Cassazione, sentenza n. 16949 del 25/06/2019
Sentenza n. 16949 del 25/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16949
- Data
- 25/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva accise non versate sul gasolio estratto in esenzione e fornito a imbarcazioni ritenute in concreto da diporto, oltre alle relative sanzioni. La Corte applica al recupero delle accise il termine quinquennale, reputa inammissibile la richiesta di rivalutare la destinazione effettiva delle imbarcazioni e precisa che l’avviso non deve esplicitare la valutazione delle osservazioni del contribuente; esclude inoltre la definizione agevolata per sanzioni connesse all’omesso o ritardato pagamento del tributo. Il ricorso è rigettato, con conferma della pretesa doganale.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
D. Spa e G.B. Spa, quest'ultima quale esportatore e con ruolo di intermediazione, impugnavano, con separati ricorsi, gli avvisi di pagamento, nonchè i conseguenti atti di irrogazione di sanzione, emessi dall'Agenzia delle dogane per l'omesso pagamento dell'accisa di prodotti energetici poichè il rifornimento di gasolio per autotrazione, estratto dal deposito fiscale in esenzione d'imposta, era stato effettuato ad imbarcazioni, ormeggiate nel porto di Trieste, qualificate come da diporto che non erano partite entro le otto ore successive all'approvvigionamento.
Le contribuenti deducevano, in particolare, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento e il mancato riconoscimento della definizione in via agevolata delle sanzioni.
L'impugnazione era rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.
D. Spa e G.B. Spa ricorrono per cassazione con cinque motivi; resiste l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con controricorso.
Le contribuenti depositano altresì memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, dell'art. 15 TUA e dell'art. 84 tuir (rectius: TULD) per aver la CTR omesso di considerare l'intervenuta decadenza del potere di accertamento per il decorso del termine per la revisione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 1, nel prevedere che "l'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorchè le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo" si riferisce all'accertamento dei diritti doganali perchè, in evidenza, collegato alla presentazione della dichiarazione doganale.
Nella specie, invece, la ripresa ha ad oggetto l'omesso versamento delle accise e non una differente qualificazione del prodotto, per il cui recupero trova applicazione l'art. 15 TUA, comma 1, che impone all'Ufficio di provvedere alla notifica dell'avviso di pagamento entro il più lungo termine di cinque anni.
Occorre osservare, del resto, che, in via generale e nella materia tributaria in particolare, ogni decadenza deve essere espressamente sancita dalla legge e, se da un lato, l'art. 11 cit. si riferisce, in parte qua, chiaramente ai dazi, dall'altro, l'art. 19 TUA (relativo all'accertamento delle violazioni) non prevede alcun termine.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 1, lett. d e dell'art. 2 del codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171 del 2005), dell'art. 254 TULD e dell'art. 2 TUA in relazione alla qualificazione delle imbarcazioni rifornite come da diporto o commerciali.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Il motivo, articolato in termini ampi sulla distinzione normativa tra imbarcazioni da diporto e ad usi commerciali, la cui configurabilità, nella vicenda in esame, deriverebbe dalla presenza di certificati di sicurezza e dalla circostanza che i natanti erano stati noleggiati per lunghi periodi (da cui l'utilizzazione a fini commerciali, ai sensi del D.Lgs. n. 171 del 2005, ex art. 2), si scontra con l'accertamento in fatto operato dalla CTR, secondo la quale "sebbene le imbarcazioni oggetto dei rilievi qui in discussione riportano la dicitura "cargo" nella documentazione estera in possesso, è ben vero che l'utilizzazione è – in tutta evidenza – diversa", pure richiamando, e condividendo, l'analogo accertamento operato dal giudice di primo grado ("le imbarcazioni in questione si sarebbero comunque dovute considerare come navi da diporto, non fosse altro per le descrizioni ufficiali fornite al pubblico").
Il giudice d'appello, in altri termini, ha ritenuto che, al di là delle risultanze formali, le imbarcazioni fossero impiegate, in concreto, a scopi sportivi o ricreativi, sì da essere qualificabili come da diporto, in conformità alle definizioni generali di cui al D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 1.
Non è neppure pertinente, poi, il richiamo al D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 2, che si riferisce all'ipotesi dell'utilizzazione di navi da diporto per usi commerciali, mentre nella vicenda in esame veniva in considerazione l'opposta situazione, ossia di navi formalmente per uso commerciale che, tuttavia, erano in concreto impiegate da diporto.
La doglianza è poi ulteriormente inammissibile poichè, pur denunciando una violazione di legge, appare più diretta a fornire una interpretazione contrapposta a quella del giudice di merito e ad una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio, in vista, dunque, di una rivisitazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 341 del 1990, art. 3 – omessa motivazione in merito alle osservazioni e ai rilievi avanzati dalle contribuenti nella fase procedimentale.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Per come formulata, infatti, la censura appare diretta a più a contestare l'avviso che la motivazione della sentenza.
La doglianza è comunque infondata: l'avviso che non menzioni le osservazioni del contribuente è valido poichè "la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo" (v. Cass. n. 8378 del 31/03/2017).
4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 e 17, per aver escluso la facoltà di aderire alla definizione agevolata delle sanzioni.
4.1. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della Corte, infatti, in tema di violazioni di norme tributarie, la definizione agevolata delle sanzioni non si applica nel caso, come nella specie, di omesso o ritardato pagamento dei tributi (v. Cass. n. 27315 del 29/12/2016; Cass. n. 8247 del 04/04/2018).
5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., per aver la CTR omesso di pronunciare in ordine alla colpevolezza della condotta delle contribuenti.
5.1. Il motivo non è fondato.
5.2. Secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. da ultimo Cass. n. 29191 del 06/12/2017; Cass. n. 20718 del 13/08/2018).
Nella specie, la CTR ha espressamente affermato che "tutti i rilievi, già respinti dai primi giudici, lo devono essere anche in questa sede", sicchè la statuizione di rigetto dell'appello include necessariamente anche la doglianza in ordine alla colpevolezza, ponendosi, eventualmente, una questione – non dedotta – di omessa motivazione.
E del resto il giudice d'appello non ha trascurato i profili relativi alle sanzioni, che ha considerato con riguardo alla richiesta di applicazione della definizione in via agevolata, la quale postula la riferibilità, oggettiva e soggettiva, della condotta al contribuente.
6. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna D. Spa e G.B. Spa al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle dogane, che liquida in complessive Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
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