Cassazione, sentenza n. 22653 del 11/09/2019
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al 1° gennaio 2000 - Modifica della rendita conseguente a denuncia di variazione del contribuente - Notificazione - Applicabilità in rapporto a periodi di imposta anteriori alla notificazione successivi alla variazione - Legittimità - Fondamento.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22653
- Data
- 11/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società chiedeva di applicare agli anni ICI 2005 e 2006 una rendita catastale rideterminata mediante conciliazione, mentre la variazione risultava iscritta negli atti catastali soltanto dal 24 aprile 2006. La Cassazione distingue l’efficacia della rendita, collegata alla notificazione, dalla sua applicabilità: la modifica può incidere sui periodi successivi alla variazione, ma la base imponibile utilizza la rendita iscritta in catasto al 1° gennaio dell’anno seguente all’annotazione. Poiché la nuova rendita era stata messa in atti nel 2006, essa operava dal 2007; il ricorso è quindi rigettato.
Massima
In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con il cit. art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. C. e R. s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lecco avverso l'avviso di accertamento ICI per attribuzione di rendita catastale definitiva, relativa agli anni 2005 e 2006, notificatole dal Comune di Merate per un immobile sito nello stesso Comune, in (OMISSIS).
Assumeva la ricorrente che in data 2 novembre 2005 era stata concordata con l'Agenzia del territorio, tramite l'istituto della conciliazione giudiziale, l'attribuzione di una nuova rendita catastale su detto immobile, la quale doveva essere utilizzata per il calcolo dell'ICI anche dei periodi precedenti, e, dunque, anche per l'anno 2005 e per tutto il 2006.
Si costituiva il Comune di Merate chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La Commissione Tributaria provinciale di Lecco, con sentenza n. 54/2/11, accoglieva il ricorso ritenendo di condividere l'interpretazione del ricorrente in merito al periodo di applicazione delle nuove rendite.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Merate, rilevando, per quanto qui interessa, che il precedente giurisprudenziale costituito da Cass. n. 12029/2009 condiziona l'applicazione della rendita concordata con l'Agenzia del territorio per i periodi di imposta successivi alla denuncia di variazione e, nella specie, la variazione risultava in atti dal 24/4/2006, sicchè solo da tale data poteva applicarsi la nuova rendita catastale.
Si costituiva la società appellata eccependo, tra l'altro, che all'epoca in cui il Comune aveva emesso gli avvisi (anno 2010) era a conoscenza della nuova rendita risultante in atti dal 2006. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata.
4. La Commissione tributaria regionale di Milano, con sentenza n. 130/49/2012 del 12 luglio 2012, depositata il 16 ottobre 2012 e notificata il 29 gennaio 2013, accoglieva l'appello e compensava le spese.
5. Avvero tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Camerate, il quale ha deposito anche memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta la "violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74".
Deduce la ricorrente che, alla luce della norma richiamata e dell'interpretazione giurisprudenziale della stessa, la notifica dell'atto attributivo della rendita è mera condizione di efficacia, ma non esclude l'utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.
Nella specie l'atto di attribuzione della rendita era stato notificato il 6/12/2004, era stato prontamente impugnato dalla società contribuente, ed il 2/11/2005 le parti erano addivenute ad una conciliazione giudiziale, quantificando la rendita in Euro 48.497,00.
L'esito dell'iter previsto dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, doveva pertanto ritenersi applicabile anche agli anni 2004-2005-2006.
1.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente confonde e sovrappone la questione della efficacia della nuova rendita con quella della decorrenza della sua applicabilità.
La prima (efficacia) decorre dalla notifica degli atti attributivi o modificativi, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, invocato dalla ricorrente; la seconda (applicabilità) presuppone la c.d. messa in atti, ovvero che la variazione sia iscritta in catasto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, il quale prevede che la base imponibile per i fabbricati è costituita dalla rendita iscritta in catasto al 1^ gennaio dell'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata annotata negli atti catastali.
In proposito questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (cfr. Cass., sez. 5, 26/10/2005, n. 20775, Rv. 586035 – 01, nonchè da Cass., sez. 5, 27/07/2012, n. 13443, Rv. 623510 – 01).
Nella fattispecie in esame è incontroverso che la nuova rendita risultava in atti solo dal 24/4/2006, come del resto accertato dalla sentenza impugnata con statuizione non contestata.
Ne deriva che, come ritenuto dalla CTR applicando correttamente le norme ed i principi sopra richiamati, la variazione poteva essere applicata solo a decorrere dall'anno di imposta 2007, e non per gli anni 2005 e 2006 di cui si controverte in questa sede.
2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Trattandosi di ricorso notificato (in data 20/3/2013) successivamente al 30 gennaio 2013, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la parte ricorrente a pagare al Comune di Merate le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.280,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, dalla 5^ sezione civile della Corte di cassazione, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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