Cassazione, sentenza n. 26162 del 16/10/2019
Sentenza n. 26162 del 16/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26162
- Data
- 16/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento aveva recuperato la quota di ammortamento e i costi assicurativi relativi a un natante, ritenuti privi di strumentalità rispetto all’attività d’impresa; i giudici di merito avevano reputato la documentazione della contribuente generica e non decisiva. La Cassazione ha escluso l’omessa pronuncia e ricordato che non può riesaminare il merito delle prove, precisando inoltre che spetta al contribuente dimostrare esistenza, natura e concreta destinazione produttiva dei costi dedotti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La (XXXXX) s.p.a., societa' esercente attivita' di pulizia e monitoraggio delle superfici marine, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 2 maggio 2013, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2007, era stata contestata l'indebita deduzione della quota di ammortamento relativa a spese sostenute per l'acquisto di un natante, del relativo tender e dei correlati costi di assicurazione, per difetto del requisito della strumentalita' rispetto all'attivita' di impresa.
2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione Provinciale, ha osservato che gli elementi documentali acquisiti consentivano di ritenere che il natante in oggetto fosse stato destinato ad attivita' di diporto, mediante noleggio a terzi, e non anche, come sostenuto dalla contribuente, all'attivita' costituente l'oggetto sociale.
3. Il ricorso e' affidato a tre motivi.
4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la societa' contribuente denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, per non aver il giudice di appello esaminato il motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui, con motivazione inadeguata, aveva fondato la sua decisione unicamente sulla base degli elementi tratti dal processo verbale di constatazione e negato rilevanza alla circostanza che l'imbarcazione in oggetto avesse comunque continuato ad essere utilizzata come bene strumentale, in relazione alla sua destinazione come barca d'appoggio nella principale attivita' di prestazione di servizi di pulizia e monitoraggio delle acque marine, impiegata per il trasporto di attrezzature, materiali e pezzi di ricambio, per le ispezioni marittime e per l'assistenza alla direzione lavori del committente, nonche' quale base logistica per le attivita' esplicate in mare.
1.1. Il motivo, da sussumersi, in ragione della sua articolazione, nella fattispecie di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non gia', come intitolato dalla parte, in quella di cui al medesimo comma, n. 3, e' infondato.
Dalla lettura della sentenza della Commissione Regionale si evince che la decisione di reiezione del gravame per difetto di strumentalita' dei costi dedotti e' stata assunta sulla base delle risultanze documentali acquisite, ivi incluse quelle offerte dalla contribuente, di cui viene evidenziata la genericita' e la inconcludenza.
Risulta, dunque, affrontato il motivo di appello di cui si lamentava l'omessa pronuncia, con motivazione idonea ad esplicitare le ragioni della sua infondatezza.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l'omessa, insufficiente, illogica, contraddittoria e/o apparente motivazione della sentenza, nonche' l'erronea e/o parziale e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie.
2.1. Il motivo e' inammissibile.
Esso si risolve, in parte, nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di appello, in ordine alla idoneita' della documentazione prodotta a dimostrare la strumentalita' del costo dedotto rispetto all'attivita' di impresa.
Una siffatta censura non puo' trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non e' mai giudice del fatto in senso sostanziale e non puo' riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).
2.2. Quanto al prospettato vizio motivazionale, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – non e' piu' deducibile quale vizio di legittimita' il semplice difetto di sufficienza, logicita' o coerenza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimita' sulla motivazione e' circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, e dell'omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
Cio' posto, come gia' rilevato, deve escludersi che la motivazione della sentenza di appello sia meramente apparente o, comunque, inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, atteso che la sua illustrazione rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, consente un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicita' del ragionamento del giudice.
In ordine alla parte del motivo con cui si censura l'omessa motivazione, si osserva che, ai sensi della richiamata nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza deve interessare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
La parte non ha provveduto alla puntuale indicazione dei fatti asseritamente non esaminati, per cui, sotto tale profilo, il motivo e' privo della necessaria specificita'.
3. Con l'ultimo motivo di ricorso la societa' contribuente si duole della violazione del principio dell'onere della prova e, in particolare, del fatto che la sentenza impugnata sia fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravita', precisione e concordanza.
3.1. Il motivo e' inammissibile in quanto si fonda sull'erroneo assunto secondo cui grava sull'Amministrazione finanziaria dimostrare l'insussistenza delle condizioni per la deduzione dei costi operata dal contribuente.
In proposito, si evidenzia che, in generale, in tema di rettifica all'accertamento dei redditi, l'Amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l'esistenza di un reddito imponibile e la qualita' di debitore del contribuente, mentre e' onere di quest'ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d'imposta o componenti negativi del reddito, non determinando alcuna inversione dell'onere della prova la circostanza che l'Erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazioni per dimostrare l'insussistenza di oneri e costi deducibili ed inerenti alle attivita' produttive del contribuente stesso (cosi', Cass., ord., 1 luglio 2013, n. 16461; Cass. 20 luglio 2007, n. 16115).
Con particolare riferimento al requisito dell'inerenza, la prova della ricorrenza di tale requisito, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l'imponibile maturato (cfr. Cass. 17 luglio 2018, n. 18904; Cass., ord., 26 maggio 2017, n. 13300).
4. Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non puo' essere accolto.
5. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte rigetta ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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