Cassazione, sentenza n. 16548 del 20/06/2019

Sentenza n. 16548 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16548
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerneva il diniego di definizione agevolata di una controversia relativa a un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, collegato al classamento di un immobile non censito e alla conseguente attribuzione della rendita. Diversamente dalla CTR, la Cassazione ha ritenuto che la controversia avesse anche natura impositiva, poiché investiva l’accertamento e il classamento comunicato con la liquidazione, configurando quindi una lite fiscale pendente definibile. Accolto il ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per un nuovo esame e per le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

che:

Con rogito notarile del 15/11/1988, registrato a Taranto il 21/11/1988, i coniugi Ra.Ni. e D.B.A. vendevano alla società Di R. s.n.c. di T.G. e T.L. un fabbricato non ancora censito in catasto per il prezzo dichiarato di Lire 120.000.000; le parti chiedevano nell'atto le agevolazioni di cui all'art. 12 del decreto L. 14 marzo 1988 n. 70 convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, cd. classamento automatico.

In data 2/10/1990 alle parti era notificato avviso di accertamento valore con il quale l'Ufficio accertava minori spese ai fini Invim per Lire 8.378.000 ed avvertiva che il valore finale dell'immobile era stato elevato da Lire 120 milioni a Lire 302.294.000.

Successivamente in data 9/10/1990, a tutte le parti era notificato l'avviso di liquidazione, ai sensi della L. n. 154 del 1988, ex art. 12, con il quale l'Ufficio liquidava l'imposta di registro e l'imposta Invim dovute, in via solidale la prima ed in via esclusiva dai venditori la seconda.

Il 13/11/1990 sia i venditori che l'acquirente proponevano ricorso alla CTP di Taranto (RGR 53085-90) sia contro l'avviso di accertamento sia contro l'avviso di liquidazione.

Con sentenza n. 412-04-00 depositata il 7 maggio 2002 la CTP di Taranto rigettava il ricorso per difetto di motivazione.

In data 21 maggio 2003 la società R. s.n.c. proponeva istanza di definizione della lite pendente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16; nella stessa data anche uno dei venditori Ra.Ni. proponeva identica istanza.

Con successivi atti del 16 dicembre 2004, notificati sia al venditore che all'acquirente, l'Ufficio comunicava il diniego della lite pendente, trattandosi di istanze di definizione su lite derivante da atti meramente liquidatori e non impositivi, come invece previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16.

Con ricorso del 28/01/2005 (RGR 246/05) la società R. s.a.s., subentrata alla precedente s.n.c., e Ra.Ni. impugnavano gli atti di diniego innanzi alla CTP di Taranto, che con sentenza n. 57002-06, depositata il 3/7/2006, accoglieva il ricorso ed annullava gli atti di diniego.

Avverso tale sentenza l'Ufficio proponeva appello alla CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, che, con sentenza 56/28/12 depositata il 14 marzo 2012, accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio e statuiva per la non condonabilità della lite sorta a seguito degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12.

La R. s.a.s. e Ra.Ni. propongono ricorso per la cassazione di questa sentenza, deducendo due motivi di ricorso e presentando memoria ex art. 378 c.p.c.;

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

che:

In via preliminare va esaminata l'eccezione di improponibilità ed inammissibilità del presente ricorso in cassazione avanzata dalla controricorrente Agenzia delle Entrate, per l'esistenza di un giudicato esterno, essendo il ricorso in esame rivolto a contestare statuizioni già divenute definitive con la sentenza della CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 29/17/11, fra le stesse parti e sullo stesso punto di diritto.

Nelle more del giudizio sul diniego della definizione della lite pendente, infatti la R. s.a.s. di T.G. e il venditore Ra.Ni. impugnavano la sentenza n. 412-04-00 depositata il 7 maggio 2002 con la quale la CTP di Taranto rigettava il ricorso proposto il 13/11/1990, con appello alla CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto.

La CTR adita, con sentenza 29/17/11 depositata il 20 gennaio 2011, rigettava l'appello proposto dalle parti private per tardività dell'appello della R. s.a.s. e la parziale tardività dell'appello di Ra.Ni., così motivando "l'impugnazione della sentenza n. 412-04-00 depositata il 7 maggio 2002 sarebbe stata possibile solo in caso di sospensione legale del processo, sospensione però subordinata alla circostanza che la lite rientrasse tra quelle definibili dalla L. n. 289 del 2002, ex art. 16. Nel caso di specie non era definibile l'avviso di liquidazione emesso in materia di imposta di registro, mentre l'imposta Invim era definibile solo per la parte di essa costituente imposta complementare".

