Cassazione, sentenza n. 25519 del 10/10/2019

Sentenza n. 25519 del 10/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
25519
Data
10/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate chiedeva la revocazione di una precedente sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso in una controversia sull’omesso pagamento di cartelle, sostenendo che la Corte non avesse considerato la regolare notificazione al concessionario della riscossione. La Cassazione ha escluso un errore revocatorio di percezione: la presenza dei due intimati era stata rilevata, mentre l’eventuale omessa integrazione del contraddittorio costituiva una questione di giudizio, non correggibile mediante revocazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese compensate.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 14393, depositata in data 9 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto nel contenzioso esistente con Equitalia Polis s.p.a. e B.V. avente a oggetto l'omesso pagamento di cartelle esattoriali. Nella sentenza impugnata, questa Corte ha rilevato l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, siccome notificato in un luogo non avente alcun tipo di collegamento o relazione con il destinatario, con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria di cui al generale principio previsto dall'art. 162 c.p.c., applicabile solo nella meno grave ipotesi di nullità della notificazione.

2. Per la revocazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo, resistito da B.V. con controricorso; l'intimata Equitalia Polis s.p.a. – oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione e.p.e. – non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il ricorso lamenta "Violazione dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4" per avere la sentenza giudicato sulla base di un fatto (la notifica al solo Bilotta) incontrastabilmente escluso dagli atti processuali e dalla stessa intestazione della decisione, stante l'esistenza dell'intimata Equitalia Polis s.p.a., cui il ricorso introduttivo era stato regolarmente notificato, sicchè – anche qualora la notifica al Bilotta fosse stata ritenuta affetta da qualsivoglia vizio – se ne sarebbe dovutadisporre la rinnovazione al fine di integrare il litisconsorzio processuale.

2. B.V. argomenta l'inammissibilità del ricorso, che ritiene comunque infondato nel merito.

3. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione/estinzione depositata dal controricorrente, sia perchè il giudizio di revocazione è estraneo all'applicazione della normativa sulla definizione agevolata delle liti fiscali (Cass. n. 13306/16; id. 272/14; id. 13080/12), sia perchè nella specie la controversia sottostante era relativa a recupero erariale e non a pretesa impositiva e pertanto è sottratta all'ambito di applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito dalla L. n. 136 del 2018 (Cass. n. 7099/19).

4. Il ricorso è inammissibile.

5. L'errore di percezione denunciato non sussiste. Invero dall'intestazione dell'impugnata sentenza n. 14393/17 si evince con chiarezza che questa Corte ha perfettamente compreso che gli intimati erano due – tanto da averli nominativamente citati nell'epigrafe dell'atto. Circostanza ribadita nella parte "in fatto" della sentenza, ove la Corte ripete che "le parti intimate non hanno svolto difese". Ne consegue che ogni ragionamento svolto nella parte "in diritto" attiene alla valutazione giuridica dei presupposti di fatto enucleati dagli atti che, come tale, si sottrae al sindacato revocatorio. Infatti, se è vero che "in parte motiva" la sentenza oggetto di domanda di revocazione adopera il singolare ed esamina solo la mancata notificazione del ricorso alla parte contribuente, è pure vero che l'integrale rinnovazione della notificazione del ricorso era stata discussa (vedi il verbale dell'udienza 3 febbraio 2017) con il Procuratore generale e la difesa erariale, che avevano rassegnato conclusioni in tal senso. Il chè rivela come la questione denunciata non sia di tipo revocatorio, bensì' "di giudizio", poichè essa tocca l'omessa rilevazione del litisconsorzio necessario processuale che, per effetto della notificazione del ricorso a Equitalia Polis s.p.a., avrebbe consentito l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte contribuente (art. 331 c.p.c.). Laddove l'omessa rilevazione del litisconsorzio non è ritenuta ragione di revocazione (Cass. n. 5055/01; id. n. 2713/07; conforme, in revocazione per vizi processuali Sez. Un. 8984/18 e id. n. 30994/17); in disparte ogni altra considerazione circa la posizione del concessionario quale litisconsorte processuale (Cass. n. 10934/15 e id. n. 16813/14), ovvero quale "adiectus" destinatario di mera "litis denuntiatio" (art. 332 c.p.c.; vedi, in generale, Cass. n. 10934/15, id. n. 16813/14, id. n. 45/14, id. n. 10580/17).

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Domande frequenti

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