Cassazione, sentenza n. 25265 del 09/10/2019
Sentenza n. 25265 del 09/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25265
- Data
- 09/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la rettifica del valore di un terreno ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; la CTR, giudicato inadeguato il parametro adottato dall’Ufficio, aveva rideterminato il valore usando quello comunale ai fini ICI e la potenzialità edificatoria. La Cassazione precisa che il processo tributario mira a una decisione di merito sostitutiva e che, riscontrato un vizio sostanziale dell’accertamento, il giudice deve ricondurre motivatamente la pretesa alla misura corretta. Respinge anche la censura sulla perizia, non essendone illustrata la decisività, e rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D. srl ha acquistato al prezzo dichiarato di euro 293.000,00 un terreno, per un valore di euro 13,00 al mq.
L'Agenzia delle Entrate di Brindisi, con avviso di rettifica e liquidazione notificato il 22 maggio 2006, ha rettificato il valore in euro 682.000,00, determinando maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per euro 31.120,00, nonché maggiore imposta complementare ipotecaria per euro 7.780,00, per un totale, fra imposte, sanzioni ed interessi di euro 87.345,00.
La D. srl ha proposto opposizione.
La CTP di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 118/5/07, ha in parte accolto il ricorso, riducendo il valore del bene indicato dall'Agenzia delle Entrate da euro 30,00 al mq ad euro 22,00 al mq.
La D. srl ha proposto appello contro la menzionata sentenza e la CTR di Bari, Sez. Dist. Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 216/24/13, ha ulteriormente ridotto il valore del cespite ad euro 18,00 al mq.
La D. srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la D. srl lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 degli articoli 31 e 36 del d.P.R. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c. poiché la CTR, pur avendo riconosciuto "l'arbitrarietà delle modalità di rettifica", non aveva semplicemente annullato il relativo avviso, ma solo diminuito il valore oggetto della controversia.
La doglianza è infondata.
Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio.
Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria ed a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. Sez. 5, n. 27560 del 30 ottobre 2018).
Ciò è avvenuto nella specie, poiché la CTR ha accertato che il parametro di riferimento indicato nell'atto di rettifica (un altro terreno) era inadeguato, ma ha poi determinato il valore da utilizzare per quantificare le imposte sulla base di quello utilizzato dal Comune ai fini ICI e della potenzialità edificatoria dell'area.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza perché la CTR avrebbe motivato in maniera illogica il suo ragionamento e non avrebbe tenuto conto della perizia giurata presente agli atti, nonostante lo stesso giudice di appello avesse evidenziato che il contribuente avrebbe dovuto depositare una consulenza di parte.
La doglianza è inammissibile.
In ordine alla questione relativa alla motivazione della sentenza, si rileva che la sentenza impugnata è stata depositata il 17 settembre 2013.
Peraltro, in seguito alla riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, applicabile nel caso in esame, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017).
Per ciò che concerne la mancata considerazione della perizia di parte agli atti, si osserva che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., Sez. 3, n. 16812 del 26 giugno 2018).
Nel ricorso, però, la società ricorrente lamenta esclusivamente il mancato esame del documento, nulla deducendo sul suo contenuto.
3. Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, a carico della società ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 4 luglio 2019.
Domande frequenti
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