Cassazione, sentenza n. 16551 del 20/06/2019

Sentenza n. 16551 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16551
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella ICI per gli anni 1999-2002, che la CTR aveva ritenuto valida, imponendo però al Comune di ricalcolare il tributo secondo le rendite catastali definitivamente accertate. La contribuente deduceva la decadenza dell’ente impositore, l’obbligo di annullare ruoli e cartella e l’irregolarità della notificazione postale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le questioni non risultavano specificamente e tempestivamente introdotte nei precedenti gradi, mentre l’impugnazione della cartella dimostrava comunque che la notificazione aveva raggiunto il proprio scopo.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. – B.M. ha impugnato la cartella esattoriale relativa all'ICI degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, deducendone la illegittimità per la contestuale pendenza del contenzioso per l'attribuzione delle rendite catastali. La CTP ha rigettato il ricorso della contribuente, che ha appellato la sentenza e la CTR, con sentenza depositata il 25 giugno 2015, non notificata, prendendo atto della sentenza che ha definito il contenzioso sul classamento, ha ordinato al Comune di Bassano del Grappa di ricalcolare VICI sulla scorta dei valori catastali di cui alla sentenza 43/7/05, confermata dalla sentenza di secondo grado del 16/05/2007.

2. – Avverso detta pronuncia la Benci ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Non si è costituito il Comune. Alla pubblica udienza dell'8 maggio 2019 il P.G. ha concluso per il rigetto e il procuratore della parte ha insistito in ricorso.

Motivi della decisione

3. – Con il primo motivo la parte lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti per violazione della L. n. 448 del 1998, art. 83 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1.

La CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente emessa e che la definizione del contenzioso sul classamento non comporta la nullità o l'annullamento degli avvisi, bensì solo la necessità di ricalcolare l'importo dell'ICI sulla scorta dei valori catastali definitivamente accertati, con l'emissione dello sgravio della cartella emessa.

Secondo la ricorrente invece, una altra sentenza rispetto a quella citata dalla CTR in dispositivo, e cioè la n. 146/04/13 emessa il 19/8/2013 dalla CTP di Vicenza, avrebbe prodotto l'effetto dell'obbligo di annullare i ruoli e le cartelle di pagamento, e il Comune sarebbe decaduto dall'esercizio del potere impositivo in quanto l'originario termine di due anni è stato prorogato da alcune norme entrate in vigore a termini già scaduti; cita all'uopo la L. n. 448 del 1998, art. 83 ed il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 31, comma 6 e art. 11, comma 1. Avrebbe inoltre errato la CTR a non prendere in considerazione le statuizioni della sentenza della CTP del 2013 e decidere invece in base alle conclusioni della sentenza del 2007.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La parte lamenta che l'omesso esame riguarda un fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio di secondo grado, ma non specifica se la censura della decadenza è stata espressamente proposta come motivo di appello, nè quando e come è stato inserito nel contraddittorio l'esame delle motivazioni della sentenza del 19/8/2013 e segnatamente la questione che oggi essa agita nel giudizio di cassazione, sul (preteso) obbligo di annullamento dei ruoli. Nella parte del ricorso in cui si espongono i motivi di appello, si fa riferimento solo a due censure proposte innanzi al secondo giudice di merito e cioè: a) la illegittimità della pretesa tributaria in relazione a quanto deciso dalla sentenza 43/07/05 sulla riduzione delle rendite catastali, sentenza confermata il 16/05/2007 in secondo grado; b) il dedotto vizio di motivazione della cartella per mancanza di pagine (motivo in questa sede non replicato).

La parte viene meno quindi all'onere, imposto a pena di inammissibilità, di specificità, completezza e autonomia dei motivi, nonchè all'onere di chiarezza del ricorso (Cass. n. 8009/2019; Cass. n. 29093/2019), mentre di contro la CTR, nella sua decisione, ha valutato il motivo di appello evidenziato al punto a). Il motivo è quindi inammissibile.

4) Con il secondo motivo di appello si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la cartella non è stata notificata per il tramite dell'ufficiale giudiziario ma tramite il servizio postale direttamente dall'agente di riscossione.

Anche questo motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte sub 3), non risultando che la questione sia stata in precedenza prospettata, anzi la parte lamentava in appello – secondo quanto riportato a pag. 4 del ricorso – la mancanza di motivazione, e da ciò si desume che la notificazione della cartella ha raggiunto il suo scopo, e che il contribuente ne ha avuto conoscenza effettiva, opponendola.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato, ma alla dichiarazione di inammissibilità consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 8 maggio 2019 Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

Domande frequenti

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