Cassazione, sentenza n. 23234 del 18/09/2019

Sentenza n. 23234 del 18/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23234
Data
18/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune contestava il riconoscimento del trattamento ICI agricolo per un’area edificabile, rispetto alla quale il contribuente allegava la qualità di coltivatore diretto e la persistente coltivazione, nonostante convenzione urbanistica, permesso di costruire e comunicazione d’inizio lavori. La Corte ha chiarito che l’agevolazione agricola richiede una situazione oggettivamente incompatibile con lo sfruttamento edilizio e che i lavori edificatori rendono imponibile il valore dell’area. Ritenendo insufficiente l’accertamento del giudice d’appello, anche per il rilievo dato a una perizia riferita a epoca successiva, ha cassato con rinvio.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2008 relativamente ad un'area edificabile di proprietà del contribuente che ne sosteneva (allegando la propria qualità di coltivatore diretto) il perdurante utilizzo agricolo, nonostante la stipula di una convenzione urbanistica denominata "Lottizzazione del (XXXXX)" (4 ottobre 2014 a seguito della relativa approvazione con delib. del consiglio comunale 9 agosto 2004, n. 43) e del conseguente rilascio (4 maggio 2005) da parte del Comune del permesso di costruire con successiva comunicazione di inizio lavori (15 luglio 2005).

Il ricorso era accolto in primo grado, e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l'ente locale propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Resiste il contribuente con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo e art. 5, commi 2 e 6, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2.

1.2. Il motivo dedotto è fondato, in quanto non emerge dall'accertamento condotto dal giudice di merito l'esistenza, nel caso, di quella condizione (a carattere forte perchè destinata a superare l'edificabilità dell'area prescritta dagli strumenti urbanistici) di incompatibilità tra:

– supposta persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo e – sfruttamento edilizio in atto del medesimo fondo che, ad avviso di questa Corte, osta all'applicabilità dell'agevolazione reclamata dal contribuente.

Si vedano in proposito:

– Cass. n. 15566 del 2010: "In tema di ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo";

– Cass. n. 27096 del 2016: "In tema di ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall'esercizio delle attività previste dall'art. 2135 c.c., poichè su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile è costituita, giusta il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, dal valore dell'area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale attività".

1.3. Ne emerge con chiarezza l'orientamento di questa Corte in ordine alla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 6, cui, come fondatamente rilevato nel ricorso in esame, non si è adeguato il giudice di merito.

Quest'ultimo, in particolare, ha peraltro dato rilievo decisivo ad una perizia di parte, relativa alla presenza di ortaggi in un'epoca di molto posteriore all'annualità oggetto di accertamento ed in contraddizione con la Relazione Geologica e Geotecnica redatta il data 4 giugno 2008 che certifica lo stato "incolto" del terreno in questione.

2. Pertanto il ricorso deve esser accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Domande frequenti

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