Cassazione, sentenza n. 25971 del 15/10/2019
Sentenza n. 25971 del 15/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25971
- Data
- 15/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il recupero di dazi antidumping su accendini importati dal Vietnam, annullato dalla CTR perché ritenuta inapplicabile retroattivamente la disciplina unionale alle merci ordinate prima dell’inchiesta. La Cassazione ha rilevato che la Corte di giustizia UE aveva nel frattempo dichiarato invalido il regolamento sul quale si fondava la pretesa, rendendolo inapplicabile nell’intero ordinamento unionale. Ha quindi respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Testo della pronuncia
G.C. s.r.l. impugnò l'avviso di rettifica notificato dall'Agenzia delle Dogane, con il quale vennero recuperati i dazi aggiuntivi antidumping su una partita di accendini tascabili a pietra focaia e a gas importati dallo stato del Vietnam nell'anno 2012.
Respinta l'impugnazione in primo grado, G.C. s.r.l. propose appello; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 14 dicembre 2015, accolse il gravame, affermando che l'applicazione retroattiva dei dazi antidumping, disposta dal regolamento di esecuzione UE 18 marzo 2013, n. 260, non si estendeva alle merci ordinate prima dell'apertura della relativa inchiesta da parte della Commissione dell'Unione Europea.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidata due motivi, cui resiste con controricorso G.C. s.r.l.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce violazione del Reg. UE 18 marzo 2013, n. 260, del Reg. UE 25 giugno 2012, n. 548, art. 2 e del Reg. CEE 30 novembre 2009, n. 1225, artt. 13 e 14, poichè il giudice di merito non ha considerato che è ammessa l'imposizione retroattiva di dazi antidumping nei confronti delle merci importate da paesi non membri dell'Unione Europea.
2. Con il secondo motivo lamenta violazione del Reg. CE del 12 ottobre 1992, n. 2913, artt. 201 e 220 (il Codice doganale Europeo), in quanto la commissione tributaria regionale ha errato nel non ritenere che l'obbligazione tributaria doganale sorge al momento dell'importazione, quando il regolamento antidumping era già applicabile.
1.1. Entrambi i motivi, meritevoli di esame congiunto, sono infondati, per l'assorbente considerazione che è venuta meno la disciplina comunitaria sulla quale l'Amministrazione fonda le sue ragioni.
Come eccepito dalla controricorrente, invero, con sentenza della Corte di Giustizia UE 14/12/2015 (C-371/14), il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 18 marzo 2013, n. 260, che estendeva il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che dette merci siano o non siano dichiarate originarie della Repubblica socialista del Vietnam, è stato dichiarato invalido.
Dunque, poichè la odierna ricorrente invoca in questo giudizio l'applicazione di un provvedimento normativo adottato dal Consiglio dell'Unione Europea che risulta colpito dalla pronuncia di annullamento da parte della Corte di Giustizia UE, come accade per le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale – le quali, com'è noto, eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile (Cass. 20/11/2012, n. 20381) -, deve ritenersi che il regolamento annullato sia ormai divenuto inapplicabile nell'intero ordinamento Eurounitario, come si evince del resto dalla lettura dell'art. 264 TFUE, comma 1, a tenore del quale la Corte di giustizia dell'Unione Europea, quando esercita il controllo di legittimità sugli atti legislativi, "dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato".
Ne discende, indefettibilmente, che il ricorso in esame deve andare respinto, stante la sopravvenuta inapplicabilità nell'ordinamento della disciplina Eurounitaria, su cui l'Amministrazione ha fondato la pretesa impositiva contenuta nell'avviso di rettifica impugnato dalla contribuente.
2. Sussistono eccezionali ragioni, avuto riguardo al sopravvenuto annullamento del regolamento di esecuzione UE, per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare all'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

