quanto pagato in corso di causa, incontrando il silenzio rifiuto dell'A.F. La CTP, come osservato, accoglieva il ricorso dei contribuenti. La sentenza veniva impugnata dall'Ufficio, il quale, premesso quanto sopra, deduceva che nell'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento de quo il contribuente aveva, per l'appunto, lamentato l'errato criterio di tassazione preteso dall'Ufficio in relazione alla indicata indennità Enpam (ordinario, anzichè a tassazione separata) e la sentenza n. 161/49/05, nell'accogliere il ricorso del contribuente, aveva, per l'appunto, riconosciuto che l'indennità doveva essere assoggettata a tassazione separata. Poichè di ciò aveva già preso atto l'Ufficio in sede di autotutela mediante lo sgravio parziale dell'originaria iscrizione a ruolo, in modo da ricondurre la somma dovuta a quanto statuito dalla predetta sentenza, nessuna somma doveva più essere restituita agli odierni ricorrenti.
La CTR, peraltro, ha rigettato nel merito l'appello dell'Ufficio, fatta salva la disposta condanna dello stesso alle spese, la cui misura è stata ridotta, richiamandosi all'annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento sul quale si fondava l'originaria pretesa impositiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente deduce violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR, dopo aver ribadito una serie di principi generali ed astratti in ordine al vincolo nascente dal giudicato, ha, in concreto, ritenuto che dalla decisione irrevocabile della CTP di Roma citata discendesse automaticamente il diritto all'integrale rimborso delle somme versate in corso di giudizio, senza valutare l'esatta portata dello stesso giudicato formatosi fra le parti, che andava ricavato non soltanto dal dispositivo ("accoglie il ricorso") ma anche dalla motivazione della sentenza n. 161/49/05.
Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avente ad oggetto il fatto controverso e decisivo costituito dalla portata del giudicato formatosi con la sentenza n. 161/49/05 e dal provvedimento di sgravio parziale, nel senso che con il secondo atto l'Ufficio aveva anticipato in via di autotutela la decisione della CTR, secondo cui l'indennità doveva essere assoggettata a tassazione separata.
2. I predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
Essi superano, innanzitutto, le censure di inammissibilità formulate dai controricorrenti, atteso che, con particolare riferimento al primo di essi, la violazione del giudicato, quale norma del caso concreto, può essere assimilata, ai fini che qui rilevano, alla violazione della norma generale ed astratta, essendo il giudicato "tamquam jus"; nè è superfluo sottolineare che il giudicato non rileva soltanto sul piano processuale (art. 324 c.p.c.) ma anche sostanziale (art. 2909 c.c.), onde il parametro di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 risulta appropriato.
Nè può dirsi, sotto altro profilo, che i predetti motivi di ricorso sottopongano alla Corte una rivalutazione del giudizio di merito, evidenziandosi, per converso, la deduzione di ipotesi, pienamente ammissibili, di falsa applicazione della norma sul giudicato e di insufficiente e contraddittoria motivazione, alla stregua dei criteri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla luce non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (cfr. Sez. 6 – 3, n. 19252 del 19/07/2018, Rv. 650243 – 01).
Va, infine, osservato che l'esclusione di cause di inammissibilità dei motivi in esame scaturisce dal rilievo che il ricorso formula specifiche argomentazioni intese a dimostrare in quale modo le affermazioni contenute nella sentenza devono ritenersi in contrasto con la norma invocata secondo l'interpretazione della stessa fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando al tempo stesso le ragioni dell'insufficienza motivazionale nella valutazione della portata del giudicato, nonchè dell'esistenza del citato provvedimento di sgravio parziale.
3. Ciò posto, i motivi sono, altresì, complessivamente fondati.
La stessa motivazione della richiamata sentenza irrevocabile – riportata integralmente nel ricorso in conformità al principio di autosufficienza – evidenzia che: a) l'Ufficio aveva contestato un maggior reddito imponibile non inserito nella dichiarazione dei redditi 1996, corrispondente all'indennità versata dall'Enpam a titolo di cessazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; b) il ricorrente aveva opposto che detto reddito non andava inserito nella dichiarazione, in quanto assoggettato a tassazione separata; c) effettivamente, secondo la CTP, l'art. 16 lett. c), t.u.i.r., ratione temporis vigente prevedeva Che tale tipo di reddito fosse sottoposto a tassazione separata.
La predetta sentenza, pertanto, nell'accogliere il ricorso contro l'avviso di accertamento non ha affermato che la somma in esame non doveva essere tassata, ma ha concluso che la stessa doveva essere riliquidata secondo i criteri della tassazione separata.
L'Ufficio, in sede di autotutela, risulta aver applicato tali indicazioni, in particolare rimodulando il carico sul relativo ruolo già emesso, non dovendo necessariamente rinnovare l'iscrizione a ruolo: al riguardo, va osservato che la mera riduzione quantitativa del credito dell'Ente impositore, sulla base della decisione del giudice tributario, non importa la necessità per l'Ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, perchè la minor somma sicuramente spettante allo stesso per effetto della decisione giurisdizionale è comunque già compresa nel ruolo formato, per cui l'Ufficio ben può adeguare sua sponte la richiesta di pagamento conformemente alla situazione stabilita dal giudice tra le parti sostanziali, essendo la minore pretesa così confermata ricompresa in quella maggiore portata dal ruolo e, quindi, già parte di questo titolo: sempre che, come innanzi precisato, tanto non si risolva, nella sostanza, in un atto di nuova e/o diversa complessiva imposizione. (cfr. Sez. 5, n. 21222 del 29/09/2006, Rv. 593700-01).
Nel caso in esame, il provvedimento di sgravio Parziale della cartella (integralmente riprodotto, anche nella motivazione, nel corpo del ricorso) recepisce quanto richiesto dalla parte stessa avanti alla CTP e quanto la stessa CTP ha affermato con la citata decisione divenuta irrevocabile, costituendone la trasposizione sostanziale sul piano impositivo.
4. Ciò posto, la CTR è incorsa nei vizi dedotti in quanto ha, innanzitutto, erroneamente interpretato la portata della suddetta pronuncia fra le parti passata in giudicato, non avendo fatto applicazione dei principi ermeneutici più volte ribaditi da questa Corte, secondo cui l'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla luce non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione, coniugando le formali enunciazioni contenute nel dispositivo con il percorso logico-semantico nel quale si snoda la motivazione (cfr. Sez. 6 – 3, n. 19252 del 19/07/2018, Rv. 650243 – 01; Sez. 6 – 5, n. 769 del 16/01/2014, Rv. 629285 – 01; Cass. n. 1196 del 26/05/2005; Cass. n. 16079 del 25/10/2003).
Così operando, la sentenza impugnata ha, altresì, omesso di indicare le ragioni in base alle quali la CTR ha ritenuto che la pronuncia in giudicato avesse annullato integralmente la pretesa impositiva, così legittimando il rimborso richiesto dagli eredi del contribuente, e non avesse imposto, invece, la rimodulazione della medesima pretesa; ed ha, altresì, omesso di valutare la portata del provvedimento di sgravio parziale emesso dall'Ufficio in linea con le ragioni fatte proprie anche dalla decisione irrevocabile citata.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda, altresì, di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda, altresì, di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2019
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