Cassazione, sentenza n. 30362 del 21/11/2019

Sentenza n. 30362 del 21/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
30362
Data
21/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli eredi del contribuente avevano chiesto l’ottemperanza del giudicato che riconosceva il diritto al rimborso dell’IRPEF versata in eccesso sull’indennità di buonuscita, rinviando all’Ufficio il ricalcolo dell’imposta. La CTR aveva escluso somme da rimborsare limitandosi a recepire una nota dell’Amministrazione, ritenuta attendibile senza ulteriori verifiche. La Cassazione ha affermato che il giudizio di ottemperanza consente gli accertamenti necessari a delimitare e rendere effettivo il comando giudiziale anche quando questo non quantifichi il credito; ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione e rinviato alla CTR.

Testo della pronuncia

1. F.M. e Fr.Ma. – eredi sia di R.F., vedova di F.L., che di quest'ultimo – propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza del 24/2/2015, depositata il 23 marzo 2015, della Commissione tributaria regionale del Lazio, adita per l'ottemperanza dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1778/2011, depositata il 29 marzo 2011 e divenuta irrevocabile, con la quale la Commissione tributaria centrale, sezione di Roma, ha respinto l'impugnazione dell'Ufficio ed ha confermato la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, che aveva a sua volta respinto l'appello dello stesso ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Roma, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente F.L. avverso il diniego tacito sulla sua domanda di rimborso dell'Irpef sull'indennità di buonuscita liquidatagli nel 1982, riconoscendo che quest'ultima dovesse essere tassata nei limiti previsti dalla L. n. 482 del 1985, con conseguente diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata in eccedenza.

2. Sul punto, la CTC ha statuito (come si legge nella sentenza impugnata) che "La tassazione ai fini Irpef dell'indennità di fine rapporto nei limiti previsti dalla L. n. 482 del 1985, (e della sentenza n. 187/86 della Corte Costituzionale) trova applicazione anche nel giudizio in esame. L'imposta doveva quindi essere determinata sulla base di quanto disposto da detta normativa. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e sarà cura del competente ufficio finanziario provvedere al ricalcolo dell'imposta dovuta secondo i criteri indicati dalla L. n. 482 del 1985.".

3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l'inosservanza e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, per avere il giudice a quo omesso di accertare, al fine di attenersi ad essi, gli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza da ottemperare, tenuto conto della reale motivazione della stessa.

1. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano l'inosservanza e la violazione del D.Lgs. n. n, 546 del 1992, art. 70, comma 7, per avere il giudice a quo omesso di provvedere all'ottemperanza degli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della reale motivazione della stessa.

2. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono ammissibili e fondati.

Infatti, questa Corte, a proposito del ricorso al giudice dell'ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione, ha già chiarito che, in materia tributaria, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri dei titolo esecutivo, in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione (Cass., 20/06/2019, n. 16569).

Nel caso di specie, tuttavia, il giudice a quo, senza mettere in dubbio l'ammissibilità del ricorso all'ottemperanza, ha omesso ogni accertamento indispensabile a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiedeva l'esecuzione, poichè si è limitato a prendere atto che da una nota dell'Amministrazione, alla quale ha apoditticamente attribuito una patente di incontestabilità (definendola "documentazione della cui fondatezza e veridicità non v'è motivo di dubitare"), non risultava alcun rimborso da erogare ai ricorrenti.

Nè, peraltro, tale nota potrebbe ritenersi incontestata nel giudizio di ottemperanza, innanzitutto perchè la stessa CTR non rileva tale circostanza processuale, ed inoltre perchè la riliquidazione operata dall'Ufficio viene cronologicamente collocata, nella stessa motivazione, (l'11 marzo 2014) prima della messa in mora (il 13 giugno 2014) da parte dei ricorrenti e dello stesso deposito (il 26 settembre 2014) del ricorso per l'ottemperanza, per cui gli eredi del contribuente persistevano comunque nel ritenere di aver diritto ad un credito di rimborso per effetto del dictum della sentenza da ottemperare (cfr. Cass., 29/05/2019, n. 14642).

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio affinchè, in diversa composizione, compia tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e rinvia alla Commissione tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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