Cassazione, sentenza n. 15626 del 11/06/2019
Sentenza n. 15626 del 11/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15626
- Data
- 11/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una venditrice contestava la cartella per imposte di registro e ipotecaria, sostenendo di avere ottenuto sul medesimo tributo un precedente giudicato favorevole e negando l’operatività della solidarietà. La Cassazione rileva che la decisione invocata non era stata trascritta né individuata puntualmente e che mancava l’attestazione del suo passaggio in giudicato; esclude inoltre il litisconsorzio necessario e un obbligo dell’Amministrazione di chiedere la riunione dei giudizi. Poiché la pretesa verso un contraente può estendersi al condebitore solidale, il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
A seguito di atto di compravendita di terreno, stipulato in data 5.12.2002, tra C.M.C., venditrice, e R.R., acquirente, veniva emessa la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 29.1.2010, nei confronti della C.. Detta cartella conteneva l'iscrizione a ruolo, effettuata dalla Agenzia delle Entrate, ufficio di Aversa, di imposte di registro ed ipotecaria, con sanzione pecuniaria ed oneri accessori, per Euro 1.960,08, dovuti a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 112/45/08, in un giudizio instaurato da R.R., quale acquirente dell'atto sopra indicato. La C., nel proprio ricorso proposto innanzi alla CTR di Caserta, affermava che la cartella di pagamento era illegittima avendo ottenuto, a sua volta, con riferimento al medesimo tributo, altra sentenza favorevole n. 273/08/2007 della CTP di Caserta passata in giudicato.
Nel presente procedimento, la CTP di Caserta, con sentenza n. 175/12/11 rigettava il ricorso, affermando che – ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 – vi era solidarietà attiva tra le parti e che l'amministrazione non aveva alcun vincolo in ordine alla scelta del debitore da escutere, in forza del principio sancito dall'art. 1292 c.c.. Proponeva impugnazione innanzi alla CTR di Napoli, la C., richiamando le precedenti difese ed affermando che la solidarietà passiva non operava per l'imposta complementare, ove dovuta per un fatto imputabile ad una sola delle parti.
La CTR di Napoli, con sentenza 93/23/13, rigettava l'appello affermando che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, erano da ritenersi solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta, le parti contraenti e le parti in causa e che l'ipotesi di cui all'art. 57, comma 4, richiamata dall'appellante non derogava al principio generale di solidarietà passiva di cui all'art. 1292 c.c., pure richiamato nella sentenza di primo grado. Pertanto solo nei rapporti interni, il venditore, appellante, avrebbe potuto rivalersi nei confronti della sua controparte.
Avverso tale pronuncia, la sig. C. proponeva ricorso per cassazione deducendo:
– violazione e falsa applicazione di precedente giudicato; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in materia di litisconsorzio necessario; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4.
Deduceva in particolare la mancata corretta valutazione dell'esistenza di un giudicato sia interno, che esterno, relativo alla sussistenza in capo alla ricorrente dell'obbligo di corrispondere il tributo di cui alla cartella indicata, in quanto l'avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), relativo al valore dei beni e diritti oggetto della compravendita, era stato oggetto di un precedente giudizio conclusosi favorevolmente per la ricorrente con sentenza n. 273/08/2007 della CTP di Caserta passata in giudicato, sentenza precedente all'emissione della sentenza che la stessa A.F. tentava di eseguire nei suoi confronti (sent. CTR 112/45/08 dep. 29.5.2008). Fermo restando che il giudicato andava considerato un valore imprescindibile dell'ordinamento giudiziario, rilevava che l'esistenza della res iudicata era chiaramente nota sia alla sig. C., sia all'amministrazione finanziaria, parte in entrambi i giudizi. La relativa eccezione doveva, pertanto ritenersi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
A ciò aggiungeva che il comportamento processuale della P.A. resistente prestava il fianco a diverse censure. Richiamava il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, evidenziando che, se l'oggetto del ricorso riguardava, inscindibilmente, più soggetti, questi dovevano essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuni di essi e il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 34, in tema di riunione dei giudizi. Alla luce di tali disposizioni l'A.F. avendo avuto notizia di due procedimenti pendenti per lo stesso petitum, ma con parti diverse (coobbligati in solido) avrebbe dovuto obbligatoriamente richiedere la riunione dei giudizi per evitare giudicati contrastanti. Ed non avendo ottemperato a tale obbligo, sempre la P.A., non poteva avvantaggiarsi legittimamente di tale omissione sfruttando nei confronti della ricorrente una pronuncia giudiziaria in cui non era stata parte, dopo una precedente, favorevole, decisione. In applicazione di tali principi, censurava le decisioni delle Commissioni Tributarie circa la sussistenza di una obbligazione solidale, in violazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4, nella parte in cui prevedeva che l'imposta complementare dovuta per fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti era carico esclusivamente di questa.
