Cassazione, sentenza n. 23354 del 19/09/2019

Sentenza n. 23354 del 19/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23354
Data
19/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva la rettifica dei valori dichiarati in un atto di divisione ereditaria impugnata originariamente da più coeredi. La Corte ha rilevato d’ufficio che, già in appello, uno solo di essi si era costituito senza mandato degli altri, sebbene la decisione dovesse essere pronunciata nei confronti di tutti: risultava quindi violato il litisconsorzio necessario. Senza esaminare i due motivi del ricorso, dichiarati assorbiti, ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione regionale affinché integri il contraddittorio verso gli altri coeredi e provveda anche sulle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

C.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3237 depositata in data 26.6.2013 con la quale la Commissione Tributaria Centrale della Campania, in riforma della decisione della CTP aveva respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXXX) datato 19.11.1984 con il quale l'Ufficio del Registro di (XXXXXX) aveva rettificato in aumento i valori dichiarati nell'atto di divisione dagli eredi legittimi di C.G., deceduto il 22.7.1982.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti due motivi:

1 = art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e errata applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634;

2 = art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE non si è costituita nei termini.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Risulta dagli atti che l'impugnativa dell'avviso di accertamento di valore riguardante l'atto di divisione ereditaria 20.1.1993 per cui è causa venne proposto dagli eredi P.A., C.L., C.G. e C.R. dinnanzi alla CTP di Napoli che accoglieva il loro ricorso.

In sede di appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, peraltro, è emerso che uno solo dei coeredi, C.R., provvedeva a firmare il controricorso in assenza di mandato avuto dagli altri coeredi ai fini della costituzione nel giudizio.

Di ciò ha dato atto la stessa CTR nella sentenza impugnata.

Allo stesso modo, anche il presente ricorso risulta presentato nell'interesse del solo C.R. come è dato di rilevare dal mandato al difensore apposto a margine.

Deriva da quanto esposto la violazione, rilevabile d'ufficio, sin dalla fase dell'appello, della norma dell'art. 102 c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario laddove è prescritto che ove la decisione debba pronunciarsi nei confronti di più parti, tutte debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Va, quindi, cassata la sentenza impugnata e, assorbiti i motivi del ricorso, disposto il rinvio alla CTR della Campania per l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., comma 2. La predetta CTR provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, assorbiti i motivi del ricorso, alla CTR della Campania per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi e anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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