Cassazione, sentenza n. 24303 del 30/09/2019

Sentenza n. 24303 del 30/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
24303
Data
30/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava accertamenti IRAP, IVA e IRPEF fondati su documentazione extracontabile, annullati nei gradi di merito per il superamento della durata prevista per la verifica e per altre contestazioni procedurali. Sopravvenuta la definizione della lite da parte della società e dei soci, la Cassazione non esamina i motivi dei ricorsi e dichiara cessata la materia del contendere. La Corte cassa senza rinvio la sentenza regionale, escludendone il consolidamento, dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

All'esito del reperimento di documentazione extracontabile e della acquisizione di dichiarazioni rese da terzi nel corso della attività ispettiva, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società La P. s.n.c. di L.A. & D.A. avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale rettificava il reddito d'impresa dichiarato, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini IRAP e I.V.A., ed emetteva altresì, nei confronti dei due soci, L.A. e D.A., distinti avvisi di accertamento, con i quali rettificava i redditi di partecipazione dichiarati ai fini IRPEF. Avverso i suddetti avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, eccependo la nullità degli atti per omessa allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e delle dichiarazioni rese dai dipendenti, la nullità dell'accertamento per eccessiva durata dei controlli della Guardia di Finanza, protrattisi oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, nonchè l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 per avere posto a fondamento dell'accertamento soltanto la documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso.

I giudici di primo grado, con separate pronunce, accoglievano i ricorsi, ritenendo fondate le eccezioni preliminari di nullità dell'accertamento per omessa allegazione del processo verbale redatto dai verificatori e per eccessiva durata delle operazioni di ispezione.

In esito agli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria della Puglia, previa riunione, li rigettava, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5.

Osservava che, pur condividendo la tesi difensiva dell'Ufficio, secondo cui doveva darsi rilevanza ai giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori in azienda, non era stata fornita prova del puntuale rispetto della norma, nè della sussistenza di un provvedimento di proroga adottato dal dirigente dell'Ufficio per motivate ragioni; affermava, quindi, che il superamento del termine perentorio di trenta giorni comportava l'annullamento del processo verbale di constatazione e, conseguentemente, l'invalidità dell'avviso di accertamento.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo.

La società contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.

La Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

All'esito dell'udienza pubblica del 17 settembre 2018, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2019, questa Corte, rilevato che il ricorso per cassazione non risultavava notificato anche ai soci, parti del giudizio di merito, ordinava l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'Agenzia delle Entrate, fissando a tal fine termine per tale adempimento; invitava, altresì, l'Amministrazione finanziaria a fornire chiarimenti con riguardo all'istanza di estinzione del giudizio depositata dalla società contribuente, la quale aveva fatto presente che si era perfezionata la istanza di definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di integrazione del contraddittorio e, in data 18 febbraio 2019, istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, e degli artt. 152 e 156 c.p.c. e sostiene che la sentenza impugnata è censurabile laddove i giudici di appello hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine perentorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, determini la nullità dell'avviso di accertamento, nonostante l'assenza di una specifica previsione in tal senso; ha inoltre sottolineato che, in difetto di prescrizione di legge, deve farsi applicazione dei principi generali previsti dagli artt. 152 e 156 c.p.c., in forza dei quali "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori" e che "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge".

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società contribuente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, riproponendo l'eccezione, già fatta valere nel giudizio di appello, di nullità dell'accertamento per mancata allegazione all'atto impugnato del processo verbale di constatazione e delle dichiarazioni dei dipendenti, ribadendo che la mancata osservanza di tale obbligo comporta la nullità dell'atto impositivo, in quanto viola sia il diritto di conoscenza degli atti sia quello di difesa, costituzionalmente garantiti.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, ponendo in rilievo, come già evidenziato in primo grado e nel giudizio di appello, che l'avviso di accertamento impugnato si riporta acriticamente al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ponendo a fondamento delle rettifiche operate esclusivamente la documentazione extracontabile, costituita da prospetti, acquisiti dai militari al momento dell'accesso presso la sede della società, non riconducibili al legale rappresentante della società.

4. In data 18 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza con la quale chiede dichiararsi la estinzione del processo, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (che richiama la L. n. 289 del 200, art. 16, comma 8), allegando documentazione comprovante la regolarità delle domande di definizione delle liti fiscali D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, presentate dalla società contribuente e dai soci.

5. Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, concernente sia l'avviso di accertamento emesso a carico della società La P. di L.A. & D.A. s.n.c., sia gli avvisi di accertamento emessi a carico dei soci L.A. e D.A., avendo i contribuenti definito la lite fiscale mediante presentanzione della istanza prevista dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e conseguente versamento delle relative imposte dovute, come risulta dalle copie delle domande presentate e dalle copie dei modelli di pagamento F24 attestanti il versamento, da parte della società contribuente, delle somme di Euro 806,10 e di Euro 150,00, nonchè, da parte dei soci, delle somme di Euro 390,20 e di Euro 465,40.

In tal caso, infatti, deve ritenersi venuto meno l'originario conflitto di interessi, per cui il rapporto giuridico non necessita più di una regolamentazione ab externo dettata dalle statuizioni emesse dall'autorità giurisdizionale, e va, conseguentemente, esclusa la consolidazione degli effetti delle sentenze di merito pronunciate nei precedenti gradi del giudizio.

6. Deve, quindi, disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, dovendosi dare seguito al principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 13109 del 25 luglio 2012, secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere "determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che può essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di "cassazione senza rinvio" ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilità della causa, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venire meno di ragioni di contrasto tra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale), ma la necessaria rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali (Cass., sez. 5, 23 settembre 2011, n. 19533), perchè inidonee a regolare il rapporto tra le parti".

Le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e cassa la sentenza impugnata, ponendo le spese dell'intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.