Cassazione, sentenza n. 25255 del 09/10/2019

Sentenza n. 25255 del 09/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
25255
Data
09/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la rettifica del valore di un terreno e le conseguenti maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale; in un distinto giudizio, l’acquirente coobbligato aveva definito la lite e pagato integralmente il debito. La Cassazione ha stabilito che la definizione dell’accertamento e il pagamento dell’intera obbligazione da parte di uno dei coobbligati estinguono la pretesa erariale anche rispetto agli altri, facendo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del processo. Preso atto della documentazione prodotta in memoria, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronuncia sulle spese.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. S. C. impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Roma l'avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta del registro, ipotecaria e catastale, notificato il 3.11.2009 dall'Agenzia delle Entrate a seguito di innalzamento del valore del prezzo dichiarato nell'atto notarile di compravendita del 23.1.2008 del terreno sito in Anzio, loc. Villa Claudia di mq 5.682, da euro 440.335 ad euro 613.000.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Amministrazione e l'adita Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello sul rilievo che erano stati offerti da parte dell'Ufficio, anche mediante la comparazione con tre atti di compravendita, parametri adeguati e congrui del valore di euro 613.000 attribuito nell'atto impositivo.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base tre motivi. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha in data 25.6.2019 ha depositato memoria ex art. 378 cpc nella quale si rappresenta che la controversia sottoposta all'esame di questa Corte trae origine da un atto di rettifica e liquidazione della maggiore imposta del registro a seguito dell'innalzamento dei valori dei terreni oggetto del contratto di compravendita stipulato tra i comproprietari, danti causa, S. C., S. L., S. F. e S. P., e la soc. G. srl avente causa. Tutti i venditori hanno impugnato gli atti impositivi ma mentre i ricorsi proposti da S. L. S. F. e S. P. sono stati riuniti nel giudizio nr. 5683/2013, definito dalla CTR di Roma, il ricorso proposto da S. C., a seguito del rigetto della CTR di Roma, è approdato in Cassazione.

Corte di Cassazione – copia non ufficiale Nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria di Roma gli altri comproprietari hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la società acquirente G. srl, coobbligata in solido con i venditori, si è avvalsa della definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art 39 d.l. 98/2011. La CTR ha provveduto in conformità con la sentenza nr. 2911/38/15 dell'8 aprile 2015.Le circostanze di fatto sopra esposte sono provate dalla documentazione allegata alla memoria.

2. Osserva questo Collegio come il sopravvenuto pagamento dell'intero debito tributario da parte di uno solo dei coobbligati, attraverso la definizione della lite con il Fisco, determina l'estinzione della pretesa erariale e il venire meno l'interesse alla lite da parte dei non aderenti. Ciò in quanto come affermato da questo Collegio (cfr. Cass. 20305/2017) "dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l'adesione, non può essere impugnato".

3. Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra la contribuente e l'Amministrazione va, quindi, in accoglimento della richiesta dalla ricorrente nella memoria, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere

4. Nulla è da statuirsi sulle spese non essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2019

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