Cassazione, sentenza n. 14634 del 29/05/2019
Sentenza n. 14634 del 29/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14634
- Data
- 29/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava il recupero dell’IVA detratta sull’acquisto di una macchina agricola, operazione che l’Amministrazione assumeva inesistente e realizzata mediante l’interposizione di una società ritenuta cartiera per conseguire vantaggi fiscali. Durante il giudizio di cassazione entrambe le parti hanno documentato la sopravvenuta definizione agevolata della controversia e ne hanno chiesto l’estinzione. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e pone le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le avevano anticipate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La S. Società Agricola s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 23 novembre 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui era stata recuperata l'Iva detratta in relazione ad un'operazione di acquisto di una macchina agricola.
Dall'esame della sentenza impugnata si evince che la negazione del diritto alla detrazione dell'1.v.a. è giustificato dalla contestazione dell'inesistenza dell'operazione, posta in essere al fine di ottenere vantaggi fiscali.
2. Il giudice di appello ha rilevato che tale operazione si è concretizzata con l'interposizione fittizia della T. s.r.l. società ritenuta "cartiera" – la quale, dopo aver acquistato dalla contribuente il bene strumentale usato, lo ha rivenduti al medesimo prezzo, ma come nuovo, alla G. S.p.A., la quale, infine, ha provveduto alla sua rivendita alla medesima contribuente, originario venditore.
3. Il ricorso è affidato a sette motivi.
4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
5. Con distinte note le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, avuto riguardo alla sopravvenuta definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50l, art. 10, conv., con modif., nella L. 21 giugno 2017, n. 96, allegando la relativa documentazione attestante la presentazione della relativa domanda, i pagamenti effettuati e la comunicazione dell'Ufficio della regolarità della procedura attivata.
Motivi della decisione
1. Sulla base della documentazione prodotta, attestante l'avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (così, Cass. 9 settembre 2016, n. 17817).
2. Le spese dell'intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 10, in coerenza con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese dell'intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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