Cassazione, sentenza n. 27799 del 30/10/2019
Sentenza n. 27799 del 30/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27799
- Data
- 30/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La curatela contestava accertamenti relativi a ritenute alla fonte non versate sugli stipendi, sostenendo anche che duplicassero somme già iscritte in due cartelle; i giudici regionali avevano confermato la legittimità degli avvisi. La Corte ha escluso ultrapetizione e vizi motivazionali, rilevando che il giudice poteva adottare un’autonoma qualificazione giuridica e che il rigetto implicava la valutazione di non duplicazione. Poiché la validità degli accertamenti escludeva, nel giudizio così delimitato, la denunciata doppia imposizione, il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La (XXXXX) s.a.s. era attinta per gli anni di imposta 2004 e 2005 da avvisi di accertamento con recupero a tassazione per, trattenute alla fonte non versate sugli stipendi dei dipendenti.
Adiva la CTP sostenendo plurimi vizi procedimentali, come la mancanza di motivazione, e sostanziali tra cui l'errore di calcolo sulle trattenute stipendiali che andavano individuate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti, posto che la societa' era gia' in difficolta' finanziarie (poi esitate nel fallimento), tali da non consentire piu' l'erogazione regolare dei salari.
Lamentava altresi' una duplicazione dei predetti accertamenti con le somme iscritte a ruolo in due cartelle esattoriali.
La CTP da un lato statuiva la legittimita' degli avvisi di accertamento, dall'altro ne riconosceva la parziale duplicazione. Donde appellava in via principale l'Ufficio per i profili di ritenuta (parziale) duplicazione delle somme esatte ed appellava in via incidentale la curatela della contribuente contestando i capi di sentenza che la vedevano soccombente in punto di legittimita' e merito degli avvisi di accertamento.
La CTR ha confermato la legittimita' degli avvisi di accertamento ed ha ritenuto -per i profili di legittimita' delle cartelle- che la loro contestazione dovesse semmai proporsi con autonomi ricorsi.
Ricorre quindi la curatela della contribuente con quattro motivi di ricorso, cui replica l'Avvocatura dello Stato. In prossimita' dell'udienza la parte contribuente ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si contesta nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, 18, 21, 23, e 57 in parametro all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
In tesi, tema del decidere era se gli avvisi di accertamento fossero duplicato delle cartelle, non se le cartelle fossero duplicato degli avvisi. Nell'affermare che le cartelle andavano contestate con autonomi ricorsi la CTR avrebbe statuito su qualcosa che non era stato chiesto. In altri termini, la contribuente afferma che non intende, ne' intendeva contestare le cartelle.
In verita', la CTR ha accolto l'appello (principale) dell'Ufficio, valutando fondata la pretesa tributaria indicata negli atti di accertamento, questione devolutale dall'Agenzia nel suo atto d'appello, svolgendo quindi autonoma argomentazione rispetto a quella prospettata dalle parti: non si tratta allora di pronuncia in ultra petizione, quanto di valutazione propria circa la legittimita' degli atti impositivi rispetto al quadro normativo di riferimento, non essendo legato il giudicante agli argomenti delle parti (Cfr. Cass. n. 11629/17; 25140/10).
Il motivo e' quindi infondato e va disatteso.
2. Con il secondo motivo si contesta omessa (insufficiente) motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nella sostanza viene proposto il medesimo vizio che precede rappresentato come insufficienza di motivazione.
La CTR ha confermato la sentenza di primo grado con una motivazione non meramente per relationem. Peraltro la sentenza e' un unicum in cui parte narrativa e motiva si sostengono fra di loro e dove l'argomentazione emerge dall'intera lettura del provvedimento ed in cui si e' manifestata convinta ed autonomamente elaborata adesione alle tesi di una parte, come riportate in narrativa. Un tanto corrisponde ai principi espressi da questa Corte, di cui il giudice di merito ha fatto quindi buon governo (cfr. Cass. S.U. n. 14815/2008; V n. 5583/2011).
Il motivo e' dunque infondato e va disatteso.
3. Con il terzo motivo si prospetta nuovamente insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in forma subordinata ai motivi 1 e 2 che precedono sotto altro profilo.
In altre parole, viene criticata la sentenza per aver motivato che la (pretesa) duplicazione d'imposta andava risolta mediante l'impugnazione della cartella, questione estranea alla duplicazione o degli accertamenti rispetto alle cartelle che era il vero thema decidendum. Ne consegue – in tesi- che sul rapporto fatto storico (cartella) e altro fatto (accertamento duplicativo) non vi sarebbe adeguata motivazione.
In realta', da una piana lettura della sentenza qui all'esame emerge come ritenendo legittimi gli avvisi, la CTR li ha implicitamente ritenuti non duplicativi della cartella, statuendo con una pronuncia di rigetto che e' quindi incompatibile con le tesi conseguenti di una delle parti e tale essendo ritenuta -per orientamento consolidato di questa Corte- una forma adeguata di motivazione (cfr. Cass. n. 5583/2011). Di tali principi ha fatto buon governo la sentenza gravata, sicche' il motivo e' infondato e va disatteso.
4. Con il quarto motivo si rappresenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36 bis e 67 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Nella sostanza viene contestata la violazione del divieto di doppia imposizione: affermando che le cartelle andavano impugnate autonomamente, la CTR ha violato il principio di divieto della doppia imposizione. Per le ragioni sviluppate sopra trattando dei motivi 1, 2 e 3, l'affermazione che gli avvisi di accertamento sono legittimi (e non duplicativi) in accoglimento dell'appello principale dell'Ufficio, comporta per conseguenza che non si e' in presenza di doppia imposizione.
Il motivo e' quindi infondato e va disatteso.
In definitiva, il ricorso e' infondato e dev'essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in Euro diecimila/00, oltre a spese prenotate a debito.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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