Cassazione, sentenza n. 29638 del 14/11/2019
Sentenza n. 29638 del 14/11/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29638
- Data
- 14/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per spese processuali poste, da tre sentenze definitive, a carico della parte ricorrente, che aveva agito anche in proprio ma sosteneva di non avere un interesse personale nei giudizi. La Cassazione afferma che il dispositivo passato in giudicato non può essere modificato in sede esecutiva e che anche chi ricorre per far valere la propria estraneità si espone alla soccombenza. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza regionale è cassata e l’originaria impugnazione della cartella è rigettata.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. C.C. ha ricevuto una cartella di pagamento riferita alle spese legali dovute in virtù di tre sentenze, passate in giudicato, pronunciate dalla CTP di Torino. I ricorsi erano stati propositi dal C. in proprio e nella qualità di liquidatore della impresa C. s.r.l.. Il contribuente impugna la cartella assumendo che egli non è stato parte soccombente in quei processi, avendo egli impugnato in proprio per mero tuziorismo e solo perchè gli avvisi erano stati notificati presso il suo domicilio, e quindi le spese di quei giudizi non sono riferite a lui.
2. La CTP di Torino respinge il ricorso sul presupposto che il C., agendo in proprio, era indubbiamente parte ricorrente, cui si riferisce la condanna alle spese contenuta nel dispositivo delle tre sentenze in oggetto, condanna alle spese che di conseguenza lo riguarda direttamente. La CTR del Piemonte, adita in appello dal contribuente, accoglie con sentenza depositata in data 18 luglio 2012 la tesi del C., e annulla la cartella di pagamento, ritenendo che l'appellante non avesse un interesse personale in quelle cause e che aveva opposto gli avvisi in proprio solo per tuziorismo.
3. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la Agenzia affidandosi a due motivi; resiste il C. con controricorso.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso l'agenzia deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c., rilevando che il C. ha agito in giudizio, che la società era all'epoca già estinta e che è irrilevante, ai fini della condanna alle spese, che la parte abbia o meno interesse al giudizio. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c., posto che le tre sentenze, che condannano alle spese la parte ricorrente sono passate in giudicato e che il C. non ha impugnato la -asseritamente- ingiusta condanna alle spese del giudizio, sicchè queste sentenze, passate in giudicato, non possono essere riformate in sede esecutiva.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione, e sono fondati.
Non si può modificare in questa sede il dispositivo di sentenze passate in giudicato, su cui la cartella si fonda, rivisitando le ragioni della decisione, come invece ha fatto la CTR. Il dispositivo delle sentenze in questione è di univoca in interpretazione e anche se -in ipotesi- fosse ingiusto non può più essere messo in discussione, poichè le sentenze sono passate in giudicato e, ai sensi del disposto dell'art. 2909 c.c., fanno stato tra le parti e quindi anche nei confronti del C..
In dette sentenze si condanna la "parte ricorrente" ovvero "il ricorrerete" alle spese del giudizio e, come è pacifico, il C. era ricorrente in proprio. Peraltro, contrariamente a quanto afferma il giudice d'appello, anche un ricorso proposto al solo fine di far valere la propria estraneità al giudizio (si veda, per il soggetto indicato come legale rappresentante di una società, Cass. 5742/2014, in motivazione) espone la parte ricorrente alla possibile soccombenza e quindi, secondo il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., alla condanna alle spese del giudizio.
Questi consolidati e basilari principi di diritto sono stati disattesi nella sentenza impugnata che è effettivamente incorsa negli errori denunciati dalla ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari altri accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente.
Quanto alle spese di giudizio, possono essere compensate le spese dei due gradi merito e nel giudizio di cassazione esse seguono la soccombenza del resistente e si liquidando come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente.
Compensa le spese del doppio grado di merito e condanna C.C. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 Euro oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019
Domande frequenti
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