Cassazione, sentenza n. 27798 del 30/10/2019
Sentenza n. 27798 del 30/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27798
- Data
- 30/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Commissione regionale aveva dichiarato d’ufficio inammissibile l’appello contro un accertamento IVA, IRES e IRAP, reputando non provata la consegna dell’atto all’Agenzia, sebbene l’Ufficio avesse rilasciato una ricevuta protocollata e si fosse costituito senza contestazioni. La Corte ha chiarito che la ricevuta serve a dimostrare la tempestività e che l’inammissibilità dipende dall’effettiva difformità sostanziale tra atto notificato e depositato, non da irregolarità formali inidonee a ledere la difesa. La costituzione dell’intimato sana inoltre eventuali nullità della notificazione; la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La contribuente societa' (XXXXX) srl in amministrazione giudiziaria ed operante nel settore edile delle costruzioni generali era destinataria di verifica fiscale cui seguiva notifica di avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007 con recupero a tassazione di somme a titolo IVA, IRES e IRAP per oltre 850 mila Euro, cui si aggiungevano sanzioni irrogate per oltre 500 mila Euro.
Il ricorso di primo grado esitava in rigetto, donde spiccava impugnazione la contribuente, consegnando l'atto d'appello direttamente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che accusava ricevuta con indicazione della data, numero di protocollo e indicazione in oggetto "ricorso CTR", il tutto depositato in uno con copia conforme dell'appello presso la CTP e la CTR adita.
Si costituiva ritualmente l'appellata Agenzia ed era celebrata la pubblica udienza. La CTR statuiva l'inammissibilita' del ricorso, rilevata d'ufficio, per non esser stata data la prova della consegna del ricorso in appello, a mente del D.L.gs. n. 546 del 1992, articolo 22.
Ricorre per cassazione la parte contribuente affidandosi ad unico, ancorche' articolato, motivo, cui replica l'Avvocatura con tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso si solleva nullita' della sentenza per violazione articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – Violazione e/o falsa applicazione norme di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 22 e 53, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.
Nella sostanza, afferma la parte contribuente di aver prodotto la ricevuta rilasciata dall'Ufficio al momento della consegna dell'appello a mani; tale e' stata allegata alla copia conforme del ricorso. La lacunosita' o genericita' della ricevuta ("ricorso CTR") non potrebbe essere addebitabile alla parte contribuente: si afferma che la notifica a mezzo posta non avrebbe dato miglior risultato; espone poi che la costituzione in giudizio dell'Agenzia senza alcun rilievo in merito dimostra il raggiungimento dell'effetto utile, con valore sanante di ogni eventuale irregolarita'.
L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce che la valutazione della congruita' della ricevuta non e' argomento da scrutinio di legittimita'.
Occorre osservare preliminarmente che il deposito della ricevuta di notifica a mani in uno con il ricorso presso la cancelleria del giudice di appello serve solo a dimostrare la tempestivita' della notifica, nemmeno la corrispondenza del ricorso notificato con l'originale depositato, di cui qui non e' controversia, poiche' non e' stata contestata la conformita' della copia notificata all'Agenzia con l'originale depositato alla CTR. La ricevuta quindi, ancorche' eventualmente non specifica sull'indicazione della sentenza appellata, ha comunque adempiuto al suo scopo.
2. Questa Corte e' gia' intervenuta sul punto con orientamento cui intende dare continuita': "In tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 3, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilita' del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformita' tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformita', accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte e' rimasta contumace, con conseguente impossibilita' del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilita' del ricorso, perche' la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalita' di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilita' di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice" (Cfr. Cass. V n. 6677/15).
3. Altresi' e' stato affermato che in tema di contenzioso tributario, la difformita' tra l'atto di appello notificato e quello depositato, sanzionata con l'inammissibilita' dell'impugnazione dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 3, (richiamato dal successivo articolo 53, comma 2), e' solo quella sostanziale idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell'atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia "petitum" che "causa petendi", e non quella che risulti irrilevante ai fini della comprensione del tenore dell'impugnazione ovvero tale che l'atto di costituzione dell'appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuto nell'atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difformita', nell'atto notificato, degli estremi della sentenza impugnata rispetto a quelli, peraltro esatti, di cui all'atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria). (Sez. 5, Ordinanza n. 13058 del 24/05/2017, Rv. 644244 – 01).
4. Piu' specificamente, le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in tema di processo tributario, hanno affermato che perfino in caso di nullita' della notificazione la costituzione dell'intimato (anche al solo fine di contestare la ritualita' della notificazione) ha l'effetto sanante connesso al raggiungimento degli effetti dell'atto. (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016, par. n. 2.8, secondo capoverso).
Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza qui gravata, ricavando un'ipotesi di nullita' in presenza di un adempimento svolto, con formulazione incerta, ma non contestata dalle parti.
Il ricorso e', quindi, fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione, con conseguente rinvio alla competente CTR.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, in diversa composizione cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
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