Cassazione, sentenza n. 15999 del 14/06/2019

Sentenza n. 15999 del 14/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
15999
Data
14/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva il rimborso di IRPEF e ILOR applicate agli interessi maturati per il pagamento rateale del prezzo di terreni, mentre l’Amministrazione ne sosteneva la tassabilità come redditi derivanti da attività commerciale occasionale. La Commissione tributaria centrale aveva invece deciso sulla natura accessoria degli interessi, introducendo una qualificazione estranea al tema devoluto: la Cassazione ravvisa così una pronuncia oltre i limiti della domanda. Accolto il secondo motivo, assorbito il primo e respinto il terzo, la decisione è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Umbria.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Il 4 agosto 1987 la sig.ra S.M. stipulava promessa di vendita di un complesso di terreni siti in agro di Perugia, convenendo una forma rateale di pagamento del corrispettivo e prevedendo, inoltre, un interesse su base annua per il ritardo sul pagamento delle singole rate. Presentata istanza di rimborso per l'IRPEF e l'ILOR 1988 versata sugli interessi – in tesi erroneamente esposti in dichiarazione come redditi da capitale, trattandosi, invece, di somme non afferenti al prezzo e perciò attratte dalla stessa sorte fiscale, ma di somme diverse, percepite a titolo di ristoro per il ritardo nel pagamento della prima rata – la contribuente insorgeva contro il silenzio rifiuto serbato dalla amministrazione finanziaria interpellata.

2. In particolare la sig.ra S. nel ricorso, proposto nei confronti sia dell'Intendenza di Finanza di Perugia – cui veniva assegnato n. 1025 del 1990 RG – sia nei confronti dell'Ufficio delle Imposte dirette di Perugia – cui veniva assegnato n. 1026 del 1990 RG – evidenziava l'illegittimità delle ritenute per IRPEF e ILOR sugli interessi percepiti, ostandovi l'inequivoca interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41, lett. h), n. 1, vigente ratione temporis e, dunque, l'illegittimità anche del silenzio – rifiuto serbato dall'amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso.

In entrambi i giudizi si costituiva l'Ufficio difendendo il proprio operato e affermando la corretta tassabilità degli interessi attivi dichiarati dalla contribuente, trattandosi di redditi diversi che andavano inclusi nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, lett. i), tassabili anche a norma del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 80.

La CTP con due diverse sentenze rigettava i ricorsi, affermando la fondatezza del rigetto della istanza di rimborso, stante la corretta tassazione degli interessi in forza degli art. 53 del TUIR e del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, che costituivano un "accessorio della vendita principale" e, dunque, una "modalità di pagamento dell'intero prezzo".

3. La contribuente investiva la Commissione Tributaria di II grado della cognizione di tutti i motivi di ricorso in primo grado, lamentando la erronea esclusione degli interessi dai redditi di capitale e tassabilità di tali somme ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, lett. i), che implicava la loro qualificazione come "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente". Si doleva anche dell'erroneo richiamo al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 53 e della mancata considerazione della previsione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85, che disciplina i "redditi diversi". Nel contraddittorio delle parti la Commissione Tributaria di II grado, con sentenza n. 364/02/93, accoglieva il gravame sul presupposto che gli interessi percepiti dalla contribuente "non potevano essere considerati redditi di capitale" e non derivavano "da attività commerciali non esercitate abitualmente", ma avevano "la funzione di reintegrare il patrimonio del cedente, ridotto a causa della rateazione". Ne conseguiva che quanto riscosso dalla contribuente a titolo di interessi non era assoggettabile nè al tributo IRPEF nè al tributi ILOR e che il silenzio serbato dall'amministrazione finanziaria era illegittimo.

4. L'intendenza di Finanza di Perugia impugnava tale decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale affermando la legittimità del proprio operato, dovendosi considerare gli interessi riscossi come redditi diversi sia alla luce del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, sia alla luce del precedente D.P.R. n. 597 del 1973 e, per questo tassabili.

Con decisione n. 712/01/2011 la Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Perugia, Collegio n. 1, accoglieva il gravame ritenendo che gli interessi comunque maturati facciano parte del prezzo percepito e debbano essere tassati ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56, donde la piena legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione finanziaria.

5. Propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a tre motivi di censura.

6. L'Avvocatura generale si è costituita ai soli fini della discussione.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo si lamenta la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56, nella versione ratione temporis in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva in particolare la ricorrente che la sentenza portata alla cognizione di questo Collegio ha erroneamente ritenuto che le somme percepite derivassero dallo svolgimento di un'attività commerciale svolta occasionalmente e, dunque, affermato che la vendita di un bene da parte di un soggetto privato che non opera in regime d'impresa produca comunque un reddito tassabile ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56, che è riferito alla tassabilità di "Dividendi ed interessi" nel reddito di impresa.

2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra – petizione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Deduce, nello specifico, la ricorrente che l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria era riferita alla sola questione della qualificazione delle somme in contesa come redditi diversi derivanti da un esercizio di un'attività commerciale non abituale, aspirando ad ottenere una pronuncia sulla legittimità a trattenere le somme richieste a rimborso proprio in ragione del loro assoggettamento a tassazione come "reddito derivante dall'esercizio di un'attività economica occasionale", ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81. La sentenza impugnata, invece, stabilendo che la tassazione delle somme in questione sarebbe legittima per effetto del richiamo all'art. 56 del TUIR vigente ratione temporis avrebbe ampliato l'oggetto della domanda oltre i limiti portati alla sua cognizione dall'appellante.

3. Il Collegio ritiene di procedere con l'esame del secondo motivo, in cui resta assorbito il primo motivo in quanto strettamente dipendente. Questa Corte ha infatti chiarito come possa ricorrersi all'assorbimento quando la decisione sulla domanda diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto delle altre domande (cfr. Cass. sez. I, 27.12.2013 n. 28663; sez. II 9.10.2012 n. 17219, sez. V 16.05.2012 n. 7663).

3.1 Il motivo è fondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. Ord. 10.01.2018 n. 408; Cass. 27.11.2017 n. 28180).

Emerge dal ricorso per cassazione come il thema decidendum del giudizio proposto dinanzi alla CTC di Perugia era di accertare se la promessa di vendita del compendio immobiliare da parte della sig.ra S., a seguito della quale erano maturati gli interessi tassati, fosse o meno qualificabile come operazione conseguente ad attività commerciale occasionale, mentre, invece, la decisione impugnata ha riguardato la questione, mai sollevata ed in tesi abbandonata dall'amministrazione finanziaria, della natura accessoria degli interessi al reddito da capitale.

In ciò si concreta il vizio di petizione ex art. 112 c.p.c. che vincola il giudice a pronunciare sulla domanda e nei limiti della stessa e che limita il suo potere – dovere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto. Sicchè, la prospettazione della parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti solo l'effetto giuridico domandato, senza introdurne di diversi e di ulteriori, come, invece ha fatto la CTC di Perugia nella decisione impugnata, modificando i termini della controversia (cfr. Cass. n. 26896/2014, n. 15383/2010 e n. 21484/2007).

La Commissione Tributaria centrale di Perugia, non uniformandosi ai superiori principi ha pertanto violato i principi fondamentali del processo civile fra i quali rientra quello della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, cui è soggetto anche il processo tributario.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, in relazione all'art. 369 c.p.c., n. 3. Rileva la ricorrente che la Commissione Tributaria Centrale, avrebbe fatto applicazione della disposizione contenuta nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, nella parte in cui dispone che "Gli interessi moratori e gli interessi per la dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati". Sennonchè tale disposizione è stata aggiunta solo ad opera del D.L. 20 dicembre 1993, art. 1, comma 1, lett. a) ed in vigore dal 1 luglio 1994, in epoca successiva al periodo d'imposta cui si riferiscono i fatti di causa.

4.1 Il motivo è infondato.

La decisione impugnata, invero, non richiama e non fa applicazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, che attrae a tassazione tutti gli interessi, nè poteva essere applicata a fattispecie impositive risalenti al 1988, essendo essa entrata in vigore il 1 luglio 1994.

Il ricorso è, quindi, fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione, con conseguente rinvio alla competente CTR.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo e rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Umbria, cui demanda anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

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