Cassazione, sentenza n. 31784 del 05/12/2019

Sentenza n. 31784 del 05/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
31784
Data
05/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerne il rimborso IRAP relativo alle quote di svalutazioni su crediti contabilizzate in esercizi anteriori e rinviate, secondo la disciplina allora vigente, agli esercizi successivi. La Cassazione afferma che la svalutazione determina immediatamente la riduzione del valore fiscale dei ricavi, mentre il frazionamento riguarda soltanto il momento della deduzione: la sopravvenuta indeducibilità dal 2005 non colpisce quindi i cosiddetti “noni pregressi”, riferiti a situazioni sostanziali già consolidate. Il ricorso dell’Amministrazione contro le decisioni favorevoli alla contribuente è rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Nt. s.p.a. ha impugnato il silenzio rifiuto per il rimborso IRAP 2005, 2006 e 2007 relativo alla svalutazione dei crediti. Allegava la società contribuente che l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata deducendo dalla base imponibile le quote delle svalutazioni sui crediti risultanti dai bilanci dei precedenti esercizi, in base al criterio di riparto previsto dell'art. 106 TUIR, comma 3, nel testo ratione temporis vigente, secondo cui le svalutazioni esposte a bilancio erano deducibili nell'esercizio corrente fino ad una determinata percentuale del valore del credito iscritto e, per la parte eccedente, in quote costanti nei nove (già sette) esercizi successivi.

I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente, nel frattempo divenuta Groupama Assicurazioni s.p.a., sull'assunto fondamentale per cui la novella introdotta con L. n. 248 del 2005, al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7 non incide su un credito già maturato, per così dire, "cristallizzato", la cui soddisfazione in forma rateale non può scalfire un diritto quesito, pena l'irretroattività della norma tributaria.

Ricorre per cassazione l'Ufficio affidandosi ad unico articolato motivo, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo la difesa erariale prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7, come novellato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 6, convertito con modifiche in L. n. 284 del 2005, nonchè L. n. 212 del 2000, art. 3, nella sostanza affermando che la portata dell'intervento normativo escluda la deducibilità dei residui crediti.

Più in particolare si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7, comma 1, laddove è stato interpretato nel senso che "i noni" delle svalutazioni, rinviati dagli esercizi precedenti, si siano consolidati in capo alla parte, anche in considerazione dell'indicazione degli stessi nei bilanci relativi.

Così -in tesi- non potrebbe essere, dal momento che il diritto alla deduzione in nove quote costanti di tali "noni" non avrebbe un ambito di operatività pluriennale e, quindi, non potrebbe configurarsi come "già acquisito" al momento dell'entrata in vigore delle predette modifiche normative; di qui la conclusione che le deduzioni consentite nella determinazione del reddito di esercizio potevano essere soltanto quelle previste dalla normativa in vigore nell'anno di riferimento (dovendosi ritenere che, quando la deduzione di una quota non è più consentita da una normativa sopravvenuta, la deduzione stessa non possa più essere operata anche se il suo ammontare è determinato in base a valori capitali contabilizzati in esercizi anteriori).

Il motivo è infondato. Questa Corte condivide e dà continuità a quanto in precedenza affermato (Sez. 5, Sentenza n. 5403 del 04/04/2012; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 1111 del 21/01/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26547 del 21/12/2016) secondo cui anche in materia di IRAP la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poichè ad essa è stata riconosciuta rilevanza dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 3 (poi divenuto del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, comma 3) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, comma 3, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. "noni pregressi") di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci e oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata.

In conclusione, è ormai risalente e consolidato l'orientamento della Sezione tributaria di questa Corte in tema "vecchi noni" o "noni pregressi" o "settimi noni", nel senso di ritenere che la portata della novella non incide su diritti quesiti che, per legge, debbano essere rateizzati in più anni: in questo senso la pronuncia di riferimento è Cass. n. 5403/12 fino, da ultimo, Cass. n. 7410/19, cui il presente ricorso non offre motivi nuovi per discostarsi.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della contribuente che liquida in Euro 7300/00 oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019

Domande frequenti

Quale codice tributo si usa per la sanzione unica da ravvedimento IVA?

Si usa il codice tributo 8965 nella sezione Erario del modello F24 ordinario. L’anno di riferimento è quello delle violazioni, nel formato AAAA. L’IVA e gli interessi eventualmente dovuti si versano separatamente, utilizzando i rispettivi codici tributo.

Il cumulo giuridico comprende anche gli omessi versamenti IVA?

No. Gli omessi o tardivi versamenti periodici dell’IVA e le indebite compensazioni restano esclusi. Le violazioni di pagamento vanno sanate separatamente dalle irregolarità documentali eventualmente cumulabili. Il codice 8965 riguarda soltanto sanzioni effettivamente calcolate con il cumulo giuridico nel ravvedimento.

Come si calcola la sanzione unica nel ravvedimento IVA?

Si individuano le violazioni cumulabili dello stesso tributo e periodo d’imposta, si parte dalla sanzione più grave e si applica di norma l’aumento minimo del 25%. Il risultato non supera la somma delle singole sanzioni; la riduzione dipende dalla prima violazione commessa.

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