Cassazione, sentenza n. 17699 del 02/07/2019

Sentenza n. 17699 del 02/07/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
17699
Data
02/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva chiesto la revisione di due dichiarazioni doganali, sostenendo che le merci importate fossero trefoli zincati, anziché funi d’acciaio soggette a dazio antidumping; la Commissione regionale aveva respinto la tesi, reputando insufficienti analisi riferite a importazioni precedenti e differenti. La Cassazione considera le censure dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio oppure prive di decisività e specificità, anche per la mancata riproduzione dei documenti e delle eccezioni asseritamente trascurate. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La F. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 31 gennaio 2017, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha respinto i ricorsi della contribuente avverso due provvedimenti di rigetto di istanze di revisione di accertamenti relativi a due dichiarazioni doganali rese nell'anno 2010.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tali istanze la F. s.r.l. aveva allegato che le merci importate andavano classificate quali trefoli zincati e non quali funi d'acciaio e, in quanto tali, non erano assoggettabili a dazio antidumping.

2. Il giudice di appello, dopo aver rilevato che la società, a decorrere dall'importazione effettuata nell'anno 2008, aveva sempre qualificato la merce importata come funi di acciaio, senza aver mai provveduto a correggersi, se non a distanza di tempo – con istanza di revisione dell'accertamento, motivata con l'esito di analisi relative a merce oggetto di un'importazione del 2008 -, ha ritenuto che una rettifica a posteriori della voce doganale attribuita alle merce importata successivamente al 2008 appariva irragionevole, avuto riguardo al fatto che le operazioni doganali, realizzate in tempi diversi dalla contribuente, divergevano per paesi d'origine e per produttore delle merci.

Ha, altresì, evidenziato che, nonostante la classificazione della merce importata, asseritamente non corretta, fosse avvenuta in concomitanza all'arrivo della stessa negli spazi doganali, la contribuente non aveva contestato l'operato del funzionario accertatore, nè optato per la risoluzione della contestazione ai sensi del Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, art. 63.

3. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. novembre 1990, n. 374, art. 11, art. 2697 c.c., e art. 63 e ss., Testo unico n. 43 del 1973, per aver la sentenza impugnata negato il suo diritto ad ottenere la rettifica delle dichiarazioni doganali rese nel 2010, ritenendo non decisive le risultanze di verifiche effettuate su merce importata nei due anni precedenti e recante la medesima denominazione.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello in ordine alla sufficienza e idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'assunto della F. s.r.l. in ordine all'errore in cui sarebbe incorsa nella indicazione della classe merceologica di riferimento ai fini dell'applicazione dei diritti doganali.

Una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).

la sentenza impugnata attribuito rilevanza alla mancata contestazione immediata della classificazione della merce importata effettuata all'arrivo della stessa negli spazi doganali.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il fatto allegato non risulta presentare il necessario carattere di decisività, essendo privo di valenza probatoria tale invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., in tema, Cass., ord., 26 giugno 2018, n. 16812; Cass., ord., 28 settembre 2016, n. 19150).

3. Con il terzo motivo la contribuente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato esame della registrazione delle bollette doganali.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non contenendo nè la riproduzione di tali bollette, nè la allegazione delle stesse nel corso del giudizio di merito, indispensabili – in assenza di indicazioni provenienti dalla sentenza impugnata – per poter esaminare la decisività del fatto e la sua qualificabilità quale fatto controverso.

4. Con l'ultimo motivo di ricorso la parte si duole della nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., nonchè dell'errata e falsa applicazione del Reg. CE n. 784 del 2009, e del Reg. UE n. 400 del 2010, per omessa decisione in ordine ad eccezioni proposte a sostegno dell'illegittimità degli atti impugnati.

4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, difettando la puntuale esplicitazione del contenuto di tali eccezioni, della sede in cui le stesse sarebbero state formulate e dei fatti posti alla base delle medesime.

5. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.