La sentenza n. 29/17/11, depositata il 20/1/2011, non è stata oggetto di ricorso per cassazione ed è divenuta definitiva in data 15/2/2012, mentre la sentenza 56/28/12 oggetto del presente ricorso per cassazione è stata pronunciata il 18/11/2011.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, poichè il giudicato esterno si è formato successivamente alla conclusione del giudizio di merito, è deducibile e rilevabile per la prima volta in cassazione e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., SS.UU. n. 13916/2006).

Tuttavia, quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate non è stato supportato da alcun atto: la sentenza n. 29/17/11 della CTR della Puglia, Sezione di Taranto, che sarebbe divenuta definitiva nè la documentazione relativa alla definitività di tale sentenza sono state depositate dalla parte controricorrente; pertanto l'eccezione proposta va rigettata.

1. Con il primo motivo di ricorso – Violazione e falsa applicazione del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, e nella L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti deducono come la CTR della Puglia sia incorsa in errore ritenendo che l'avviso di liquidazione emesso ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, costituisse un mero atto di riscossione e non anche un atto impositivo e non rientrasse quindi tra gli atti condonabili ai sensi della L. n. 289 del 2002, ex art. 16.

Il motivo è fondato.

Infatti la CTR adita, dopo aver richiamato la distinzione fra l'avviso di liquidazione che ridetermina l'imposta dovuta ed in tal caso rappresenta un vero e proprio atto impositivo, e l'avviso di liquidazione che si configura come semplice atto di riscossione, ha ritenuto di ravvisare nell'avviso di liquidazione delle imposte emesso ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, una "mera liquidazione e riscossione delle imposte dovute", con la conseguenza che tale avviso non rientra tra i provvedimenti normativamente elencati fra quelli condonabili.

Peraltro questa Corte, già da tempo, ha rilevato che: "In tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell'attribuzione della rendita ad un immobile non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato, in sede di compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito nella L. n. 154 del 1988), qualora il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, ha un duplice oggetto: uno derivante dall'impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di "lite fiscale pendente", ai sensi dell'art. 16 L. n. 289 del 2002, definibile quindi in base a tale disposizione, ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa" (così Cass., SS.UU. sentenza 5/3/2010 n. 5289; sostanzialmente nello stesso senso tra le altre, anche: Cass.,n. 14383/13, Cass., n. 9178/11, Cass., n. 13085/07,Cass., n. 10536/06, Cass. n. 7796/06,Cass., n. 8634/05, n. 13856/04).

Di recente poi questa Corte ha affermato anche il seguente principio di diritto:" in tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso avviso di liquidazione d'imposta di registro emesso ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, (convertito in 1. 154/1988), nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento comunicato al contribuente solo con la notifica dell'avviso di liquidazione, configura lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 ed è, quindi, suscettibile di definizione agevolata in base a detta disposizione, pur in assenza d'impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita nel diretti confronti dell'Agenzia del Territorio che l'ha adottato" (così Cass., SS. UU., 16/1/2015, n. 643). Alla luce delle statuizioni di questa Corte, alle quali si intende dare continuità, appare evidente il vizio ravvisabile nella sentenza impugnata: la CTR, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la situazione di "lite fiscale pendente", ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, non ha rilevato, in violazione delle norme indicate, che oggetto delle domande di definizione avanzate in data 21/5/2003 dalla R. s.a.s. e da Ra.Ni. riguardava anche l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) del 25/9/1990, propedeutico al successivo avviso di liquidazione n. (OMISSIS) del 5/10/1990 ed il classamento e la relativa rendita catastale attribuiti dall'U.T.E., che di questo avviso di accertamento costituivano la base di calcolo.

Con il secondo motivo di ricorso – Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – i ricorrenti si dolgono della mancanza od insufficienza di motivazione circa il fatto che oggetto della lite fiscale pendente fra i ricorrenti stessi e l'Amministrazione Finanziaria non era costituito solo da un mero provvedimento di riscossione, ma da veri e propri atti impositivi, per cui la lite fiscale era definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

Quanto messo in rilievo nell'esame del primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbita nello stesso questa seconda censura. Quanto sopra esposto porta a concludere per l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per un nuovo esame di merito alla CTR della Puglia, Sezione di Taranto, che provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, Sezione di Taranto, cui demanda anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

Domande frequenti

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