Cassazione, sentenza n. 18354 del 09/07/2019
Sentenza n. 18354 del 09/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18354
- Data
- 09/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La pretesa concerneva l’accisa dovuta per GPL formalmente destinato all’uso domestico, ma che, secondo l’Agenzia delle Dogane, era stato impiegato per autotrazione nell’ambito di un’operazione fraudolenta rilevata dalla Guardia di Finanza. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla frode né sull’agevolazione: ha annullato la pronuncia perché la CTR si era limitata al dato formale del confezionamento e non aveva valutato compiutamente le prove, compreso il patteggiamento utilizzabile, senza efficacia di giudicato, come elemento probatorio. Il ricorso è stato accolto con rinvio per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La S. S.p.A. adiva la C.T.P. di Napoli per impugnare l'avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'accisa dovuta per l'effettiva destinazione ad uso di autotrazione di un quantitativo di G.P.L. destinato all'uso domestico; la pretesa tributaria scaturiva da un'operazione di verifica della Guardia di Finanza che, con processi verbali di constatazione del 3/3/1999 e del 14/6/1999 accertava che dall'opificio di imbombolamento della S. il prodotto era stato consegnato a soggetti/società di comodo e in luoghi diversi da quelli indicati sui documenti della società, dove non esistevano strutture idonee allo stoccaggio e alla commercializzazione di G.P.L. per uso domestico.
La C.T.P., accogliendo il ricorso, annullava l'avviso.
L'appello dell'Agenzia delle Dogane – che lamentava l'erronea interpretazione della L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 36, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7, e la carente motivazione della pronuncia – veniva rigettato dalla C.T.R. della Campania con la sentenza n. 317/39/12, depositata il 2 novembre 2012; per quanto rileva in questa sede, il giudice d'appello osservava: "Rileva questa commissione che i motivi proposti dall'Ufficio nell'appello appaiono non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata…. L'Ufficio, infatti, poggia la sua difesa ritenendo che la decisione dei primi giudici è carente di motivazione per: 1) erronea interpretazione della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 36; 2) violazione e falsa applicazione di norme di legge; 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7.
Ritiene questa commissione che il primo motivo di appello non trova pregio, in quanto la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 36, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'IVA nella misura del 9% "le cessioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione". Giova evidenziare che la società appellata, S. S.p.A., svolgeva attività di vendita di gas liquido in bombole da 10 e 15 chilogrammi e, quindi, di gas ad uso domestico. Nel caso di specie, pertanto, la vendita del prodotto commercializzato non poteva che essere effettuata ad uso domestico…. si desume che l'aliquota del 9% sia applicabile a tutte le cessioni di gas contenute in bombole da 10 e 15 chilogrammi, senza che vi sia obbligo da parte della cedente di accertare, a valle, la sua effettiva utilizzazione. Quindi non può essere addebitato alla società ricorrente l'eventuale uso diverso che le società acquirenti potrebbero aver commesso…. Anche il secondo motivo eccepito dall'ufficio non trova pregio nel caso di specie. Infatti, l'avviso di pagamento… poggia la sua motivazione sulla sentenza n. 294 emessa dal Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 144 c.p.p. (patteggiamento). Ritiene l'ufficio che la richiesta da parte del contribuente del patteggiamento equivale ed implica il riconoscimento da parte dell'imputato del fatto reato.
Ritiene questa commissione che tale assunto non può essere condiviso in assoluto in quanto la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e quindi in assenza di dibattimento, non prova che reato ascritto sia stato effettivamente commesso. E' senza dubbio un elemento da tenerne conto, ma non vi è stata prova certa del reato eventualmente contestato. Vi è anche da aggiungere che nell'avviso di pagamento si fa riferimento al p.v. sequestro della documentazione presso la sede della società S. ma di tale p.v.c. e di tale documentazione non vi è traccia. In sostanza, l'agenzia delle dogane si è solo limitata a fare riferimento alla documentazione sequestrata. Ogni altra argomentazione difensiva proposta nell'appello dell'Ufficio rimane assorbita.".
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la S. S.p.A., che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo l'Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 36, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 1, 2, 3, 14, 18, 21 e 40, per avere la C.T.R. ritenuto che il beneficio della ridotta tassazione sia applicabile a tutte le cessioni di gas petroliferi liquefatti se confezionati in bombole da 10-15 kg. senza considerare che l'agevolazione fiscale è correlata alla destinazione ad uso domestico e non al confezionamento.
2. Col secondo motivo si deduce violazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 444, 445 e 654 c.p.p., degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 24 Cost., poichè la C.T.R. avrebbe escluso, nel processo tributario, il valore probatorio della sentenza di patteggiamento pronunciata nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della S. (così erroneamente distribuendo l'onere probatorio fra le parti) e degli atti pubblici redatti dai militari della Guardia di Finanza.
3. La terza e la quarta censura attengono alla motivazione della decisione – di cui si lamenta la nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, e, comunque, l'insufficienza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio – per avere la C.T.R. mancato di fondare le proprie statuizioni su un'adeguata considerazione delle risultanze probatorie acquisite, costituite dalla documentazione e dalle prove introdotte dall'Agenzia.
4. Col quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, per avere la C.T.R. ritenuto insufficiente l'indicazione degli estremi del processo verbale di constatazione (richiamato per relationem), pretendendo, invece, una sua allegazione all'avviso.
5. E' fondata la denunciata carenza di motivazione della sentenza della C.T.R., da intendersi quale censura di apparenza della motivazione stessa con conseguente nullità della decisione assunta. art. 8
Infatti, il giudice d'appello, basandosi esclusivamente sul dato letterale della L. n. 67 del 1988, , comma 36, ("Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione"), si è limitato ad asserire – apoditticamente e senza dar conto di aver considerato le risultanze probatorie – che "non era provato" quanto sostenuto dall'Agenzia (e prima di essa dai militari della Guardia di Finanza) circa la realizzazione di una frode idonea ad escludere il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione di agevolazioni alle accise (a riguardo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4503 del 25/02/2009, Rv. 606844-01, secondo cui una soltanto apparente conformità al disposto normativo non può determinare un vantaggio fiscale, la cui concessione sarebbe contraria alla ratio delle stesse disposizioni di agevolazione).
L'unico elemento dell'istruttoria a cui la pronuncia impugnata fa cenno è costituito dalla sentenza di applicazione delle pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) a carico del legale rappresentante della S. (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di G.P.L. e per plurimi reati-fine di contrabbando del medesimo gas, in quanto emessa in assenza di dibattimento), asseritamente priva di valore probatorio perchè emessa "in assenza di dibattimento". Tale affermazione della C.T.R. conferma il giudizio di inadeguatezza della motivazione, dato che questa Corte ha ripetutamente statuito che "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento." (così, da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017, Rv. 644241-01).
6. L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento delle ulteriori censure.
7. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
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