Cassazione, sentenza n. 33311 del 17/12/2019

Sentenza n. 33311 del 17/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
33311
Data
17/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’avviso doganale recuperava accise e sanzioni sull’alcol detenuto in sospensione d’imposta, poiché parte del prodotto risultava mancante e parte sostituita con alcol di diversa origine. La Cassazione ha ritenuto che l’assenza dell’alcol affidato al deposito integrasse un ammanco quantitativo, non una mera differenza qualitativa, facendo operare la presunzione legale di immissione al consumo; le ulteriori censure miravano in larga parte a rivalutare fatti già esaminati nei due gradi conformi o non contrastavano autonome ragioni della decisione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La M.V.A. s.r.l., gestore di un deposito fiscale di prodotti alcoolici per conto di A., impugnava con vari motivi l'avviso di pagamento n. (OMISSIS) emesso dall'Ufficio delle dogane di Foggia il 18 giugno 2009, per il pagamento delle accise (e relative sanzioni) sull'alcool già detenuto in regime di sospensione di imposta risultato, a seguito di una verifica, in parte (l'alcol etilico) mancante ed in parte sostituito con altro tipo di alcool proveniente, a differenza di quello detenuto per conto di A., dalla distillazione di prodotti diversi dall'uva, quindi presuntivamente immesso al consumo. La Commissione tributaria provinciale di Foggia con sentenza n. 250/07/2011 depositata il 15 luglio 2011, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la sanzione limitatamente all'alcool etilico e rigettava nel resto il ricorso. Avverso tale decisione la M.V.A. proponeva appello e l'Agenzia delle dogane proponeva appello incidentale. La Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 246/27/2912 depositata il 3 dicembre 2012, rigettava l'appello della società ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale. La M.V.A. ricorre per cassazione per sei motivi e chiede l'annullamento della sentenza impugnata con vittoria di spese. L'Agenzia delle dogane resiste con controricorso e chiede il rigetto del ricorso avverso, con vittoria delle spese. Successivamente il Pubblico Ministero deposita memoria scritta con cui espone i motivi di ritenuta infondatezza ed inammissibilità del ricorso. Il difensore della società deposita copia della sentenza n. 9/2018 con cui il Tribunale di Benevento ne ha dichiarato il fallimento. All'odierna udienza le parti presenti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti.

Motivi della decisione

CHE:

1. Osserva preliminarmente la Corte che il fallimento sopravvenuto della società ricorrente non determina l'interruzione del processo di cassazione, che è regolato dall'impulso d' ufficio, per cui non risente delle cause di interruzione previste in via generale dalla legge (Cass. civ. Sez. V 17 maggio 2019 n. 13338; Cass. civ. Sez. V, 28 settembre 2016, n. 19119). Pertanto non è rilevante ai fini della presente decisione il fallimento della ricorrente (OMISSIS) s.r.l., formalmente comunicato dal suo difensore costituito.

2. Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione del T.U. n. 504 del 1995, artt. 2 e 43 e art. 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè la sentenza impugnata non avrebbe applicato correttamente le norme in questione, che considerano immesso al consumo "l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa in misura superiore a quella consentita"; il concetto di "ammanco" sarebbe infatti di natura esclusivamente quantitativa e non anche qualitativa, come invece accertato nel caso in esame, in cui da una differenza meramente qualitativa si è presunto un ammanco quantitativo e, con ulteriore presunzione in asserita violazione dell'art. 2729 c.c., si è presunta la cessione a terzi dell'alcool di origine uvica mancante.

2.1 II motivo è infondato; non merita censura, infatti la decisione della sentenza impugnata, che ha ritenuto che dovesse considerarsi "mancante" il prodotto di origine uvica di proprietà dell'A. non reperito nei serbatoi ove avrebbe dovuto essere custodito ed in cui invece venne rinvenuto prodotto di natura diversa. Si tratta dunque della constatazione non di una diversa qualità, ma dell'avvenuta sostituzione ingiustificata con altro prodotto dell'alcool di proprietà A., che non essendo stato rinvenuto, correttamente è stato ritenuto mancante, con la conseguente applicazione della presunzione legale di immissione al consumo prevista dalla legge (T.U. n. 504 del 1995, art. 2) e non della presunzione semplice di cui all'art. 2729 c.c., come erroneamente sostenuto dalla ricorrente (sul punto Cass. Sez. V n. 25126/2016).

