Cassazione, sentenza n. 23055 del 17/09/2019
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23055
- Data
- 17/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un accertamento TARSU 2005-2008 per difetto di motivazione, decadenza e vizi formali, opponendosi inoltre alla liquidazione delle spese in favore del Comune difeso da un proprio funzionario; la CTR aveva respinto tali rilievi. La Cassazione ritiene applicabile al rapporto ancora pendente il termine quinquennale di accertamento e giudica inammissibili le censure motivazionali o introdotte soltanto in appello. Precisa inoltre che l’ente locale vittorioso, assistito da propri dipendenti, ha diritto alle spese calcolate sui parametri forensi con riduzione del venti per cento, e rigetta il ricorso.
Massima
Nel processo tributario, all'ente locale (nella specie, un Comune) assistito in giudizio da propri dipendenti spetta, in caso di vittoria nella lite, la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, in quanto l'espresso riferimento a tali voci (spese e riduzione onorari), contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'avv. M.L. ricorre sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia – n. 247/1/15 depositata il 10.02.2015 – che ha riformato la sentenza della CTP di Bari, dichiarando la legittimità dell'atto impositivo (Tarsu 2005/2008) sotto il profilo motivazionale e respingendo l'originaria eccezione di decadenza sollevata dal contribuente, secondo il quale l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati; respingeva inoltre le eccezioni relative alla mancanza di delega del Comune al sottoscrittore dell'avviso, all'omessa indicazione dell'ufficio cui chiedere informazione e alla indicazione del responsabile del procedimento, in quanto doglianze dedotte per la prima volta in sede di appello.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., illustrando i motivi di ricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per cassazione.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta "difetto motivazionale e nullità della sentenza", per avere il decidente confermato la legittimità dell'atto impositivo, benchè esso facesse riferimento alle visure catastali non allegate all'atto medesimo, in violazione dell'art. 7 Statuto del contribuente.
In particolare, assume il contribuente che l'avviso fa riferimento alle superfici catastali comunicate dall'Agenzia del territorio con provvedimento non allegato; con la conseguenza che l'atto impositivo sarebbe affetto da vizio di motivazione anche perchè l'ente comunale non avrebbe provato di aver convocato il contribuente per visionare gli atti.
3. Con la seconda censura si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione del D.Lgs. n. 507 del 93, art. 71, reiterando la doglianza relativa alla intervenuta decadenza del comune dal potere di accertamento, esercitato oltre il termine triennale previsto da detta norma.
4. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, per avere la CTR ignorato che l'avviso aveva violato le prescrizioni di detta norma nella parte in cui impone all'ente impositore di indicare l'ufficio a cui richiedere informazioni, il responsabile del procedimento e l'autorità cui agire in sede di autotutela: norma che trova applicazione retroattiva ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
5. Con il quarto mezzo si lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto il giudice di appello ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, benchè l'ente comunale non avesse conferito il mandato ad un legale, con la conseguente non debenza dei diritti ed onorari.
6. La prima censura è inammissibile.
Si ritiene che la sentenza impugnata sia viziata sul piano strettamente motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5), sebbene tale profilo debba essere qui riguardato alla luce della nuova e più stringente disciplina di cui al D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza CTR pubblicata dopo l'11 settembre 2012).
Disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (previgente formulazione dell'art. 360 in esame, n. 5), bensì nei soli limiti dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: "la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed innumerevoli altre).
6.1 Nel caso di specie, i giudici di appello hanno congruamente argomentato in ordine alla compiuta motivazione dell'atto impositivo, ritenendo che non fosse necessaria l'allegazione della comunicazione dell'Agenzia del territorio, il cui contenuto essenziale (indicazione della maggiore superficie risultante dalla planimetria catastale dell'immobile esistente agli atti del N.C.E.U.) era riportato nell'avviso di accertamento, tanto più che il contribuente si era limitato ad una generica contestazione, senza fornire alcuna prova della minore superficie tassabile denunciata.
6.2 Il motivo va poi giudicato inammissibile anche per difetto di specificità, in quanto la censura in cui esso si risolve si appunta contro l'atto impositivo e non contro la sentenza gravata (Cass. n. 14525/2015, in motiv.)
7. Il secondo motivo è infondato.
Prima dell'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 era applicabile il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, secondo cui gli accertamenti in rettifica dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale doveva essere eseguito il versamento dell'imposta (v Cass. n. 17205/2017).
La "L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, ha stabilito che " Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni.".
Ed il successivo comma 171 prevede: "Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nel caso che occupa emerge dalla sentenza impugnata che la contribuente aveva presentato una dichiarazione infedele relativamente all'anno di imposta 2005, per il che l'atto impugnato costituiva accertamento in rettifica, notificato nel termine di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che ha elevato a cinque anni il termine di decadenza, applicabile al rapporto di imposta 2005 ancora pendente: a tale data, detta annualità di imposta non poteva considerarsi esaurita sulla base del pregresso termine triennale.
8. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non confuta la ratio della decisione impugnata, secondo cui le nuove doglianze non potevano avere ingresso perchè introdotte per la prima volta in appello; il che, in effetti, risulta dalla decisione impugnata, in cui si dà atto che il contribuente lamentò esclusivamente la carenza di motivazione dell'avviso, la decadenza dall'accertamento e l'infondatezza nel merito della pretesa, ma non anche ulteriori vizi formali dell'avviso di accertamento.
E, dunque, invece di muovere censure a detta ratio decidendi, con il rubricato motivo il ricorrente si limita a criticare l'atto tributario opposto, in quanto privo dell'indicazione dell'autorità cui rivolgersi per agire in autotutela e del responsabile del procedimento, senza attingere il principio che il giudicante ha posto a base della ratio decidendi appena evidenziata (inammissibilità per novità della questione).
Sotto altro profilo, il ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza non per violazione della L. n. 296 del 2006, bensì attraverso la revocazione della decisione, dimostrando che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto proposte per le prima volta le ulteriori doglianze per effetto di una falsa percezione della realtà ovvero di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (S.U. n. 8984/2018; Cass. n. 28143/2018).
9. Anche la quarta censura è infondata, in quanto il comune era difeso da un proprio funzionario, con conseguente diritto alla liquidazione delle spese, ancorchè in misura ridotta, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15. La norma citata prevede infatti la liquidazione delle spese a favore dell'ufficio tributario, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'Ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. Lo specifico riferimento alle spese processuali ed alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell'Ente alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l'assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi del citato art. 15.
Peraltro le spese liquidate nella fattispecie non sono state distinte in onorari e diritti, come sostenuto dal ricorrente, secondo le previgenti tariffe forensi.
10. In conclusione, il ricorso va respinto, con aggravio di spese.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Bari che liquida in Euro 600,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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