Cassazione, ordinanza n. 22473 del 09/09/2019

IRAP - Analisi fattuale - Spese consistenti - Autonoma organizzazione - Presupposto dell'imposta.

Tipologia
Sentenza
Numero
22473
Data
09/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un professionista chiedeva il rimborso dell’IRAP, mentre la CTR aveva desunto l’autonoma organizzazione dai costi e dai compensi indicati nelle dichiarazioni. La Cassazione ha precisato che l’ammontare, anche elevato, delle somme corrisposte a terzi non basta: occorre accertare concretamente se le prestazioni siano strettamente collegate all’attività professionale e idonee a potenziarne la capacità produttiva, anziché rappresentare meri costi personali. Ritenuta inadeguata l’analisi del giudice regionale, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR in diversa composizione.

Massima

In tema di IRAP, si ravvisa il requisito dell'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento all'imposta in capo al professionista solo se si accerta che i compensi erogati a terzi, anche se di ammontare elevato, siano serviti per corrispondere attività strettamente connesse all'attività professionale svolta dal contribuente, tali da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. Il mero valore economico della retribuzione non è sufficiente a comprovare l'utilizzo di una organizzazione autonoma, e non subordinata, del professionista, in quanto le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale, rappresentando un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo. Se ne deduce che si realizza assoggettamento ad IRAP solo se, a seguito di un'analisi fattuale effettuata caso per caso, l'Ufficio finanziario accerti che i compensi erogati a terzi riguardino attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. In buona sostanza il mero riscontro in valore assoluto dei costi e dei compensi del professionista, così come il loro rapporto percentuale, costituiscono elementi che, se non valorizzati, sono insufficienti a desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

P.R., esercente l'attività di commercialista, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in data 6 aprile 2017 con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998 2001. Riteneva la CTR che i dati rivenienti dalle dichiarazione dei redditi relative agli anni d'imposta in contestazione dimostravano la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell'art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla esistenza di una attività autonoma organizzata.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l'illegittimità della sentenza per erronea valutazione delle prove utili a dimostrare l'inesistenza di una attività autonoma organizzata.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Va rammentato che "In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale" (Cass. n. 22674 del 2014; in senso analogo, Cass. n. 7520 del 2016, Cass. n. 1820 e n. 16368 del 2017).

Consegue che i compensi erogati a terzi costituiscono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che i relativi esborsi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva: difatti, in tema di IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo" (Cass. n. 23557 del 2016).

Alla stregua di tali principi si palesa inadeguata ed incompleta la valutazione della CTR, che, limitandosi a rilevare le spese sostenute dal contribuente per ciascuna annualità, non ha operato un'analisi critica della consistenza di elementi idonei a comprovare l'utilizzo di una organizzazione autonoma.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

Domande frequenti

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