3. Con il secondo motivo si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5); la sentenza impugnata sarebbe errata per avere deciso che la cessione a terzi dell'alcool di origine uvica, con sostituzione di prodotto di diversa provenienza e qualità emergerebbe dalle analisi chimiche e dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti della società, nonchè dal comportamento di quest'ultima, che non avrebbe sostanzialmente contrastato tali sostituzioni. Invece le analisi chimiche effettuate sul prodotto non avrebbero avallato la deduzione, fondata sulle analisi isotopiche, mai effettuate in precedenza; inoltre non vi sarebbero dichiarazioni confermative dei dipendenti della società; sia quelle del direttore dell'Istituto Agrario di (OMISSIS), Dott. V., che aveva effettuato le analisi isotopiche (mediante risonanza magnetica nucleare), che quelle rilasciate dal dipendente N.A. sarebbero state travisate nei loro contenuti; nè la società avrebbe mai ammesso la sostituzione di alcool uvico con alcool non uvico;

3.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis al caso in esame in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (3 dicembre 2012), successiva a quella di entrata in vigore delle norme indicate (11 settembre 2012); infatti nel caso in esame la sentenza di secondo grado ha confermato quella di primo grado (c.d. "doppia conforme") per cui il ricorrente, per evitare la sanzione di inammissibilità, aveva l'onere, cui non ha adempiuto, di dimostrare la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito conformi (in tal senso Cass. n. 26774/2016). Il motivo comunque è infondato oltre che inammissibile, poichè il giudice del merito non ha omesso l'esame dei fatti, ma ne ha effettuato una valutazione diversa da quella auspicata dalla ricorrente, la cui doglianza in questa sede sollecita in buona sostanza una rivalutazione dei fatti preclusa al giudice di legittimità.

4. Anche con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5); in particolare la sentenza impugnata avrebbe errato nel valutare il contenuto di altri provvedimenti giudiziari rilevanti ai fini della decisione: -) la sentenza C. Cass. Sez. III pen. N. 1137 del 25.10.2005 di annullamento del sequestro preventivo disposto in sede penale nei confronti della società; -) la sentenza della C.T.R. Campania n. 194/5/2009 del 4.5.2009 di annullamento dell'avviso di accertamento relativo alle imposte dirette ed all'IVA fondato sullo stesso P.V.C. della Guardia di Finanza; -) l'archiviazione del procedimento penale n. 39187/00 instaurato nei confronti di P.A. ed altri. La sentenza avrebbe inoltre omesso di valutare il provvedimento in data 22.12.2010 con cui l'A. ha disposto l'archiviazione delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti della (OMISSIS) ed il successivo ritiro da parte dell'A. di tutto l'alcool in deposito presso lo stabilimento (OMISSIS) perchè aggiudicato ad altra società quale alcool di origine uvica.

4.1 Anche questo motivo è inammissibile, prima che infondato, per le stesse ragioni di cui sopra al punto 3.1.

5. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto inammissibili i motivi di appello della sentenza di primo grado ritenendo trattarsi di una non consentita modifica della causa petendi, mentre invece le circostanze di fatto poste a fondamento di detti motivi di appello erano affidate ad una relazione tecnica del Dott. N.B., allegata al ricorso di primo grado, di cui la sentenza qui impugnata ha omesso la valutazione.

6. Il quinto motivo di ricorso denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5); la sentenza avrebbe omesso di valutare correttamente i fatti relativi alle modalità di prelievo dei campioni analizzati, alla data di conferimento dell'alcool, alla disponibilità in tale data delle sole modalità chimiche di analisi.

6.1 I motivi di ricorso nn. 4 e 5 possono essere esaminati congiuntamente, perchè intendono lo stesso tipo di censura.

Entrambi i motivi sono inconfondibili perchè le questioni in essi sollevate sono state ritenute dal giudice di appello non solo inammissibili perchè introdotte per la prima volta in quella sede (nè l'odierno ricorrente prova qui il contrario), ma anche infondate in base alla considerazione conclusiva non censurata che "allorchè si verificano i presupposti per l'operatività della presunzione d'immissione in consumo di cui al T.U. n. 504 del 1995, art. 2 spetta alla parte dimostrare con elementi concreti che non si è verificata alcuna immissione in consumo. Nella fattispecie la società ha affidato la prova a lei spettante a varie ipotesi che sono risultate tutte infondate o sfornite di prova".

7. Il sesto motivo di ricorso denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento al capo della sentenza che ha accolto l'appello incidentale nonostante la rilevata erroneità del metodo di campionamento e la mancanza di prova da parte dell'Agenzia delle Dogane dello svincolo irregolare dell'alcool.

7.1 Questo motivo consiste solo in un generico rinvio agli stessi argomenti proposti nei precedenti motivi di ricorso, dai quali pertanto rimane assorbito, condividendone l'esito.

8. in conclusione, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 40.000 (quarantamila) complessivi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.