Cassazione, sentenza n. 25243 del 09/10/2019
Sentenza n. 25243 del 09/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25243
- Data
- 09/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Dogane chiedeva il recupero dell’accisa precedentemente rimborsata a un distributore di GPL per riscaldamento destinato a zone montane, poiché non era stato istituito il deposito contabile; la CTR aveva ritenuto sufficiente la corrispondenza tra prodotto acquistato e venduto con lo sconto. La Cassazione ha invece qualificato il deposito contabile, il registro di carico e scarico e le relative annotazioni come condizioni procedurali necessarie per l’accredito d’imposta e per i controlli sulle movimentazioni. Il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di accoglimento dell'appello avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che a sua volta aveva disatteso il ricorso della contribuente nei confronti di un avviso di accertamento volto al recupero di accisa in precedenza rimborsata alla contribuente medesima in virtù di riconoscimento del beneficio fiscale di cui all'art. 8, comma 10, l. n. 448 del 1998 per gli acquirenti di gpl per riscaldamento residenti in zone c.d. montane.
Il giudice d'appello ha, fra l'altro, ritenuto che la mancata istituzione del deposito contabile non escludesse la fruizione del beneficio fiscale in parola.
Il ricorso agenziale è affidato ad un solo motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 8, comma 10, l. n. 448 del 1998, dell'art. 1, comma 5, d.P.R. n. 361 del 1999, in relazione all'art. 12 D.M. n. 524 del 1996, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso che l'istituzione e la conseguente titolarità di un "deposito contabile" non costituisse condizione necessaria per poter accedere all'agevolazione prevista sulle vendite di gpl nelle zone economicamente disagiate e che fosse, di contro, sufficiente la mera corrispondenza tra il quantitativo acquistato e quello venduto con sconto di imposta desunto "aliunde".
Il motivo è fondato e va accolto.
Va premessa, siccome accertata nella sentenza d'appello, l'omessa istituzione, da parte della contribuente, del c.d. "deposito contabile".
Su questa acclarata circostanza, giova osservare che, ad avviso di questo Collegio, la misura fiscale compensativa di cui all'art. 8, comma 10, lett.c), l. n. 448 del 1998, da parte di soggetti deputati alla distribuzione e vendita di gpl ad uso combustibile per riscaldamento negli impianti ubicati nelle località da detta legge individuate segue le procedure regolamentari fissate, dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1999.
Mette in conto osservare, infatti, che, ai sensi del comma 5 dell'evocato d.P.R., denominato non a caso "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448", è testualmente disposto che il beneficio sui gas da riscaldamento, ivi compreso il c.d. gpl, è concesso mediante accredito d'imposta solo sul presupposto che i soggetti che lo invochino riportino "in apposito registro di carico e scarico", tenuto secondo le modalità del D.M. Finanze n. 524 del 1996, le partite di prodotto pervenute e i quantitativi complessivamente erogati, presentando al competente ufficio tecnico di finanza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 del d.P.R. in parola, apposita istanza, con l'indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l'accredito. I soggetti autorizzati alla distribuzione e alla vendita di gpl sono, in definitiva, tenuti, in forza della disciplina regolamentare di riferimento sopra detta, a richiedere, al pari degli altri, l'istituzione di un c.d. "deposito contabile" e, una volta ottenuta l'autorizzazione al riguardo, divengono onerati dell'osservanza delle incombenze previste per la relativa tenuta dai commi 2 e 3 del d.P.R. n. 361 del 1999.
Le procedure descritte dal regolamento postulano, in altri termini, anche in capo ai fornitori di gpl in bombole o mediante riempimento di serbatoi privati nelle zone geografiche montane selezionate dalla l. 448 del 1998, il rispetto delle modalità regolamentari di fruizione del beneficio, quindi l'assolvimento agli obblighi correlati, tra i quali si annovera l'effettuazione di annotazioni tese a fornire dettagliata indicazione delle generalità degli utilizzatori finali nonché dei singoli quantitativi loro assegnati.
È nel pieno ossequio alle prescrizioni regolamentari che i fornitori nelle aree montane acquistano, al pari di tutti gli altri soggetti, la legittimazione a recuperare l'importo della riduzione di prezzo praticata, anticipatamente, sul prodotto fatturato. Il che risponde alla ratio evidente del consentire all'Ufficio tecnico di finanza, sia la cura degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 3, D.M. Finanze n. 689 del 1996 – come a sua volta disposto dal comma 4 dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1999 che detta norma richiama -, sia, più in generale, l'esercizio dell'attività di controllo sulla movimentazione dei prodotti energetici. Il c.d. "deposito contabile", "registrando" rigorosamente il dettaglio delle movimentazioni in questione, consente, infatti, la piena vigilanza sui prodotti.
Il motivo va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d'appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame per il regolamento delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 5 aprile 2019.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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