Cassazione, sentenza n. 16954 del 25/06/2019

Sentenza n. 16954 del 25/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16954
Data
25/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento aveva rideterminato i ricavi derivanti da cessioni immobiliari; la CTR, riformando parzialmente il primo grado, aveva utilizzato i valori OMI insieme al valore dei mutui e ad altri elementi indicati nell’atto. La Cassazione conferma che i valori OMI costituiscono presunzioni semplici e possono sostenere l’accertamento soltanto con ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, riscontrati nel caso concreto dal giudice di merito. Esclude inoltre vizi della notifica e della motivazione per relationem, poiché il contenuto essenziale era conoscibile e contestato, e rigetta integralmente il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

R.R. adiva la Commissione Provinciale di Catanzaro, (di seguito per brevità CTP), per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per l'anno 2005, sanzioni per l'importo complessivo di Euro 846.591,00. La CTP, con sentenza n. 132 del 2010 depositata il 15 febbraio 2010, accoglieva in toto il ricorso del contribuente. Avverso tale sentenza ricorreva in appello l'Agenzia delle Entrate che veniva parzialmente accolto dalla CTR della Calabria la quale rideterminava in una somma minore (Euro 487.251,00) i maggiori ricavi per le cessioni immobiliari effettuate da R.R. nell'anno 2005.

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione R.R. affidandosi a tre motivi. L'Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato dall'ufficiale giudiziario mediante consegna a mani, in data 29 aprile 2013, è rimasta intimata.

Il ricorso è stato chiamato all'odierna udienza pubblica a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi in data 05/04/2019.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 e dell'art. 148 c.p.c., per essere stato l'avviso di accertamento notificato mediante consegna di plico raccomandato portante la relazione di notificazione quale frontespizio.

2. Il motivo è infondato.

Nessuna contestazione e/o rilievo ha effettuato il ricorrente circa la completezza e la conformità dell'atto notificato, limitandosi a richiamare le norme che assume violate. Ciò non incontra i principi costantemente affermati da questa Corte, e dai quali non v'è motivo di discostarsi, secondo cui "la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anzichè in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo." (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 23175 del 14/11/2016, Rv. 642020-01).

3. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata (v. pagina 9) ha accertato i maggiori ricavi alla presenza di un mero indizio quali l'accensione del mutuo da parte dell'acquirente dell'unità immobiliare, ed ha, sul punto, contraddittoriamente e insufficientemente motivato.

4. Il ricorrente si duole senza ragione.

I giudici di secondo grado dopo aver fatto specifico riferimento, riportandolo integralmente nel corpo della motivazione, all'"allegato A" dell'avviso di accertamento, quale prospetto riassuntivo di "ulteriori" elementi presuntivi riguardanti il valore del mutuo contratto dai vari acquirenti per l'acquisto del relativo cespite (vedi pag. 6 e 7 della motivazione), e dopo aver qualificato il valore OMI come presunzione semplice da sola insufficiente, in mancanza di ulteriori indizi a supporto, a supportare l'accertamento dei maggiori imponibili in fatto di cessioni immobiliari (v. pagina 8 della motivazione) ha accolto parzialmente il gravame, rideterminando i maggiori ricavi, per l'anno in contestazione, pari ad Euro 487.251,00.

5. Ritiene il collegio che la commissione calabrese ha fatto retta applicazione dei principi e delle leggi in materia, avendo rideterminato i maggiori ricavi non solo in base ai valori OMI che ha rettamente qualificato come presunzioni semplici in base alla normativa applicabile ratione temporis – ma tenendo conto di altri e specifici elementi circostanziali, descritti nell'"allegato A" e di cui ha dato specificamente conto in motivazione.

6. E' stato ripetutamente affermato che la L. 07 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (legge comunitaria del 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l'omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di IVA) a seguito del parere motivato del 19/03/2009 della Commissione Europea che, seppur riguardante l'IVA, è stato ritenuto estensibile anche alle imposte dirette – eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. 04 luglio 2006, n. 223, art. 35, conv. in L. 04 agosto 2006, n. 248, ha, in buona sostanza, ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che il tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione equitativa del giudice il quale, può desumere l'esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2155 del 25/01/2019, Rv. 652213-01; Sez. 5, Sentenza n. 9474 del 12/04/2017, Rv. 643928-01).

7. La motivazione della CTR si sottrae, dunque, alla censura di violazione di legge, sotto il profilo considerato, costituendo l'apprezzamento circa la ricorrenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, giudizio di merito insindacabile in questa sede. Nè la doglianza appare fondata sotto il profilo, pur esso denunciato, del vizio di motivazione, non solo perchè non è dato rinvenire alcuna lacuna o insufficienza motivazionale, ma anche perchè i motivi di ricorso sottendono in realtà valutazioni di merito, inammissibili in questa sede.

8. Ed invero, a fronte della compiutezza delle ragioni della decisione qui gravata, la percezione che si ha nell'esame del motivo, è che il ricorrente si duole perchè la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito non soddisfa la sua prospettazione, segnatamente con riguardo alla valutazione delle risultanze documentali e contabili di parte ricorrente; il motivo in esame appare sottendere cioè un'inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e delle conclusioni raggiunte dalla commissione regionale quasi a voler provocare (come è stato efficacemente affermato da Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01) un "terzo grado di merito".

All'uopo si rammentano i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in base ai quali il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 – 01).

9. Con il terzo motivo, deduce la violazione dello statuto del contribuente, art. 7, nella parte in cui la CTR ha giudicato valido l'avviso di accertamento che rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia di Catanzaro, non allegato all'avviso, violando così le norme poste a tutela del contribuente dallo Statuto.

10. L'infondatezza del motivo si palesa in considerazione degli esiti della giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione dell'atto impositivo e della sua eventuale integrazione con il rinvio ad altri atti e/o accertamenti.

11. Ed infatti, se lo statuto del contribuente, art. 7, sancisce l'obbligo di motivare l'avviso di accertamento e di allegare l'atto che richiama, è pur vero che, in ipotesi di mancata allegazione, la motivazione non è automaticamente invalida, ma è da considerarsi legittima ogni qual volta venga riprodotto il contenuto essenziale dell'atto richiamato allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare il contenuto essenziale dell'atto richiamato sul quale si basa l'imposizione. Per altro verso, in conformità al principio di effettività della tutela del contribuente, questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dallo statuto del contribuente, art. 7, deve essere interpretato con riferimento ai canoni di buona fede e di correttezza, di cui allo stesso statuto, art. 10, la cui portata ha rango costituzionale in quanto ispirata ai principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.; la conseguenza di un'interpretazione improntata a tali canoni è che divengono irrilevanti le violazioni squisitamente formali, ossia le violazioni che non abbiano arrecato danno alcun contribuente. Così, qualora il contribuente abbia comunque preso conoscenza degli elementi dell'atto impositivo al punto tale da contestarlo specificamente, anche in sede giudiziaria, non ricorre alcuna lesione della tutela del contribuente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018, Rv. 648361-01).

12. E' stato in tal senso statuito che "il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati." (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15580 del 22/06/2017, Rv. 644722- 01).

13. Nella specie, già la lettura del ricorso in cassazione e dei motivi di appello, lascia comprendere come il contribuente abbia avuto specifica conoscenza degli elementi dell'atto impositivo, al punto tale da contestarlo specificamente.

14. Il ricorso va dunque rigettato.

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. cit., stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

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