Cassazione, sentenza n. 17507 del 28/06/2019
Sentenza n. 17507 del 28/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 17507
- Data
- 28/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava una cartella ICI perché gli avvisi di accertamento presupposti erano stati consegnati a persona e in luogo diversi da quelli prescritti; la CTR aveva ritenuto che la successiva cartella sanasse le irregolarità. La Cassazione afferma che la nullità della notifica può sanarsi per raggiungimento dello scopo, riscontrabile nella tempestiva impugnazione dell’atto, mentre la mancata impugnazione degli avvisi attestava qui l’assenza di conoscenza; la loro nullità travolge quindi la cartella. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie il ricorso originario.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 472/65/09 la CTP di Roma accoglieva il ricorso con cui S.F. aveva impugnato la cartella di pagamento n. xxxxxxxxxxxxx riguardante l'ICI per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 per mancata notifica degli avvisi di accertamento quali atti prodromici alla cartella stessa.
Avverso tale sentenza proponeva appello il COMUNE di ROMA chiedendone la riforma sul rilievo che la notifica degli avvisi di accertamento si era in realtà perfezionata in data 22.12.2006 mediante ricezione della raccomandata da parte dello stesso ricorrente come dimostrato dal relativo avviso di ricevimento e dalla firma apposta in calce.
Si costituiva nella fase di appello S.F. eccependo, preliminarmente l'inammissibilità come mezzo di prova dell'avviso di ricevimento in quanto non prodotto in primo grado. Eccepiva, altresì, la nullità della notifica in quanto avvenuta a mani di persona diversa dal contribuente (il padre) e in luogo diverso da quello di sua residenza (in via (OMISSIS) invece che in via (OMISSIS)).
La CTR del Lazio, con sentenza 74/37/12 del 6.3.2012 in accoglimento dell'appello proposto dall'Ente comunale, statuendo che "…. Nel caso di specie, pur in presenza di irregolarità formali, tuttavia il Comune ha notificato entro i termini la cartelle di pagamento per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 sanando le irregolarità pregresse".
Avverso tale sentenza S.F. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a 2 motivi.
ROMA CAPITALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato "violazione o falsa applicazione degli artt. 138, 139, 156 e 160 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune nelle proprie controdeduzioni in sede di appello circa la notifica a mani proprie degli avvisi, la notifica era da considerare nulla in quanto, come già accennato, eseguita in luogo (via (OMISSIS) n. 4) e a persona diversa dall'appellato (Scolamacchia Nunzio) e non in via (OMISSIS) quale luogo di sua abitazione dal 31.10.2003.
Ciò comportava palese violazione della normativa in materia di notificazione da parte della CTR che, invece, aveva ritenuto come pur in presenza di irregolarità (rectius: nullità) della notifica degli avvisi di accertamento, la successiva notifica entro i termini della cartella di pagamento sanasse le pregresse irregolarità.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, va precisato come non risultino violazioni del principio di autosufficienza del ricorso in quanto pur in presenza di una esposizione sommaria dei fatti la Code è messa in grado di acquisire piena conoscenza della situazione sottoposta al suo esame.
Ciò posto, è di tutta evidenza la violazione della normativa in tema di notificazione (artt. 138 e 139 c.p.c. richiamati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) della decisione impugnata laddove è previsto che le notificazioni debbano avvenire in mani proprie del destinatario nella casa di abitazione o dove ha sede l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Parimenti violata risulta la disposizione dell'art. 160 c.p.c. che sancisce la nullità della notifica nei casi di mancata osservanza delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnato l'atto.
Va qui solo rilevato che l'unica possibilità di sanatoria di una notifica nulla è data dal raggiungimento dello scopo da parte dell'atto. In proposito la Code ha più volte affermato il principio per cui la nullità della notifica potrebbe essere sanata solo a seguito della proposizione tempestiva da parte del contribuente del ricorso essendo la contestazione sintomo di conoscenza dell'atto (cass. 10445/2011). Nel caso in esame, la mancata proposizione di impugnazione degli avvisi di accertamento da parte del ricorrente è tale da attestare l'assenza di conoscenza del contenuto dell'atto.
Il secondo motivo enunziato come "violazione o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, (legge finanziaria 2007) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" riguarda l'aspetto sostanziale della accertata violazione da parte della CTR della normativa in tema di notificazione in quanto dalla disposizione della legge finanziaria citata si evince, tra l'altro, come il presupposto per la notifica di una cartella di pagamento sia quello della notifica al contribuente "… anche a mezzo posta con avviso di ricevimento…" di un apposito avviso motivato dimodochè, nel caso in esame la nullità della notifica degli avvisi di accertamento è da ritenere che abbia comportato la nullità anche della notifica della cartella di pagamento (cass. 17975/2012; 14861/2012)..
L'accoglimento del ricorso comporta a cassazione della sentenza impugnata e non essendovi ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente. Quelle del merito vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del merito e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019
Domande frequenti
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