Cassazione, sentenza n. 24538 del 02/10/2019
Sentenza n. 24538 del 02/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24538
- Data
- 02/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il recupero di accise e addizionali provinciali sull’energia elettrica fornita, nell’ambito di contratti di locazione e servizi, ad altre imprese presenti nel medesimo comprensorio industriale. L’Amministrazione qualificava la contribuente come venditrice di energia e titolare di officina elettrica, mentre la CTR aveva escluso tali qualificazioni e accolto l’appello della società. In Cassazione, a seguito della rideterminazione della pretesa e del pagamento dei tributi, le parti hanno chiesto congiuntamente la chiusura del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. O. in esecuzione di un contratto multiservizio concesse in locazione per uso industriale alla s.p.a. C.E. Reagenti alcuni terreni e fabbricati e forni l'energia elettrica, con addebito diretto dei relativi costi; inoltre, nell'ambito del medesimo comprensorio, stipulò con la s.p.a. P. un contratto per la fornitura di servizi di mensa aziendale, e anche in questo caso fornì l'energia elettrica necessaria per lo svolgimento del servizio, ma senza alcun addebito.
L'Agenzia delle dogane, in relazione agli esercizi dal 2004 al 2008, recuperò nei confronti della O. accise e addizionali provinciali sull'energia elettrica, giacchè ritenne che essa non fosse munita dei requisiti per ottenere l'esenzione dai tributi, riservata agli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh. A tanto aggiunse che la O. non era l'unico consumatore di energia elettrica, bensì venditrice di energia e, quindi, titolare di officina elettrica; sicchè ritenne che la società avesse violato gli obblighi correlati a tale qualità.
La contribuente impugnò i relativi avvisi di pagamento, senza successo in primo grado.
Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società.
A sostegno della decisione ha escluso che la O. possa essere qualificata come esercente officina elettrica o venditrice di energia: a escludere la qualità di esercente un'officina elettrica v'era la mancanza dei relativi requisiti tecnici e industriali; essa non aveva poi la fisionomia del venditore di energia, poichè non svolgeva tale attività in modo continuo e preordinato, come operatore che statutariamente opera nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, bensì un'attività in ambito del tutto diverso dal settore elettrico.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in quattro motivi e contrastato dall'Agenzia con controricorso.
Motivi della decisione
V'è istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dovuta alla rideterminazione della pretesa impositiva e al conseguente assolvimento dei conseguenti tributi da parte della contribuente.
La materia del contendere è quindi cessata e le spese vanno compensate in considerazione delle ragioni che hanno determinato la cessazione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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