Cassazione, sentenza n. 19183 del 17/07/2019

Sentenza n. 19183 del 17/07/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
19183
Data
17/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società ricorrente chiedeva il riconoscimento delle agevolazioni indirette sull’acquisto di terreni agricoli, benché il proprio amministratore non risultasse iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale agricola; invocava i contributi comunque versati e, in subordine, un’aliquota di registro inferiore. La Cassazione ha ritenuto che la norma richieda espressamente, per le società di capitali, un amministratore coltivatore diretto regolarmente iscritto e che i versamenti riferiti a una diversa posizione lavorativa non soddisfino tale condizione. La domanda subordinata era stata implicitamente respinta con la conferma dell’avviso; il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La srl Società Agricola S., in relazione ad un contratto di acquisto di alcuni terreni agricoli registrato il 5 novembre 2008, fruiva del beneficio fiscale previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4 bis.

2. L'Agenzia delle Entrate, stante la mancata iscrizione del consigliere di amministrazione della società, M.G., nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola, disconosceva il diritto al beneficio e, con apposito avviso di liquidazione, pretendeva il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

3. L'avviso, impugnato dalla contribuente, veniva ritenuto legittimo sia dalla commissione tributaria provinciale di Siena sia, con sentenza in data 27 febbraio 2014, n. 405/1/14, in grado di appello, dalla commissione tributaria regionale della Toscana.

4. Per la cassazione di detta sentenza la srl Società Agricola S. ricorre con tre motivi illustrati con memoria.

5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la srl Società Agricola S. lamenta violazione del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1 e art. 2, commi 4 e 4 bis, deducendo che la commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere applicabile ad essa ricorrente il citato comma 4 bis laddove avrebbe invece dovuto ritenerle applicabile il comma 4, con conseguente irrilevanza della non iscrizione dell'amministratore nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta "violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ricavabile dall'art. 97 Cost. e dalla L. n. 212 del 2000, art. 10", deducendo che, anche ammettendosi l'applicabilità del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4 bis, la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto considerare che il M., pur non iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola, aveva tuttavia versato all'Inps i corrispondenti contributi.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la società lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale omesso di dare risposta alla richiesta, avanzata da essa ricorrente in via subordinata, di determinazione dell'imposta di registro nella misura dell'8% sul valore dei terreni, dovuta ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa parte prima, art. 1, nota 1, comunque inferiore a quella liquidata dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso impugnato con aliquota del 15%.

4. Il primo e il secondo motivo di ricorso – che essendo strettamente connessi possono essere esaminati insieme – sono infondati: il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, stabilisce (per quanto interessa), al comma 3, che "le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:… c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale"; l'art. 2 (Società agricole) stabilisce, a sua volta (e per quanto interessa), ai commi 4 e 4 bis, rispettivamente, che "… 4. alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto…" e che "4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonchè alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale"; la commissione tributaria regionale della Toscana non ha affatto violato le riportate disposizioni; al contrario, laddove, rilevato "come il M. non sia mai stato iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola figurando invece quale impiegato a tempo pieno ed indeterminato (v. estratto contributivi ufficio Inps Siena)", ha escluso che alla società di capitali oggi ricorrente spettassero i benefici fiscali fruiti come società agricola, ha applicato le disposizioni suddette alla lettera (tra l'altro dando anche conto del titolo dei versamenti contributivi effettuati dal M., che la ricorrente pretenderebbe fossero valorizzati nel quadro di un preteso principio di "prevalenza della sostanza sula forma").

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato: la commissione tributaria regionale della Toscana non ha omesso alcunchè; al contrario, confermando l'atto impositivo impugnato, ha risposto implicitamente, in senso negativo, alla domanda avanzata dalla ricorrente di rideterminazione dell'imposta.

6. Il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

8. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l'obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Domande frequenti

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