Cassazione, sentenza n. 16257 del 18/06/2019

Sentenza n. 16257 del 18/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16257
Data
18/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il rimborso di versamenti IRAP già compresi in una prima istanza respinta espressamente e successivamente riproposti con una seconda domanda, sulla quale il contribuente invocava la formazione di un nuovo silenzio-rifiuto. La Cassazione ha affermato che il diniego espresso deve essere impugnato entro sessanta giorni e che una nuova istanza, pur avente contenuto più ampio, non può neutralizzare la decadenza né creare una nuova possibilità di ricorso per i medesimi versamenti. Ha quindi confermato la tardività dell’impugnazione e rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata in data 26 novembre 2009 (n. 170/05/2010) la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da B.V., medico convenzionato con il SSN, avverso il provvedimento con cui l'ufficio finanziario aveva espressamente rigettato l'istanza di rimborso IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, presentata il 30.11.2004; ricorso ritenuto tardivo dalla C.T.P. in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto (in data 27.3.2003), comunicato dall'ufficio finanziario al contribuente in data 9.4.2003.

2. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.R. delle Marche, deducendo l'erroneità della decisione con cui la Commissione di primo grado aveva preso in esame il provvedimento di diniego dell'ufficio finanziario, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice stesso il ricorso era stato presentato non già avverso il provvedimento di diniego espresso dell'istanza di rimborso, bensì avverso il (precedente) silenzio-rigetto formatosi alla scadenza del termine di novanta giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza e quindi entro il termine prescrizionale di dieci anni previsto per l'impugnazione del silenzio-rigetto.

3. Con sentenza n. 3/5/13 in data 25/9/2013 la C.T.R. delle Marche accogliendo parzialmente l'appello del contribuente e dichiarando non dovuta l'imposta IRAP dal medesimo versata dalla prima rata del saldo IRAP 2001 del 18.07.2002 fino alla terza rata del saldo IRAP 2003 del 16.09.2004, rigettava implicitamente l'appello del Barchetti con riferimento ai versamenti IRAP effettuati a titolo di secondo acconto e saldo IRAP dell'anno 2000, nonchè a titolo di I e II acconto IRAP dell'anno 2001, ritenendo inammissibile il ricorso presentato tardivamente.

4. Avverso tale decisione il Barchetti ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo.

5. L'agenzia delle entrate, ritualmente intimata, non ha presentato alcun controricorso e si è costituita in giudizio ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione delle cause ex art. 370 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Con unico motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19 e art. 21 n. 2 e s.s., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Precisa il ricorrente che la richiesta di rimborso per cui è causa, limitata ai versamenti relativi al II acconto 2000, al saldo 2000, al I e II acconto 2001 (già richiesti con precedente istanza presentata il 05.07.2002 e per la quale l'ente impositore aveva emesso provvedimento di diniego in data 27.03.03 comunicato al contribuente il 9.4 successivo), aveva formulato una nuova istanza in data 30.11.2004; istanza in ordine alla quale non era stato emesso alcun provvedimento di rigetto espresso da parte dell'Ufficio finanziario, talchè allo scadere del novantesimo giorno si era formato un nuovo silenzio rigetto dell'amministrazione.

2. Il ricorso va rigettato. E' infatti pacifico che il contribuente in data 5.7.2002 ha presentato istanza di rimborso della somma di 11.478,25 Euro versata a titolo di IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000 e 1 acconto 2001 e che in data 9.4.2003 l'ufficio ha notificato al medesimo il rigetto della sua istanza. Solo in data 17.3.2009 lo stesso proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Ascoli Piceno pretendendo di impugnare il silenzio rifiuto formatosi dopo 90 giorni dalla proposizione dell'originaria istanza, ignorando che, cessata l'inerzia dell'amministrazione con il rigetto notificatogli in data 9.4.2003, egli avrebbe dovuto impugnare detto provvedimento dinanzi alla C.T.P. entro il termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione del ricorso; termine che nel 2009 risultava ampiamente decorso, mentre nessun rilievo assumeva il fatto che in precedenza si fosse formato il così detto silenzio rifiuto impugnabile entro il termine decennale di decadenza.

3. Priva di qualsiasi rilievo appare pertanto la presentazione di una seconda istanza in data 30.11.2004 avente un petitum più ampio, ma comprensivo in parte della medesima richiesta di rimborso di alcuni versamenti, già in precedenza rigettata dall'amministrazione.

4. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che ove l'Amministrazione interrompa la propria inerzia, emanando un provvedimento di rigetto (anche parziale) dell'istanza, inizia a decorrere il più breve termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione del provvedimento esplicito. In tal senso v. Cass. n. 14846 del 5 giugno 2008 e n. 12336 del 10 giugno 2005, secondo cui il provvedimento che accoglie anche parzialmente l'istanza di rimborso, in quanto rifiuto espresso per la parte non accolta, costituisce atto impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21 (cfr. altresì Cass., 6 giugno 2014, n. 12791; 13 marzo 2015, n. 5065 e, da ultimo, 20 aprile 2018, n. 9842).

5. La pretesa del ricorrente di potere vanificare con una ulteriore istanza gli effetti del provvedimento amministrativo già definito, al fine di crearsi una nuova possibilità di impugnazione per il soddisfacimento del medesimo interesse, va senz'altro disattesa.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

7. Nulla va disposto in ordine alle spese in assenza di attività difensiva della resistente. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.