Cassazione, sentenza n. 31786 del 05/12/2019

Sentenza n. 31786 del 05/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
31786
Data
05/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il rimborso degli interessi di mora e dell’aggio applicati su una cartella la cui esecutività era stata sospesa durante il giudizio e il cui importo era stato poi rideterminato. La Cassazione afferma che la sospensione, quale misura processuale provvisoria, non incide sul rapporto sostanziale né interrompe la maturazione degli interessi, che decorrono dalla notificazione della cartella anche durante i sessanta giorni concessi per il pagamento. Accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR della Toscana.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 90/5/13 la Commissione Tributaria Provinciale di Siena ha rigettato il ricorso proposto dalla C. s.r.l. avverso il diniego di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme corrispondenti agli interessi ed alle spese di aggio sulla cartella esattoriale a lei notificata e già oggetto di ricorso e di conseguente giudizio concluso con la rideterminazione della somma richiesta dall'Ufficio, e nel corso del quale era stata accolta dapprima l'istanza di sospensiva e successivamente l'istanza di rateizzazione. A seguito di appello della C. s.r.l. la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 300/17/15 pubblicata il 16 febbraio 2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che interessi ed aggi sono dovuti solo a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la sospensione dell'efficacia esecutiva disposta dal primo giudice, non rileva ai fini degli interessi e dell'aggio in quanto venuta meno per effetto della pronuncia emessa a conclusione del giudizio, mentre gli interessi non sono dovuti per il periodo di sessanta giorni successivi alla notificazione della cartella e posti a disposizione della contribuente per valutare la possibilità di impugnativa.

Equitalia Centro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

La C. s.r.l. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato su tre motivi censurando la sentenza impugnata per la parte in cui non ha accolto l'appello proposto.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso al ricorso incidentale avversario.

La ricorrente principale ha pure resistito con controricorso ex art. 371 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso incidentale deducendone l'infondatezza.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso principale si lamenta la violazione ejo falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 che espressamente prevede l'applicazione degli interessi di mora a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla mancata considerazione della sospensiva chiesta ed ottenuta nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo di deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 30 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 assumendosi che gli interessi non possono computarsi con riferimento al periodo in cui opera la sospensione giudiziale della riscossione.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10 nonchè degli artt. 3, 53 e 97 Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 assumendosi la violazione della tutela dell'affidamento nel richiedere gli interessi per un periodo in cui era stata disposta la sospensione dell'esecutività della cartella.

Per motivi di ordine logico viene esaminato preliminarmente il ricorso incidentale.

Il primo motivo è infondato. La Commissione Tributaria Regionale ha esaminato la circostanza relativa alla sospensiva dell'esecutorietà della cartella affermando che essa non rileva ai fini degli interessi in quanto venuta meno per effetto della pronuncia della Commissione Tributaria di primo grado.

Il secondo motivo è pure infondato in quanto la sospensiva non incide sugli interessi sia perchè costituisce uno strumento processuale che non incide sul rapporto sostanziale, sia perchè è uno strumento comunque provvisorio i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva. Conseguentemente gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere determinati da uno strumento solo processuale e provvisorio quale quello della sospensiva, per cui va affermato il principio per cui la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell'esecutività della cartella stessa.

Anche il terzo motivo è infondato. Per le considerazioni svolte il contribuente non può avere alcun affidamento per effetto della sospensione della cartella stante il sopra ricordato carattere provvisorio, ed il ritardo nel pagamento per il periodo successivo alla notifica della cartella concorre comunque alla maturazione degli interessi.

Il ricorso principale è fondato. Il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 che espressamente prevede l'applicazione degli interessi di mora a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, non può trovare deroga nel caso di pagamento tardivo, cioè effettuato oltre il termine di 60 giorni stabilito per il pagamento. Tale termine stabilisce i tempi per il pagamento, ma non determina una diversa e successiva maturazione del credito da cui farsi decorrere gli interessi.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al ricorso principale accolto, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistemza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019

Domande frequenti

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Chi deve provare che il socio ha ricevuto somme dalla società?

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Le sanzioni tributarie della società estinta passano ai soci?

Le sanzioni irrogate alla società estinta non si trasferiscono ai soci secondo la pronuncia richiamata. La regola incontra un limite in caso di abuso dello schermo della personalità giuridica. Occorre quindi esaminare l’atto separando imposta, interessi e componente sanzionatoria.

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