Cassazione, ordinanza n. 7538 del 29/03/2026
Accertamento - Reddito d'impresa - Notifica inesistente
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7538
- Data
- 29/03/2026
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
In un accertamento su reddito d’impresa, IRPEF, IVA e IRAP, l’Ufficio aveva notificato al difensore un appello riferito a una sentenza e a una parte del tutto estranee, depositando poi un atto diverso e ottenendone la rinnovazione dal giudice regionale. La Cassazione ha qualificato la notificazione come giuridicamente inesistente, non meramente nulla e sanabile, poiché mancava ogni collegamento con il giudizio; decorso il termine d’impugnazione, non poteva esserne disposto il rinnovo e la decisione di primo grado era passata in giudicato. Accolti i primi due motivi, la sentenza è stata cassata senza rinvio e l’appello dell’Agenzia dichiarato inammissibile.
Massima
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persone che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice. Nel caso di specie, l'atto di appello originariamente notificato si riferiva ad una sentenza e ad una parte appellata assolutamente estranei al giudizio, per cui doveva ritenersi essersi in presenza di una notifica giuridicamente inesistente, equiparabile ad un'omessa notifica, in presenza della quale, essendo decorso il termine per impugnare, non era consentito ordinarne il rinnovo, essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. A.A., nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale di Latina l'avviso di accertamento (——) del 2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Latina aveva accertato per l'anno di imposta 2009, ai sensi dell'articolo 32, comma uno numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 ed ai sensi dell'articolo 51, comma due numero 7) del D.P.R. numero 633 del 1972 , un maggior reddito di impresa per complessivi Euro 96.297,00, con conseguente recupero delle imposte dovute a titolo di Irpef, Iva e Irap, oltre interessi e sanzioni.
2. La Commissione tributaria provinciale di Latina accoglieva integralmente il ricorso con sentenza n. 101/2/2015.
3. La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, ordinava il rinnovo della notifica dell'atto di appello. Nel merito, accoglieva parzialmente il gravame dell'Ufficio, ritenendo complessivamente inattendibili le scritture contabili del contribuente, ma idonei i documenti prodotti dal contribuente a giustificare taluni prelevamenti, per complessivi Euro 18.276,00.
4. A.A. propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
6. E' stata fissata l'adunanza camerale del 09/09/2025, all'esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire i fascicoli dei gradi di merito.
7. La discussione della causa è stata indi fissata per l'adunanza camerale del 18.2.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell' articolo 22 del decreto legislativo numero 546 del 1992 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. – il ricorrente deduce che la CTR ha errato a non dichiarare l'inammissibilità dell'appello, avendo l'Ufficio depositato in giudizio, all'atto della costituzione, un atto diverso da quello notificato al difensore domiciliatario, riguardante la sentenza n. 182/05/2015, emessa nei confronti di tale B.B., in violazione dell' art. 22 , comma 3, c.p.c. il giudice del gravame, non solo non aveva tenuto conto del fatto che era stato notificato un atto di appello che riguardava un'altra sentenza, emessa tra parti diverse, ma neppure aveva riscontrato che l'atto depositato al momento della costituzione in giudizio era diverso da quello notificato.
2. Con il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 342 c.p.c., dell' art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992 , in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. ", per avere la C.T.R. omesso di dichiarare inammissibile l'appello per evidente e palese inesistenza della notifica e conseguente inefficacia dell'impugnazione per superamento del termine di legge, oltre che per mancanza degli elementi necessari dell'atto, quali la corretta indicazione delle parti e della sentenza impugnata oltre che degli specifici motivi di appello, dal momento che l'Agenzia delle Entrate aveva inviato per mezzo del servizio postale al domicilio eletto dal destinatario in primo grado una busta contenente un atto completamente diverso dall'atto di appello depositato in occasione dell'iscrizione a ruolo del ricorso.
3. Con il terzo motivo lamenta, subordinatamente, "violazione e falsa applicazione dell' art. 39 , commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/73 , in relazione all' art. 360 , comma 1, c.p.c.", per aver i giudici di appello considerato applicabile alla fattispecie il metodo induttivo puro in luogo del metodo analitico ed extracontabile.
4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
5. Dal fascicolo del grado di appello pervenuto a questa Corte a seguito dell'ordinanza interlocutoria pubblicata in data 26.9.2025, è emerso che effettivamente l'Agenzia delle Entrate ha originariamente notificato al difensore domiciliatario dell'odierno ricorrente un atto di appello relativo alla sentenza n. 182/5/2015, emessa nei confronti di tale B.B., soggetto estraneo al giudizio. Risulta altresì che l'appellato, odierno ricorrente, si è costituito spontaneamente in data 27.4.2016, eccependo l'inammissibilità del gravame e che ha insistito nella medesima eccezione anche dopo il rinnovo della notifica dell'atto di appello ordinata dalla C.T.R. Si riscontra infine che l'Agenzia delle Entrate, all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato un atto di appello (indirizzato all'appellato e relativo alla sentenza n. 101/2/2015) difforme da quello notificato (riguardante appunto altra sentenza ed altra parte appellata).
6. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice ( Cass., Sez. Un., n. 14916/2016 )
7. Nel caso di specie, l'atto di appello originariamente notificato si riferiva ad una sentenza e ad una parte appellata assolutamente estranei al giudizio, per cui deve ritenersi essersi in presenza di una notifica giuridicamente inesistente, equiparabile ad un'omessa notifica, in presenza della quale, essendo ormai decorso il termine per impugnare, non era consentito ordinarne il rinnovo, essendo ormai passata in giudicato la sentenza di primo grado n. 101/2/2015.
8. Ha errato pertanto la C.T.R. a non dichiarare l'appello inammissibile.
9. Il terzo motivo rimane assorbito.
10. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382 , comma 3, c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
11. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.900,00 per il grado di appello ed in Euro 5.800,00 per questo grado, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2026.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
Chi ha diritto al bonus mamme 2026?
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Entro quando e come si presenta la domanda?
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.
Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?
Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
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