Cassazione, sentenza n. 16000 del 14/06/2019

Sentenza n. 16000 del 14/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16000
Data
14/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il rimborso dell’IRPEG versata senza applicare la riduzione prevista per un’impresa operante nel Mezzogiorno e gli effetti dell’estinzione di un distinto giudizio pendente davanti alla Commissione tributaria centrale. La Cassazione chiarisce che, ricorrendo le condizioni della disciplina richiamata, la mancata riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente ne determina il passaggio in giudicato, anziché la caducazione delle precedenti pronunce. Accolto il ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La E. srl insorge dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Intendenza di Finanza di Sassari sulla sua istanza di rimborso della quota parte di IRPEG riferita all'anno 1988 e, in tesi, versata cautelativamente secondo l'aliquota integrale del 36%, pur avendo diritto all'abbattimento del 50% quale agevolazione decennale a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno. L'amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio afferma che l'esenzione o la riduzione seguivano il momento della domanda, risalente in tesi al 3 maggio 1990, e che quindi l'anno in discussione era da considerarsi escluso. La Commissione Tributaria apprezzava le ragioni della contribuente e in data 09.04.1992 pronunciava sentenza di accoglimento n. 113 del 1992.

2. L'amministrazione finanziaria interponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, con decisione n. 31/06/1998 del 1.04.1998, accoglieva l'impugnazione e precisava che l'esenzione decorreva dalla data della domanda e si riferiva solo ai periodi d'imposta successivi, poichè l'esenzione o la riduzione non operava automaticamente.

3. Investita del ricorso avverso la sentenza n. 31/06/1998, questa Corte pronunciava sentenza n. 16405/2003 del 06.03.2003, con cui accoglieva il gravame e ribadiva che la domanda di usufruire della esenzione decennale dall'IRPEG non è soggetta ad alcun termine decadenziale, se non quello decennale ordinario e, quindi cassava la sentenza impugnata, rinviando anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR della Sardegna, che uniformandosi ai principi enunciati dalla stessa Corte si sarebbe dovuta pronunciare sulla domanda di rimborso della società contribuente.

4. Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la contribuente chiedeva che questa, uniformandosi ai principi indicati nella sentenza di questa Corte, affermasse che anche l'anno 1988 dovesse intendersi compreso nell'agevolazione dell'IRPEG del 50%, poichè essa società si era costituita nel 1985. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione finanziaria faceva notare che in disparte la questione sul termine di presentazione dell'istanza di esenzione, vi era che tale istanza era stata comunque oggetto di diniego con provvedimento n. 84/R/90, sul quale era insorta autonoma controversia riferita specificamente al diritto all'esenzione, la quale al tempo era ancora pendente dinanzi alla CTC che ne era stata investita su ricorso dell'amministrazione finanziaria. L'Ufficio finanziario, dunque, chiedeva ed otteneva dalla CTR il rinvio a nuovo ruolo con ordinanza 122/09/02 del 16.09.2008, in esito al quale si sarebbe potuta pronunciare sulla domanda proposta della società contribuente. E, tuttavia, avendo la CTC pronunciato, sulla base del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2, convertiti in L. 23 marzo 2010, n. 73, decreto n. CA-223-2010 del 18.11.2010 di estinzione del giudizio, il diniego alla esenzione era divenuto definitivo, per il che l'istanza della contribuente doveva essere rigettata.

5. La C.T.R. adita, in accoglimento delle eccezioni della amministrazione finanziaria ha ritenuto superata la questione della legittimità del silenzio sul rimborso – la cui tempestività era già stata affermata da questa Corte – ed ha rigettato nel merito la domanda della società contribuente e ritiene che questa non avesse più alcun diritto alle agevolazioni fiscali, in quanto la pronuncia di estinzione per intervenuta definizione delle pendenze fiscali, comporta "da un lato la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale diversa da quella limitata all'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.".

6. Ricorre la società contribuente affidandosi a due motivi di censura, cui controdeduce l'amministrazione finanziaria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva in particolare la ricorrente che Commissione Tributaria Regionale di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, non si è uniformata al principio di diritto impartito da questa Corte con la sentenza n. 16405/03, ma ha ritenuto che la questione della tempestività del rimborso fosse superata, poichè esso non spettava più dopo la definitività del diniego di esenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta dopo la pronuncia del decreto della CTC n. CA-223/2010 depositato l'8.11.2010.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 – bis, lett. a), convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, così come modificato dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16 – decies, in L. 24 febbraio 2012, n. 14, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce, nello specifico, la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la pronuncia di estinzione per intervenuta definizione delle liti fiscali di cui alla citata normativa, comporti la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio. In tesi, la citata disposizione, sulla scorta anche della Circolare esplicativa dell'A.F. n. 39 del 02.10.2012, prevederebbe il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e l'estinzione automatica del credito rivendicato dall'amministrazione finanziaria e, poichè, la società ricorrente nel procedimento chiuso con il decreto CA-223/2010 era risultata vittoriosa, le era definitivamente riconosciuto il diritto alla invocata agevolazione IRPEG ed alla restituzione delle somme versate e degli interessi.

3. Il Collegio ritiene di decidere il ricorso esaminando congiuntamente i due motivi, che ritiene fondati.

3.1 La previsione normativa contenuta nel D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16 – decies, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, che, prorogando il termine previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 bis, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, riferito all'esaurimento dell'attività della Commissione Tributaria Centrale dal 31.12.2012 al 31.12.2013, ha stabilito che "per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione" la disposizione dell'art. 3, comma 2, lett. a), "si interpreterà nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione".

Ne deriva che, contrariamente a quanto predicato dalla CTR, l'estinzione del giudizio dinanzi alla Commissione Centrale ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di merito favorevole alla contribuente nel riconoscere il diritto alle rivendicate agevolazioni fiscali.

Non può accogliersi il rilievo dell'A.F. ad avviso della quale il principio generale richiamato dal punto 5 della Circolare dell'A.F. 39/E 2012, escludendo dal suo novero le liti inerenti istanze di rimborso, non era applicabile alla lite pendente dinanzi alla CTC, perchè, infatti, quella pendente dinanzi alla CTC non era in controversia avente ad oggetto istanza di rimborso.

Il ricorso è, quindi, fondato e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione.

Le spese meritano di essere compensate in considerazione dell'alterna vicenda del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sardegna, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019

Domande frequenti

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