Concludeva per la cassazione della decisione impugnata con ogni consequenziale provvedimento e con condanna dell'amministrazione alla refusione delle spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio.
Con controricorso si costituiva l'Agenzia delle Entrate che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla presunta violazione del giudicato. La ricorrente avrebbe, infatti, dovuto dedurre quale specifico motivo del ricorso la nullità della decisione per omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, dovendo il ricorso essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite nella citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione di una delle predette ipotesi. Nel caso in esame, la ricorrente si era limitata ad argomentare genericamente in merito alla violazione di legge, senza mai dedurre la nullità della decisione derivante dall'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.
Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso in virtù del principio di solidarietà stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, in quanto l'ufficio era legittimato in sede di riscossione ad esigere il tributo riguardante l'imposta di registro sia dall'acquirente obbligato principale che dal venditore obbligato solidale.
Pertanto, l'Ufficio aveva legittimamente iscritto a ruolo definitivo le imposte di cui alla cartella impugnata a carico dell'acquirente R.R., quale intestatario del ruolo ed obbligato principale e a carico della ricorrente C.M.C.. Chiedeva la reiezione del ricorso di controparte.
Motivi della decisione
Il ricorso, esaminato in pubblica udienza, risulta infondato. Va preliminarmente evidenziato che, secondo l'insegnamento delle S.U., nel caso in cui la ricorrente lamenti da parte dell'impugnata sentenza l'omessa pronuncia in ordine ad una delle domande ed eccezioni proposte, nella articolazione dei motivi, non risulta indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità, della fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all'art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. (Cass. S.U. n. 17931/2013). Nel caso in esame, non vi è dubbio che la ricorrente abbia chiaramente fatto univoco riferimento alla violazione della nullità della decisione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, derivante dall'omessa considerazione del precedente giudicato.
Sotto altro profilo, si rileva, tuttavia, come, nel caso in esame, difetti qualsiasi concreto riferimento alla favorevole pronuncia che si ritiene non essere stata idoneamente valutata non avendo la ricorrente trascritto nel ricorso, il contenuto di detta decisione e mancando l'indicazione esatta del luogo della produzione nel giudizio di merito. Peraltro, nel fascicolo della ricorrente è presente una sentenza n. 274/08/07 (e non 273/08/2007 come indicato in ricorso), per la quale non vi è, tuttavia, alcuna attestazione del passaggio in giudicato.
Va anche rimarcato, come non possa ritenersi sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario, che in questo caso, invece, andava espressamente dedotto come vizio del procedimento, e come non vi era alcun obbligo a carico della P.A. di richiedere la riunione dei giudizi pendenti, nel caso, ovviamente, che ve ne fossero stati i presupposti di legge. La riunione dei giudizi costituisce, infatti, un provvedimento meramente ordinatorio che si ispira alla esigenza di una più spedita definizione dei procedimenti e non vi è alcun obbligo delle parti di farne richiesta.
Va, infine, evidenziato come, nel caso in cui l'A.F. possa far valere la sua pretesa nei confronti di una delle parti contraenti, in ragione del vincolo di solidarietà, tale pretesa possa essere sempre estesa al condebitore solidale.
Segue la reiezione del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
respinge il ricorso. Condanna il contribuente a rifondere le spese inerenti al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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