Cassazione, sentenza n. 33316 del 17/12/2019

Sentenza n. 33316 del 17/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
33316
Data
17/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ex liquidatore chiedeva in giudizio il rimborso del credito IVA di una società già cancellata dal registro delle imprese. La Cassazione ha affermato che la cancellazione anteriore all’instaurazione della causa determina l’estinzione della società, il difetto della sua capacità processuale e la carenza di legittimazione rappresentativa dell’ex liquidatore; ha inoltre ritenuto inapplicabile la disciplina regolamentare invocata e non retroattivo il successivo differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L.L., nella qualità di liquidatore di A. s.r.l., impugnava il diniego di rimborso di un credito IVA per l'anno 2013, al quale l'Ufficio si era opposto in forza della decadenza derivante dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 d. Lgs. n. 546 del 1992. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso; l'Ufficio impugnava la sentenza e la CTR della Lombardia rilevava d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizioi proposto dall'ex liquidatore di A. s.r.l.

quanto la società era già estinta, a seguito di cancellazione dal registro imprese.

Ricorre a questa Corte il liquidatore della società ridetta con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste l'Amministrazione Finanziaria con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo e il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, norma transitoria speciale non abrogata dalla L. n. 16 del 2003 di riforma del diritto societario, che individua nel liquidatore il soeggetto legittimato a presentare l'istanza di rimborso del credito e a riceverlo quan4o la società si è cancellata dal registro imprese.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., commi 1 e 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto il liquidatore privo della legittimazione ad agire in giudizio.

I motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente in quanto frammentazione di una medesima censura e sono tutti infondati.

In ordine alla questione di diritto che si pone, con riferimento alla legittimazione attiva del liquidatore di società cancellata ad agire in giudizio per l'ottenimento del rimborso IVA, rileva la Corte che ai sensi dell'art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese di A. s.r.l. prima della proposizione del giudizio di primo grado.

Ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore cui consegue l'inammissibilità del ricorso da questi proposto(ricorrendo un vizio insanabile originario del processo trattandosi di impugnazione "improponibile, poichè l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14) e non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l'inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17).

Il D.M. 26 febbraio 1992 del quale parte ricorrente chiede l'applicazione risulta, in ogni caso, recare disposizioni in contrasto con il disposto del già citato art. 2495 c.c. e pertanto va disapplicato in forza della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), il quale testualmente prevede che "… le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge".

Con riguardo, infine,al contenuto della memoria di parte ricorrente, questa Corte ha già affermato (Cass. n. 33278/2018) che il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17). La cancellazione della società A. s.r.l. da registro imprese risale invece al 2 marzo 2004.

Nel caso di specie, vi è quindi evidente difetto della capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta. Conclusivamente, il ricorso va rigettato; la soccombenza regola le spese.

Va inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 3.700 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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