Cassazione, sentenza n. 31809 del 05/12/2019
Sentenza n. 31809 del 05/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31809
- Data
- 05/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento ricostruiva vendite non fatturate confrontando materie prime disponibili, prodotti venduti, rimanenze e rifiuti non commercializzabili; la società sosteneva invece che alcuni sfridi di polietilene fossero scarti commerciabili non soggetti ad annotazione nel registro dei rifiuti. La Cassazione esclude l’ultrapetizione, poiché il ricorso originario investiva anche l’accertamento, ma giudica insufficiente e oscura la motivazione con cui la CTR aveva accolto la tesi della contribuente senza indicarne il fondamento fattuale. Accolto il terzo motivo, rigettato il primo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la (OMISSIS) s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 53/02/11 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (di seguito C.T.R.), emessa in data 30/9/2011, depositata il 14/10/2011 e non notificata, che ha accolto il ricorso della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiori Ires, Iva ed Irap per l'anno di imposta 2005 e dell'atto di contestazione delle sanzioni riferito all'anno 2006.
2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso della contribuente e, nel merito, la sua fondatezza, ritenendo insussistente la mancata fatturazione degli acquisti contestata dall'Ufficio, non dovendosi iscrivere nel Registro dei rifiuti gli scarti di produzione.
3. A seguito del ricorso, la società contribuente resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato alla pubblica udienza del 10/10/2019.
5. All'udienza si costituiva la Curatela Fallimentare della (OMISSIS) s.r.l..
Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità della costituzione della Curatela Fallimentare della società controricorrente.
Come è stato detto, "il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni" (Sez. 5, Sentenza n. 19172 del 17/07/2019).
Nel caso di specie, poichè l'Agenzia delle Entrate non ha sollevato eccezioni alla udienza di discussione sull'irritualità della costituzione della curatela fallimentare, subentrante alla società in bonis, la nullità derivante dall'omissione della notificazione può intendersi sanata e la costituzione può essere considerata valida, perchè ha raggiunto lo scopo (Cass. n. 7441 del 31/3/2011; Cass. n. 3471 del 2016).
Passando al primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Secondo la ricorrente, la C.T.R. sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, poichè avrebbe annullato integralmente l'atto impositivo, senza tener conto che il ricorso della contribuente aveva ad oggetto solo la richiesta di dichiarare illegittime le sanzioni irrogate.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Dal tenore del ricorso, con cui la società contribuente ha introdotto il giudizio di primo grado, integralmente riprodotto nel ricorso dell'Agenzia, appare evidente, al di là delle incertezze terminologiche, la volontà di impugnare, non solo l'atto di irrogazione delle sanzioni, ma anche l'atto di accertamento, di cui la società ricorrente contesta espressamente la fondatezza.
In particolare, con il ricorso alla C.T.P. di Ascoli Piceno, la società deduce che l'accertamento non avrebbe tenuto conto della natura degli scarti di produzione e degli sfridi di polietilene, regolarmente commercializzabili e per questo non riportati nel registro dei rifiuti.
Secondo la contribuente, l'Ufficio, considerando i rifiuti risultanti dal registro, avrebbe erroneamente ritenuto che, in base al peso del prodotto utilizzato per la lavorazione, vi fosse stata la vendita senza fatturazione di prodotti finiti; la società ha chiesto, quindi, dichiararsi illegittime le sanzioni applicate "con conseguente annullamento degli atti impugnati", dovendosi con ciò intendere, sia l'atto di irrogazione delle sanzioni, sia l'atto di accertamento, specificamente contestato con il ricorso e la cui dedotta infondatezza avrebbe giustificato la richiesta di l'annullamento delle sanzioni.
2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dell'art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. a), e della L. n. 187 del 2002, art. 14, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il terzo motivo, subordinato al mancato accoglimento dei precedenti, la ricorrente denunzia l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nel fatto che la motivazione non spiega in alcun modo gli elementi fattuali su cui si fonda, dai quali possa desumersi una commercializzazione degli scarti di produzione.
2.2. Il terzo motivo, logicamente prioritario, è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
2.3. Invero, la C.T.R., "entrando nel merito", ha affermato che " le giacenze di sfridi di polietilene nella voce scarti di produzione non sono considerati il quantitativo venduto, che non va annotato, per la specifica qualità giuridica, nel registro dei Rifiuti".
Appare evidente che la motivazione, eccessivamente sintetica ed oscura, non spiega in alcun modo gli elementi fattuali su cui si fonda, dai quali possa desumersi una commercializzazione degli scarti di produzione ed una destinazione diversa, che giustifichi il mancato inserimento nel registro dei rifiuti.
Nel proprio ricorso, l'Agenzia ha chiarito che, con l'avviso di accertamento, l'Ufficio aveva quantificato la disponibilità di materia prima, sommando alle giacenze iniziali gli acquisti di polvere di polietilene, dopo aver verificato che, nella trasformazione della polvere in prodotto finito, non si verificassero cali naturali tecnici della quantità di materia prima.
L'Ufficio aveva, quindi, determinato la quantità di prodotto venduto in nero, rilevando la differenza tra la disponibilità complessiva dei beni e la somma delle vendite, rimanenze finali e rifiuti non commercializzabili.
Il giudice di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, non chiarisce sulla base di quali elementi fattuali risultasse la vendita degli scarti di produzione, che era stata esclusa dagli accertamenti condotti dai verificatori, alla luce della documentazione esaminata, relativa appunto a tutte le operazioni commerciali effettuate dalla società.
Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, affinchè motivi adeguatamente, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019
Domande frequenti
Basta dedurre un costo in ritardo per pagare soltanto 250 euro?
No. Secondo la ricostruzione riportata, il contribuente deve dimostrare che l’errore di competenza non ha causato danni all’Erario. Il solo rinvio della deduzione non basta: occorre verificare gli effetti sulle imposte di tutte le annualità interessate.
Quali documenti servono per dimostrare l’assenza di danno erariale?
Servono prospetti delle imposte dovute e versate per ciascun anno, con e senza l’errore, dichiarazioni e schede contabili. Vanno considerate perdite fiscali, aliquote e limiti di deducibilità. È utile depositare la ricostruzione già nel contraddittorio, chiedendo espressamente la sanzione fissa.
Posso applicare con certezza la sanzione fissa nel ravvedimento spontaneo?
No. L’applicazione della misura fissa nel ravvedimento spontaneo resta incerta, perché la norma richiamata parla di errore accertato e non risultano chiarimenti ufficiali contrari. La regolarizzazione richiede quindi di quantificare la sanzione ordinaria ridotta e valutare con cautela quella fissa.
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