Cassazione, sentenza n. 27802 del 30/10/2019

Sentenza n. 27802 del 30/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
27802
Data
30/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento per il 2006 applicava la disciplina delle società non operative, nonostante la contribuente sostenesse la coerenza dei ricavi con gli studi di settore; la Commissione regionale aveva confermato la natura di società di comodo. La Corte ha rilevato un giudicato esterno relativo al 2007, nel quale la società era stata riconosciuta operativa, poiché i due accertamenti risultavano fondati sui medesimi assunti, rilievi, voci e cifre. Senza esaminare i motivi di merito, ha cassato la sentenza e accolto il ricorso introduttivo della contribuente.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La Soc. (XXXXX) s.r.l. ha per oggetto la confezione di indumenti da lavoro ed era attinta per l'anno di imposta 2006 al regime delle societa' non operative, c.d. di comodo. L'interpello disapplicativo, teso a dimostrare l'effettiva operativita' della societa', veniva rigettato dall'Agenzia delle Entrate che, per conseguenza notificava avviso di accertamento, tempestivamente impugnato dalla societa' contribuente che trovava ragione presso la CTP di Caserta, ove il reddito della societa' era valutato coerente con gli studi di settore e, per l'effetto, la societa' non era considerata di comodo.

Diversa sorte esitava l'appello promosso dall'Ufficio avanti la CTR che invece argomentava sui ricavi societari tratti unicamente dalla locazione degli immobili, dal canone di locazione significativamente inferiore al mercato, dalla pressoche' medesima compagine societaria dell'odierna ricorrente locatrice e della locataria, tale da non rendere impossibile la modifica del contratto, per concludere trattarsi di societa' di comodo, seppur congrua con gli studi di settore.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societa' contribuente affidandosi a due motivi, cui ha replicato l'Amministrazione con controricorso.

Con memoria depositata il 8 maggio 2015, il difensore della ricorrente ha rappresentato che per l'anno di imposta 2007 e' stato seguito percorso analogo, con interpello disapplicativo rigettato, avviso di accertamento basato sui medesimi presupposti, sulle medesime voci ed identici calcoli a quello per l'anno 2006 sotteso alla controversia che qui occupa. Per contro, l'accertamento relativo all'anno 2007 e' stato parzialmente annullato dalla CTP e sull'appello della contribuente- integralmente annullato dalla CTR Campania che ha espressamente statuito la soc. (XXXXX) "da ritenersi societa' non di comodo" con declaratoria di inapplicabilita' della disciplina relativa.

Conclude quindi per la formazione di un giudicato esterno fondato su identita' di parti e sui medesimi presupposti impositivi, chiedendone l'efficacia riflessa anche nel presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale di rito occorre esaminare l'eccezione di giudicato esterno prospettata in memoria.

Pur riconoscendo l'autonomia impositiva di ciascun anno di imposta anche ai fini del giudicato esterno (Cass. 32254/18), occorre rilevare che gli accertamenti 2006 e 2007 si fondano sui medesimi assunti, rilievi, voci e cifre: la realta' oggettiva contestata e' identica per i due anni di imposta, risultando quella dello studio di settore.

Con la precitata memoria vengono allegati i documenti relativi della controversia sull'anno di imposta 2007, tra cui la sentenza passata in giudicato, quella di primo grado e, soprattutto, l'avviso di accertamento con le singole voci analitiche che, attentamente esaminato, appare sovrapponibile a quello del 2006 in atti del giudizio in oggetto.

Si deve prendere atto del giudicato esterno e dei suoi riflessi sul presente giudizio, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 13916/06 e n. 26482/07, con i limiti di cui S.U. 2735/17 (e ampi riferimenti successivi, tra cui Cass. V, n. 5943/07; n. 21170/16; n. 21395/17).

Accolta l'eccezione pregiudiziale di rito, non debbono essere esaminati i motivi di merito.

Il ricorso dev'essere accolto, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, il giudizio puo' essere definito nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater la Corte da' atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, prendendo atto del giudicato esterno, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della soc. contribuente. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della contribuente che liquida in Euro millecinquecento/00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

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