Cassazione, sentenza n. 26148 del 16/10/2019

Sentenza n. 26148 del 16/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
26148
Data
16/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa sul gas destinato a un impianto di cogenerazione per una struttura sportiva e la validità dell’atto sanzionatorio. La Cassazione ha confermato che il beneficio per usi industriali deve essere richiesto e provato dall’interessato, previa verifica dell’autorità, e non può decorrere da una data anteriore alla domanda; ha invece giudicato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione, che non censurava la mancata indicazione della definizione agevolata posta a fondamento dell’annullamento delle sanzioni. Rigettato il ricorso principale, le spese sono state compensate.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle Dogane aveva notificato a (XXXXX) s.r.l. un avviso di pagamento con il quale veniva accertata l'indebita applicazione dell'aliquota agevolata per usi industriali, prevista dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 26, comma 3, in luogo di quella ordinaria prevista per usi civili, alla fornitura di gas destinato all'impianto di cogenerazione gestito dalla societa' G. s.r.l.; l'Agenzia delle Dogane aveva altresi' notificato un atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni per l'omesso versamento dell'accisa; avverso i suddetti atti impositivi (XXXXX) s.r.l. aveva proposto separati ricorsi; la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, nei separati giudizi, aveva accolto entrambi i ricorsi; avverso le decisioni del giudice di primo grado l'Agenzia delle Dogane aveva proposto separati appelli.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, previa riunione dei giudizi, ha accolto il motivo di appello relativo alla illegittimita' dell'avviso di pagamento ed ha rigettato quello relativo all'atto di contestazione e irrogazione della sanzione.

In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto, per quanto di interesse, che: con riferimento alla questione della legittimita' della pretesa, la fornitura del gas, destinata all'impianto di cogenerazione della societa' G. s.r.l., non poteva, ex se', rientrare in quelle normalmente ricomprese fra quelle industriali, in quanto, ai fini dell'applicazione della previsione di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 3, era necessario che il soggetto interessato, per potere beneficiare della tariffa agevolata, richiedesse e dimostrasse la sussistenza dei presupposti per l'ammissione, sicche' non poteva trovare applicazione per il periodo anteriore alla data di presentazione della domanda; con riferimento alla sanzione, in particolare alla possibilita' per la contribuente di avvalersi della facolta' di definizione agevolata, non poteva trovare applicazione la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 17, comma 3, in quanto non sussisteva, nella vicenda in esame, un comportamento omissivo di pagamento del tributo, ma una questione di errata qualificazione della applicabilita' o meno della tariffa agevolata.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso principale (XXXXX) s.r.l. affidato a due motivi di censura e ricorso incidentale l'Agenzia delle Dogane, affidato a un unico motivo di censura.

(XXXXX) s.r.l. ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sui motivi di ricorso principale

1. Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in particolare lamenta che il giudice del gravame ha omesso di considerare che: il gas ceduto alla societa' (XXXXX) s.r.l. veniva successivamente impiegato non per usi civili, ma per impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestite senza fine di lucro dalla societa' (XXXXX), per il funzionamento della piscina comunale sita in Bologna, rientrando, quindi, nell'ambito di applicazione della previsione di cui al Testo Unico Accise, articolo 26, comma 3,; anche con riferimento all'eventualita' che nella fattispecie vi fosse stata l'interposizione di un soggetto (la (XXXXX) s.r.l.) che svolgeva attivita' di cessione del gas naturale in favore di un terzo (la (XXXXX).), la presenza di tale soggetto non incideva sulla natura dell'uso finale del prodotto, dovendosi quindi valutare se il consumatore finale aveva diritto, come nel caso di specie, all'aliquota prevista per l'uso industriale.

1.1. Il motivo e' infondato.

Lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia in esame.

Il giudice del gravame ha ritenuto che l'applicazione dell'aliquota industriale al gas metano e' prevista nei casi elencati nel articolo 26, comma 3, e deve essere vagliata dall'ufficio impositore.

Sebbene, dunque, nel percorso motivazionale, in particolare nel periodo precedente alla suddetta precisazione, aveva fatto riferimento alla cessione a terzi per usi civili, nella sentenza sono stati comunque valutati, in generale, i limiti di applicabilita' della disciplina in esame avuto riguardo a tutte le ipotesi contenute nel citato Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 3, ivi compresa, quindi quella, valorizzata dalla ricorrente, della destinazione in favore di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro.

