Cassazione, sentenza n. 26141 del 16/10/2019
Sentenza n. 26141 del 16/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26141
- Data
- 16/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo il definitivo rigetto dell’impugnazione di cartelle relative all’IVA di gruppo, le contribuenti chiedevano la revocazione della sentenza di Cassazione, deducendo un errore nell’esclusione del litisconsorzio necessario del concessionario della riscossione. La Corte precisa che l’errore di fatto revocatorio deve essere una svista percettiva decisiva, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, e non può riguardare l’interpretazione delle norme giuridiche. Poiché stabilire la necessità del litisconsorzio implica una valutazione processuale e la censura emergeva dalla pronuncia stessa anziché dagli atti, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La (XXXXX) s.r.l. e la (XXXXX) s.r.l., entrambe consociate di un gruppo imprese avente come capofila la (XXXXX) s.r.l., impugnarono, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma le rispettive cartelle di pagamento (la prima la n. (XXXXX) e la seconda la n. (XXXXX) con le quali l'Agenzia delle Entrate aveva, per quanto di ragione, iscritto a ruolo il debito IVA (1997) risultante dalla liquidazione di gruppo facente capo alla societa' controllante. La CTP di Roma, con sentenze n. 160/47/2004 e n. 60/05/2005, accolse i ricorsi.
1.2.Avverso le sentenze di primo grado, l'Agenzia delle Entrate propose separati appelli dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 128/35/2007, depositata in data 6 aprile 2008, li accolse parzialmente, confermando la legittimita' di quanto preteso nelle impugnate cartelle per l'imposta principale, con esclusione delle sanzioni.
1.3. Avverso la sentenza di secondo grado, le societa' contribuenti proposero ricorso per cassazione che, con sentenza n. 15661 del 2014, depositata in data 9 luglio 2014, lo rigetto'.
1.4. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Cassazione, la contribuente propone ricorso per revocazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di ricorso, (XXXXX) s.r.l. denuncia l'errore revocatorio, ex articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, da parte di questa Corte nella sentenza n. 15661 del 2014 laddove, nel rigettare il quarto motivo di ricorso, aveva escluso, al punto 4.1. della detta pronuncia, la configurabilita' nel giudizio di appello del litisconsorzio necessario del concessionario della riscossione, pur avendo quest'ultimo partecipato regolarmente al giudizio di primo grado, sulla base dell'errato presupposto che l'impugnazione della cartella di pagamento avesse avuto ad oggetto solo vizi riguardanti la sfera di competenza dell'Agenzia delle entrate (la tardivita' della notifica della cartella) mentre, al successivo punto 4.2., aveva dato atto che tale impugnazione riguardava anche vizi propri di questa (quale l'omessa indicazione dell'autorita' presso cui potere promuovere il riesame in sede di autotutela), di competenza esclusiva del concessionario della riscossione.
2. Va premesso che la Corte al punto 4.2. della sentenza n. 15661 del 2014 ha affermato che " (…) quella censurata non e' tanto l'attivita' propria del concessionario, quanto la correttezza dell'amministrazione attiva del fisco nel definire i modelli ai quali i concessionari si devono attenere.".
3. La complessiva censura cosi' proposta si rivela, comunque, inammissibile.
4. In essa, infatti, vengono del tutto trascurati o male intesi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita' nell'interpretazione dell'ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell'articolo 395 c.p.c..
Invero tale ipotesi sussiste se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilita', un errore di fatto riconducibile all'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreche' la realta' desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016; Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001).
La Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non puo' riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilita' sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessita' di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017).
In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, si e' inoltre precisato che "Non sussiste pertanto il suddetto errore di fatto nell'ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche atteso che, mentre l'articolo 395 c.p.c., n. 4, concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell'error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione)" (Cass., sez. L, Ord., 10/06/2009, n. 13367; Cass., sez. 6 – 5, Ord, 29/12/2011 n. 29922; v. nello stesso senso, con riguardo al giudicato, Cass. sez. 3 -, 05/05/2017 n. 10930; Cass., sez. 6 – 5, Ord. 13/01/2015 n. 321).
Ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: "L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorche' la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario, poiche' la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche".
Cio' posto, con l'unico motivo di gravame e' denunciato un errore di fatto ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4), risultante dalla stessa sentenza impugnata, assumendosi che in essa questa Corte avrebbe commesso l'errore precettivo nell'escludere la configurabilita' nel giudizio di appello del litisconsorzio necessario laddove i vizi della cartella denunciati riguardavano non solo la sfera di competenza dell'Agenzia ma anche quella esclusiva del concessionario della riscossione. Da un lato, dunque, inammissibilmente il vizio revocatorio emergerebbe dalla stessa sentenza impugnata e non gia' dagli atti e documenti processuali, e dall'altro, riguarderebbe la violazione di norme giuridiche processuali.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna (XXXXX) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (XXXXX) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Domande frequenti
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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