Cassazione, sentenza n. 16946 del 25/06/2019
Sentenza n. 16946 del 25/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16946
- Data
- 25/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso censurava una decisione della CTR favorevole all’Agenzia delle Dogane ed era stato proposto dopo la correzione materiale della sentenza, relativa all’indirizzo della sede legale della contribuente. La Corte stabilisce che una correzione meramente redazionale, incapace di creare dubbi sull’identità della parte o sul contenuto della decisione, non riapre né proroga il termine semestrale d’impugnazione; ciò avviene solo nelle specifiche ipotesi in cui la correzione riveli errori prima latenti o incida sostanzialmente sul giudicato. Poiché il ricorso era tardivo, lo dichiara inammissibile.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13/20 giugno 2014, n. 1252/5/2014, la Commissione regionale dell'Emilia Romagna, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane, confermava l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente.
Tale sentenza era stata oggetto di una procedura di correzione di errore materiale conclusasi il 19/11/2014.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso la G. srl, affidandosi ai seguenti motivi:
1) omissione di pronuncia sul merito della pretesa fiscale, violazione dell'art. 112 c.p.c., ed art. 354 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Dogane, la quale in primis deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto oltre i termini di legge, in quanto il dies a quo era individuabile solo con riferimento alla data del deposito della sentenza impugnata e non quello relativo alla correzione materiale, e nel merito l'infondatezza dei motivi dedotti.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, per i motivi coincidenti con quelli dedotti dalla controricorrente, che ne ha eccepito la tardività, in relazione al termine di cui all'art. 327 c.p.c., e la non invocabilità, agli effetti della riapertura dei termini, del disposto di cui all'art. 288 c.p.c., u.c.. L'inammissibilità del ricorso va, quindi, dichiarata ai sensi dell'art. 127 c.p.c., considerato che nella specie, pur tenendosi conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, era già decorso il termine massimo di Sei mesi (applicabile al caso concreto) previsto da tale disposizione, termine che scadeva il 4 febbraio 2015, essendo stata la sentenza gravata dal presente ricorso depositata il 20 giugno 2014, quindi la proposizione dell'impugnazione, notificata in data 18/5/2015 (e al massimo è stata consegnata per la notifica non prima del 15 maggio 2015 data indicata in calce al ricorso) è intempestiva. A tal riguardo infondato deve ritenersi il richiamo, da parte del ricorrente, al disposto di cui all'art. 288 c.p.c., u.c., secondo cui "le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione".
Tale disposizione è stata costantemente interpretata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che la facoltà d'impugnazione in essa prevista attiene ai soli casi in cui l'ordinanza di correzione abbia palesato errores in judicando o in procedendo rimasti, in precedenza, latenti prima del provvedimento correttivo, oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato o, addirittura, quando vi sia stato un improprio uso del potere di emenda degli errori materiali attribuito al Giudice dagli artt. 287 – 288 c.p.c., in concreto utilizzato ai fini una vera e propria riforma della decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato. Nel caso la correzione ha riguardato l'indirizzo della sede legale della G. srl, errore che era irrilevante ai fini della proposizione del ricorso per cassazione da parte di esso ricorrente.
In via generale l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione, in lontani, ma tuttora convincenti precedenti in termini (Cass. 13.10.1954 n. 3630, 17.10.1956, n. 3669), questa Corte ebbe modo di precisare che la mera rettifica del nome della parte soccombente, comunque identificabile dal contesto della decisione, non poteva consentire l'impugnazione tardiva della sentenza corretta. Tali principi sono stati ripetutamente richiamati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte da ultimo l'ordinanza n. 8863 del 2018 che ha affermato "il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione". Tali principi dai quali il collegio non ritiene di doversi discostare, comportano la non invocabilità, ai fini del prolungamento del termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c., della disposizione di cui all'art. 288 c.p.c., u.c., nel caso di specie, in cui l'erronea indicazione della sede legale nell'epigrafe della sentenza, non era idonea ad ingenerare alcun dubbio in ordine all'effettiva identificazione della parte già appellata. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidandole in Euro 4000 Euro oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 – bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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