Cassazione, sentenza n. 32853 del 13/12/2019

Sentenza n. 32853 del 13/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
32853
Data
13/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio verteva su un accertamento IRPEF, IRAP e IVA per il 2001 e sulla conseguente iscrizione provvisoria a ruolo, dopo che la commissione regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio. Durante il ricorso per cassazione, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie e ha documentato il pagamento richiesto per il suo perfezionamento; anche l’Agenzia delle Entrate ha attestato la cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi dichiarato il processo estinto per legge, compensando le spese e negando l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. – V.M. ha impugnato l'avviso di accertamento (OMISSIS) contenente un recupero fiscale ai fini IRPEF-IRAP IVA riferito all'anno d'imposta 2001 e la conseguente cartella di pagamento n. (OMISSIS) anno 2001, contenente l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15.

La Commissione tributaria provinciale di Alessandria, riuniti i giudizi avverso l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento, con sentenza depositata il 28 settembre 2011 ha accolto il ricorso.

2. – La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere per gli anni 2002 2003 e ha accolto l'appello dell'ufficio riguardo all'avviso relativo all'anno d'imposta 2001, condannando il contribuente al pagamento della metà delle spese di giudizio.

3. – V.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi.

L'Agenzia delle entrate e l'Equitalia Nord S.P.A. si sono costituite con distinti controricorsi.

In data 4 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza al fine di far dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

Motivi della decisione

1. – Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito con la L. n. 96 del 2017. La disposizione prevede, al comma 1, che "le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi…. escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1". La norma stabilisce, quindi, al comma 8, che "le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018".

Con nota del 10 settembre 2018 la direzione provinciale di Alessandria ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Avendo la parte dimostrato, mediante produzione documentale, di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto. A tanto deve aggiungersi che la stessa Agenzia delle Entrate ha domandato con propria istanza di voler dichiarare estinto il "giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 comma 3".

La Corte deve quindi dichiarare l'estinzione del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito con la L. n. 96 del 2017, dando atto, come attestato dalla stessa Agenzia delle entrate, della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità come proposto dall'Agenzia delle entrate, ciò che nel presente giudizio, in cui il ricorrente è la parte contribuente, è in linea con la norma succitata laddove prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Non vi è luogo al pagamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (Cass. 17 maggio 2019, n. 13363; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio promosso da V.M. e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in riferimento all'intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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