In questo quadro argomentativo, il giudice del gravame ha quindi ritenuto, ed e' questo l'argomento centrale della considerazione svolta nella sentenza, che non puo' comunque applicarsi la tariffa per usi industriali quando il soggetto avente diritto alla relativa applicazione non ha fatto specifica domanda, profilo ritenuto rilevante in quanto non puo' il solo impianto di cogenerazione essere motivo di godimento dell'aliquota agevolata.

L'espressione utilizzata "appare evidente che la destinazione della fornitura di gas all'impianto di cogenerazione della societa' (XXXXX) non rientrava, ex se', negli usi industriali agevolati ai fini delle accise", trova la sua giustificazione, nel percorso motivazionale, proprio nella successiva considerazione, sopra evidenziata, della necessaria presentazione della domanda da parte del soggetto interessato al fine di ottenere l'applicazione della tariffa per usi industriali, sicche' il fatto evidenziato dalla ricorrente e' stato preso in considerazione dal giudice del gravame, ma, proprio in considerazione della necessita' della domanda quale presupposto per potere ottenere l'agevolazione, se ne e' fatta derivare l'irrilevanza.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 26, per avere ritenuto che l'applicazione dell'aliquota dell'accisa relativa al gas naturale destinato agli usi industriali trova applicazione solo nell'ipotesi in cui sia stata proposta apposita richiesta da parte del soggetto fornitore e ne sia conseguito un accertamento circa la sussistenza dei requisiti.

2.1. Il motivo e' infondato.

Questa Corte (Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23518; Cass. Sez. U., 10 febbraio 2009, n. 5166) ha precisato che, quando si prospetta una questione di applicazione della tariffa per usi industriali, piuttosto che quella per usi civili, avendo essa ad oggetto l'ammissione ad un'agevolazione tributaria, il godimento del beneficio deve essere richiesto e dimostrato dal soggetto interessato e la verifica dei presupposti per l'ammissione deve essere operata dall'autorita' competente, sicche' la decorrenza degli effetti dell'accoglimento della domanda non puo' essere collocata in un momento anteriore alla data della sua presentazione.

Tale principio era stato gia' in precedenza affermato (Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16612) e, in particolare, era stato precisato che incombe al fornitore stesso l'onere, nel distinto rapporto con l'amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati ad imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva.

La pronuncia censurata, dunque, ha deciso sulla questione in linea con i suddetti principi, sicche' il motivo di ricorso in esame non puo' trovare accoglimento.

Sul motivo di ricorso incidentale

3. Con il motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 17, per avere ritenuto la nullita' dell'atto sanzionatorio nonostante che la fattispecie fosse riconducibile alla previsione di cui al comma 3 del suddetto articolo, avendo parte contribuente omesso il versamento del tributo in esame.

3.1. Il motivo e' inammissibile.

Lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia in esame.

Il giudice del gravame, invero, ha precisato che l'errata indicazione da parte dell'Agenzia della impossibilita' di dare corso alla definizione agevolata inficia in nuce l'atto sanzionatorio decretandone la nullita'.

In realta', quindi, secondo il percorso motivazionale seguito, la ragione della nullita' dell'atto sanzionatorio risiede nella circostanza che e' stata omessa qualunque indicazione, nel contesto del suddetto atto, della facolta' di potere procedere alla definizione agevolata: cioe', in un vizio di forma dell'atto sanzionatorio (la mancata indicazione della facolta' in esame) che ne ha inficiato in toto (in nuce, secondo l'espressione utilizzata dal giudice del gravame) la validita' complessiva.

Questo profilo, che ha costituito il punto centrale del passaggio motivazionale in esame, non e' stato colto dal presente motivo di censura, che si e' limitato a riportare, peraltro genericamente, il principio espresso da questa Corte in ordine alla corretta interpretazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 17, comma 3, profilo che, di per se', non e' conferente con la ragione della decisione, come sopra evidenziata.

Conclusioni

4. In conclusione, il primo e secondo motivo di ricorso principale sono infondati, il motivo di ricorso incidentale e' inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso principale e inammissibilita' di quello incidentale e compensazione delle spese di lite del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca.

Si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

Diversamente deve dirsi per la controricorrente incidentale, stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, sicche' relativamente al ricorso incidentale non sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., Sez.U, n. 9938 del 2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, 2.

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