Cassazione, ordinanza n. 22406 del 06/09/2019
Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in appello - Notifica tramite raccomandata postale - Prova di avvenuta notifica - Deposito dell'avviso di ricevimento - Ammissibilità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22406
- Data
- 06/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate perché, al momento della costituzione, era stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata anziché la ricevuta di spedizione. La Cassazione ha chiarito che l’avviso è prova idonea quando la data di spedizione è attestata dall’ufficio postale con stampigliatura o timbro; inoltre, il termine di trenta giorni per costituirsi decorre dalla ricezione del plico. Poiché dagli atti risultavano spedizione e ricezione tempestive, ha accolto il ricorso, cassato la pronuncia d’inammissibilità e rinviato alla CTR in diversa composizione.
Massima
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione. Pertanto, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
Con sentenza in data 15 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.B. contro l'avviso di accertamento con il quale veniva imputato alla contribuente, soda al 95% della Autobrokers s.r.l., il maggior reddito di partecipazione relativo all'anno d'imposta 2004. Osservava la CTR che il gravame era inammissibile per avere omesso l'appellante di depositare la ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale dell'atto di appello, come invece prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, essendo – di contro – irrilevante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Avverso la decisione, con atto del 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimata non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che:
Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, e dell'art. 156 c.p.c..
La censura è fondata.
La CTR ha ritenuto che il deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale del ricorso in appello costituisse condizione di ammissibilità del gravame ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2, e art. 53, comma 2, sul presupposto che solo tale adempimento processuale consentisse la verifica dell'osservanza del termine per la proposizione dell'impugnazione e per la costituzione in giudizio dell'appellante.
Va ribadito che: "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)"; "Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)" (Cass., Sez. U., n. 13453 del 2017).
Nella specie, dall'avviso di ricevimento, depositato nella segreteria della CTR unitamente all'appello in data 5 luglio 2012 (giusta attestazione in atti), risulta che l'appello, spedito il 7 giugno 2012, è stato ricevuto dalla contribuente l'8 giugno 2012. Consegue che l'Ufficio si è costituito tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del ricorso in appello.
In considerazione della data di notifica dell'appello, è stato altresì rispettato il termine di impugnazione, posto che la sentenza di primo grado, che non risulta notificata, è stata depositata il 29 aprile 2011, considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e tenuto altresì conto della sospensione feriale dei termini processuali. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

